Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20753 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 19/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30121/2005 proposto da:

BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA ED IMPERIA (C.F.

(OMISSIS)), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 44, presso

l’avvocato COEN STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VILLANI GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ASSO DATA 2 S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Curatore Dott. P.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso l’avvocato BALDASSARINI

DESIDERIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FANTE

LUIGI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 511/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento Asso Data 2 S.r.l. agiva in giudizio nei confronti della Banca Carige S.p.a., per sentir dichiarare inefficaci nei propri confronti le rimesse solutorie effettuate sui c/c n. (OMISSIS) e (OMISSIS), Agenzia (OMISSIS), intestati alla società fallita, nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento del (OMISSIS), con la consequenziale condanna della Banca al pagamento della somma di lire 141.741.983, oltre accessori, e del saldo attivo finale del c/c (OMISSIS), pari a lire 1.205.939, oltre accessori; in subordine, il Fallimento chiedeva la declaratoria di inefficacia e la conseguente revoca della prestazione di servizi effettuata da Asso Data 2 S.r.l. in favore della Banca, a far data dal 14 gennaio 1994, in forza di contratto rinnovato in presenza del conclamato ed irrimediabile stato di insolvenza dell’appaltatore – debitore, prestazione che aveva assolto in realtà a fini solutori, con conseguente condanna della Banca alla restituzione del corrispettivo delle prestazioni, per lire 63.765.320, o per la minore somma di lire 26.765.320, oltre accessori.

La Banca si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda del Fallimento.

Il Tribunale, con sentenza n. 1149 del 5/27 marzo 2002, accoglieva le domande attrici proposte in via principale, e condannava la Banca al pagamento delle somme di Euro 73.203, oltre interessi, ed Euro 622,82, oltre interessi, nonchè alla refusione al Fallimento delle spese del grado. Proponeva appello la Banca; il Fallimento si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza appellata. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 24 maggio 2005, in parziale riforma della sentenza appellata, ha rigettato la domanda della Curatela in relazione al pagamento di Euro 622,82, confermando nel resto la sentenza del Tribunale.

La Corte d’appello ha evidenziato che risultava la revoca degli affidamenti sui due conti correnti della Asso Data 2 s.r.l. in data 7/6/93, con la contestuale richiesta di provvedere all’immediato pagamento dello scoperto per lire 123.127.604, e che, a far data dal 4/6/1993 e fino alla data della prima rimessa oggetto di revocatoria del 12/10/2003, era maturato a danno della società fallita “un impressionante numero di protesti cambiari (vedi elenco in atti), tali da togliere a chiunque,e tanto più ad un creditore esperto e ben informato come una banca ogni dubbio circa lo stato di insolvenza del debitore”; che già la revoca degli affidamenti con la società, con cui era in essere un contratto per prestazione di servizi, era sintomatica della consapevolezza da parte della Banca della crisi irreversibile della Asso Data, ma in ogni caso, la lunga sequela di protesti, rendeva palese l’esistenza della scientia decoctionis, quanto meno dal settembre 1993, in corrispondenza della prima rimessa sui conti correnti scoperti.

Infondata, secondo la Corte del merito, doveva ritenersi la tesi dell’Istituto di credito, di intervenuta compensazione legale ex art. 1241 c.c. e ss., tra i propri debiti per prestazioni di servizi ed il credito per scoperto di conto vantato nei confronti della società, in quanto la Banca aveva trasferito direttamente a mezzo bonifico le somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi resi da Asso Data sui conti correnti scoperti, così conglobando nell’unitario rapporto di conto corrente anche la posizione debitoria legata al corrispettivo dei predetti servizi, senza in realtà operare una compensazione tra contrapposte ed autonome pretese creditorie.

La Corte territoriale ha quindi ritenuto applicabile nel caso “il principio giurisprudenziale più volte ribadito, per il quale in tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, l’accredito da parte della Banca sul conto corrente assistito o meno d’apertura di credito, di somme rimesse da terzi o provenienti da distinta posizione debitoria dell’Istituto di credito, costituisce un’operazione che, salvo patto contrario, sì inserisce nell’ambito dell’unitario complesso rapporto di conto corrente e non realizza un’obbligazione autonoma della Banca di rimettere al cliente le somme riscosse, suscettibile di compensazione legale con il saldo passivo, in quanto determina una semplice variazione quantitativa del debito del correntista, la quale può configurare, secondo le circostanze, o un atto ripristinatorio della disponibilità del correntista medesimo o un atto direttamente solutorio del debito di questi, risultante dal saldo contabile (vedi da ultimo Cassazione civile, sez. 1^, 19 novembre 2002, n.16261)”.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la Banca sulla base di un unico motivo.

Si difende il Fallimento con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, la Banca Carige s.p.a. denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c. e ss., art. 1853 c.c., L. Fall., artt. 67 e 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

La ricorrente, alla stregua dei principi espressi dalle S.U. del S.C. nella sentenza 16874 del 2005, in tema di versamento eseguito dal fideiussore sul conto corrente del debitore principale, poi fallito, evidenzia che gli accrediti sui conti non divengono automaticamente di proprietà del correntista, solo perchè segnati in accredito, rimangono invece atti neutri; nella specie, gli accrediti sono semplicemente transitati sul conto, al fine della estinzione dei debiti del correntista con la Banca, e ciò perchè si è verificata la compensazione legale che sfugge alla revocatoria fallimentare.

2.1.- Il ricorso è fondato.

A riguardo, si evidenzia in primis che il richiamo alla pronuncia delle S.U., n.16874/05, non si giustifica alla stregua del caso specifico (id est, versamento del terzo fideiussore di somma sul conto corrente del debitore principale), ma in relazione al principio, di valenza generale, secondo cui “il versamento (rimessa) eseguito dal terzo costituisce ex se un atto neutro, con valenza meramente contabile. Il suo significato giuridico non può essere fissato in modo unitario, ma deve essere valutato alla stregua dei singoli negozi giuridici nei quali di volta in volta trova causa.

Pertanto non può affermarsi che, per il solo fatto di essere stato eseguito sul conto corrente del debitore principale fallito, la rimessa del terzo si trasformi in una posta attiva del correntista, nella cui titolarità l’importo accreditato viene a confluire, restando così equiparato alle rimesse o ai versamenti del correntista medesimo, ai fini della revocabilità ai sensi della L. Fall., art. 67. Occorre invece verificare il negozio giuridico nel quale la rimessa trova causa, allo scopo di stabilire se il pagamento sia o meno dovuto, se sia annullabile o revocabile e distinguendo, all’interno delle rimesse, se queste siano riferibili al correntista, al terzo debitore del fallito ovvero al terzo che sia anche debitore della banca”.

Orbene, avuto riguardo a detti principi, si deve nel caso rilevare che la Banca, accreditando sul conto gli importi di cui si discute, ha adempiuto alla propria obbligazione, nascente dal contratto d’appalto di servizi in essere con Asso Data, e che gli accrediti sul conto sono semplicemente transitati nello stesso, assolvendo alla funzione di registrazione contabile della compensazione legale, ai fini dell’estinzione del debito del correntista verso la Banca.

Nel caso di specie, pertanto, la Corte del merito non ha valorizzato la circostanza che il credito della Banca aveva radice causale diversa dal rapporto di conto corrente, si che ha applicato il principio giurisprudenziale che nega la compensazione legale degli accrediti derivanti da ordini del correntista poi fallito e da bonifici di terzi con il saldo passivo del conto, e che quindi ha riguardo alle componenti attive e passive del conto corrente, all’interno di detto unico rapporto; nella specie, per quanto già rilevato, vi è autonomia tra i due rapporti, di conto corrente e d’appalto, e l’iscrizione delle poste attive non ha determinato rimesse revocabili, perchè l’effetto solutorio non è conseguenza dell’iscrizione, ma si situa ex art. 1243 c.c., nel momento della coesistenza dei debiti e crediti, nella sussistenza dei requisiti di liquidità ed omogeneità.

Nè si potrebbe ritenere che, con l’accredito delle somme di cui si discute, la società ne abbia acquistato la disponibilità, atteso che l’obbligazione del debitore è divenuta esigibile con il recesso dall’apertura di credito,e dunque l’accreditamento non avrebbe potuto essere disponibile per il debitore, ovvero essere dallo stesso utilizzato.

Nè,come ribatte il Fallimento, mancherebbe la volontà della Banca di volersi avvalere della compensazione legale, che invece sussiste alla stregua della detta registrazione contabile.

La sentenza va pertanto cassata e, attesa la proposizione della domanda subordinata da parte del Fallimento, non esaminata in quanto assorbita dall’accoglimento della domanda principale, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, la quale dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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