Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20752 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.04/09/2017),  n. 20752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 706-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C. a R.L. SOLARIM GIA’ IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2914/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dei 20/06/2017 dai Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Solarim società consortile r.l., già in liquidazione, e Colombi Fausto, quale ex liquidatore, (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 706/07/2015, depositata in data 30/06/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento, emessi (e notificati nel 2011) a carico della società, per maggiori IRES ed IRAP dovute in relazione agli anni d’imposta 2006 e 2007, è stata confermata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società, rappresentata dall’ex liquidatore, stante la notifica dell’atto impositivo a soggetto già estinto, in quanto società cancellata da Registro delle Imprese sin dal 2007.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, da un lato, doveva respingersi il motivo concernente l’inammissibilità dei ricorso introduttivo, in quanto proposto da soggetto privo di capacità processuale, dovendo la società potersi difendere, a fronte della notifica alla stessa dell’atto impositivo, e, dall’altro lato, essendo la società ormai estinta al momento della notifica degli avvisi di accertamento, nulla poteva esserle notificato.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli art. 2495 c.c. e D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4 avendo il legislatore disposto la non operatività dell’estinzione della società per un quinquennio successivo alla cancellazione dal Registro delle Imprese e, nera specie, la notifica dell’accertamento era intervenuta entro detto termine. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 2945 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11,12 e 18 deducendo che la C.T.R. avrebbe dovuto accogliere l’eccezione preliminare relativa all’inammissibilità dei ricorsi introduttivi in quanto proposti da soggetto ormai estinto e privo di capacità processuale.

2. La prima censura (involgente violazione di legge ma avente rilievo preliminare rispetto al vizio procedurale eccepito con il secondo motivo) è infondata.

Questa Corte (Cass. va n. 6743/2015) ha chiarito che “Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, ala, a efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei con fronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (conf. Cass. 15648/2015; Cass. 14611/2016).

3. Il ricorso, notificato a soggetto estinto (ed liquidatore), va tuttavia ritenuto ammissibile, in quanto notificato presso il domiciliatario in appello della società.

In simile ipotesi, invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno valorizzato la regola dell’ ultrattività del mandato alla lite, per cui, ove l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se esso non si fosse verificato, “risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed ai giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione”; da ciò deriva, tra l’altro, che “è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma il presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento” (Cass. SU n. 15295/14; conf. SU n. 19887/14 e n. 20447/14; Cass. 15177/2016; Cass. 22259/2016; Cass. 1483/2017).

Pertanto, la mancata dichiarazione dell’evento ha determinato la “stabilizzazione” della posizione della società estinta dal lato “passivo”, rendendo valida la notifica dell’impugnazione ai suo procuratore costituito, in forza del principio dell’ultrattività del mandato alla lite.

4. Il secondo motivo è fondato.

Stante la carenza di capacità processuale della società (per effetto dell’estinzione dell’ente, a partire dall’1/01/2004 – Cass. S.U. 4060/2010) già prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, la C.T.R. avrebbe dovuto accogliere l’eccezione preliminare sollevata dall’Ufficio in ordine all’inammissibilità dei ricorso introduttivo del giudizio, promosso dall’ex liquidatore di società già cancellata (nel 2010) dai Registro delle Imprese (Cass. 6743/2015).

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso (respinto il primo), va cassata la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., atteso che la causa non poteva essere proposta dall’ex liquidatore della società estinta.

Stante il consolidamento giurisprudenziale circa gli effetti estintivi della cancellazione della società dai registro delle imprese solo in epoca successiva all’instaurazione del giudizio ed, infine, la novità delle questioni concernenti la retroattività del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, vanno compensate integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, atteso che la causa non poteva essere proposta dall’ex liquidatore della società estinta. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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