Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20751 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 19/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27231/2005 proposto da:

FINREDI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), REDITAB S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato ALBINI Carlo, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MADONNA MAFALDA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI

DI STATO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3809/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato COGLITORE EMANUELE, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con citazione del 12 aprile 1986, la s.p.a. Saim e la s.p.a.

Reditab convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato esponendo che: a) esse – quali concessionarie del rifornimento al Monopolio di tabacchi italiani – avevano concluso con l’Amministrazione, nel 1961, un accordo quinquennale per il rifornimento di tabacco di qualità Burley coltivato in (OMISSIS); b) effettuata dalle stesse una doppia fornitura annuale di tabacco Burley ed una marginale di tabacco Bright, fu iniziato un procedimento penale a carico del ministro delle finanze pro tempore e degli amministratori delle due Società per i delitti di contrabbando, peculato, interesse privato ed abuso in atti d’ufficio; c) a seguito di tale iniziativa, l’Amministrazione era receduta dall’accordo ed aveva effettuato il fermo amministrativo della complessiva somma di L. 158.265.000, quale saldo del prezzo dovuto alle due Società: in particolare, di L. 82.076.255 alla s.p.a. Saim e di L. 76.188.745 alla s.p.a. Reditab; d) nonostante che il procedimento penale avesse dimostrato che l’Amministrazione non aveva subito alcun danno per dette forniture, e che, anzi, era stato richiesto il giusto prezzo, e nonostante i numerosi solleciti, la stessa Amministrazione non aveva provveduto al pagamento delle predette somme;

che, tanto esposto, le Società attrici chiesero la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle su indicate somme, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del fermo amministrativo;

che il Tribunale adito – in contraddittorio con l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che chiese la reiezione delle domande e spiegò domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per L. 115.000.000 -, con sentenza del 6 febbraio 2001, condannò l’Amministrazione a pagare alla s.p.a. Saim la somma rivalutata di L. 1.303.800.000 ed alla s.p.a. Reditab la somma rivalutata di L. 1.211.390.000, oltre gli interessi dalla data della sentenza, e respinse la domanda riconvenzionale dell’Amministrazione;

che, a seguito di appello principale dell’Amministrazione e di appello incidentale della s.r.l. Finredi (già s.p.a. Saim) e della s.r.l. Reditab (già s.p.a. Reditab), le quali chiesero il riconoscimento della decorrenza degli interessi dalla data delle forniture (1964) e dell’anatocismo, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3809/04 del 6 settembre 2004, in parziale accoglimento sia dell’appello principale sia di quello incidentale, così provvide: “tiene ferma la condanna dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato a pagare, in linea capitale, alla Saim s.p.a., ora Finredi s.r.l., la somma di L. 82.076.255, pari ad Euro 42.388,84 e alla Reditab s.r.l. la somma di 76.188.745, pari ad Euro 39.348,20;

esclude la rivalutazione; condanna l’Amministrazione a corrispondere alle due società sulle somme di cui sopra gli interessi legali dal 1 ottobre 1964 fino alla domanda, nonchè gli interessi anatocistici a decorrere dalla domanda fino alla presente sentenza, con gli ulteriori interessi legali sulla somma portata dalla sentenza, dalla stessa fino al saldo”;

che in particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte romana ha affermato: “Quanto alla rivalutazione, essa non compete, giacchè il credito è di valuta, corrispondendo al saldo del prezzo delle ultime forniture e le società non hanno dato prova alcuna di avere subito danno da svalutazione, non bastando a tal fine la semplice considerazione delle loro qualità di società commerciali”;

che avverso tale sentenza la s.r.l. Finredi in liquidazione e la s.r.l. Reditab in liquidazione hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimati, non si sono costituiti nè hanno svolto attività difensiva;

che, all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha deliberato che venga adottata la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo (con cui deducono: “Violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., nonchè omessa e comunque insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo al mancato esame del risarcimento del danno per inadempimento”) e con il secondo motivo (con cui deducono: “Omessa o comunque insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5 – in merito alla asserita mancata prova del danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., comma 2”) – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione – le ricorrenti criticano la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, nella parte in cui ha respinto la domanda di rivalutazione delle somme capitali riconosciute, sostenendo che: a) esse avevano chiesto la rivalutazione monetaria delle somme capitali, fondandola espressamente sia sulla responsabilità dell’Amministrazione da inadempimento contrattuale, costituito in prevalenza dall’ingiustificato recesso dall’accordo di fornitura quinquennale di tabacchi, sia sul mancato pagamento delle forniture, mentre i Giudici a quibus, omettendo di pronunciare o di motivare sul complesso della domanda, hanno provveduto soltanto sulla seconda componente del danno richiesto; b) gli stessi Giudici a quibus hanno motivato in modo apodittico affermando la carenza di prova sul maggior danno di cui all’art. 1224 cod. civ., comma 2, senza considerare che esistevano elementi probatori presuntivi in senso contrario, costituiti sia dalla qualità di imprenditori commerciali delle due Società, sia dalla circostanza che, nella specie, sono trascorsi più di quaranta anni dall’insorgere del credito alla pubblicazione della sentenza impugnata, periodo durante il quale è notoria la circostanza dell’enorme svalutazione medio tempore intervenuta;

che il ricorso è infondato;

che, quanto al primo motivo (profilo di censura sub a), lo stesso è inammissibile sia perchè i riferimenti alle deduzioni difensive con le quali sarebbe stato richiesto il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., per l’illegittimo recesso dell’Amministrazione dal contratto di fornitura dei tabacchi, sono estremamente generici e decontestualizzati, sia soprattutto perchè le stesse ricorrenti affermano che esse si sono determinate alla “opportunità pragmatica di procedere alla loro dei danni liquidazione complessiva, ricorrendo alla liquidazione minimale, in via equitativa e prudenziale, solo della sopravvenuta svalutazione della moneta sulle somme non corrisposte a fronte delle forniture effettuate” (cfr. Ricorso, pag. 7), con ciò esplicitamente affermando che la effettiva domanda proposta aveva ad oggetto unicamente il “maggior danno” di cui all’art. 1224 cod. civ., comma 2, e non anche il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;

che, quanto al secondo motivo (profilo di censura sub b), lo stesso è palesemente infondato alla luce del più recente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo il quale, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 cod. civ., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, secondo il quale, ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva, e secondo il quale, in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l’onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero – attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 19499 del 2008, pronunciata a sezioni unite, 12828 del 2009 e 22273 del 2010);

che nella specie, invece, le ricorrenti, in contrasto con tale orientamento, si sono sostanzialmente limitate a censurare in modo generico la sentenza impugnata sul punto, senza addurre alcun concreto elemento idoneo a dimostrare che le stesse avevano dedotto circostanze diverse ed ulteriori rispetto alla mera qualità di imprenditori commerciali;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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