Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20751 del 04/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 27/06/2017, dep.04/09/2017),  n. 20751

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 8472 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del procuratore

speciale D.G.A. rappresentato e difeso dall’avvocato

Maria Rosaria Savoia (C.F.: SVA MRS 69H67 1119K);

– ricorrente –

nei confronti di:

L.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Leonardo Pugliese (C.F.: PGL LRD 66M11 C136R);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n.

3067/2015, pubblicata in data 9 ottobre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 giugno 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.G. ha proposto opposizione avverso alcune cartelle di pagamento notificategli dall’agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A..

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Taranto.

Contro la sentenza del tribunale ricorre Equitalia Sud S.p.A., sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso il L..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale la verifica dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, proposto avverso sentenza emessa in prime cure dal Tribunale di Taranto.

Secondo l’agente della riscossione ricorrente, il mezzo di impugnazione prescelto conseguirebbe alla natura dell’opposizione proposta dal L., da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Secondo il controricorrente, invece, il ricorso straordinario per cassazione sarebbe inammissibile, essendo stata proposta opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ed essendo quindi la sentenza di primo grado appellabile.

Il ricorso è inammissibile.

In proposito, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va fatta applicazione del cd. principio dell’apparenza, per il quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante; ex plurimis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 – 01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 – 01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011, Rv. 616508 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010, Rv. 612491 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008, Rv. 601595 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606106 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007, Rv. 601090 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/2007, Rv. 597623 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 – 01).

Solo in mancanza di una qualificazione dell’opposizione da parte del giudice “a quo”, questa va effettuata dal giudice davanti al quale è stata proposta l’impugnazione (comunque prescindendo dalle qualificazioni operate dalle parti).

Nella specie, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, il Tribunale di Taranto ha esplicitamente qualificato quella proposta dal L. come opposizione all’esecuzione. Ciò risulta dall’espresso richiamo all’art. 615 c.p.c. contenuto nelle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata (precisamente ai righi 5, 11 e 12 dei “Motivi della decisione”), nella parte in cui viene esaminata l’eccezione di violazione della disposizione in questione, proposta proprio dalla attuale ricorrente. Il giudice del merito, pur riconoscendo la fondatezza della tesi dell’opposta, secondo la quale, non essendo ancora iniziata l’esecuzione, il L. avrebbe dovuto avanzare l’opposizione con atto di citazione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, ha rigettato l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sul presupposto che l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo. L’argomentazione del tribunale si basa peraltro sull’esplicito presupposto della qualificazione come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., delle domande avanzate dal ricorrente.

In ogni caso, anche a prescindere dalla esplicita qualificazione dell’opposizione operata dal giudice del merito (e quindi anche a prescindere dall’applicabilità del cd. principio dell’apparenza, sopra richiamato), l’esame del concreto contenuto sostanziale della pronunzia impugnata conferma l’inammissibilità del ricorso straordinario proposto dall’agente della riscossione.

Il tribunale ha infatti ritenuto che quest’ultimo non avesse dimostrato la legittimità dei titoli esecutivi azionati (che il giudice del merito identifica nelle stesse cartelle di pagamento), non potendosi riconoscere alcun rilievo, a tal fine, agli estratti del ruolo, ed ha dichiarato “l’inesistenza delle cartelle di pagamento opposte”, così in sostanza affermando l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’agente stesso, per difetto di (prova dell’esistenza del) titolo esecutivo.

A prescindere dalla correttezza delle suddette argomentazioni (che sono in realtà in evidente contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte sul valore probatorio dell’estratto del ruolo), si tratta comunque di una pronunzia che attiene al diritto di procedere all’esecuzione forzata, ed in particolare alla legittima formazione ed all’esistenza del titolo esecutivo, non alla mera regolarità degli atti di esecuzione.

Sotto questo aspetto, poi, è opportuno sottolineare che, risultando assorbente la riscontrata inesistenza del titolo esecutivo, devono ritenersi di fatto inconferenti ai fini della decisione sull’opposizione del L. le ulteriori considerazioni svolte nella sentenza impugnata in relazione al vizio di notifica delle medesime cartelle di pagamento (peraltro anch’esse in palese contrasto con la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte). Con riguardo a questo solo ultimo aspetto si sarebbe potuta effettivamente configurare, in astratto, una qualificazione della domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Peraltro, come già osservato, da una parte la diversa esplicita qualificazione operata (senza distinzioni tra i vari motivi di opposizione) dal giudice adito e, dall’altra parte, il carattere assorbente della pronunzia di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione per difetto di titolo esecutivo (da ritenersi ormai passata in giudicato, per l’inammissibilità del presente ricorso, indiscutibile almeno con riguardo a tale aspetto), renderebbero priva di rilievo anche una diversa qualificazione limitata a tale motivo di opposizione.

La radicale inammissibilità del ricorso esime dall’esposizione del contenuto dei singoli motivi.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine (secondo quanto richiesto dalla formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile alla fattispecie), in considerazione delle oggettive difficoltà sussistenti nella qualificazione delle domande proposte dal L. sulla base di motivi di opposizione di varia natura, della scarsa chiarezza anche della stessa esplicita qualificazione di tali domande da parte del giudice del merito, e dell’assoluta difformità rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte dei principi di diritto affermati nella sentenza impugnata, con riguardo al merito della controversia.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA