Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20750 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 20/07/2021), n.20750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6826-2020 proposto da:

F.LLI A.G. & D. SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SINIBALDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO CIRULLI;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONZAMBANO 10, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA DI GIOVANNI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1426/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2012 il Comune di Ortona convenne in giudizio l’ANAS S.p.a. al fine di sentirla condannare al rispristino di un cavalcavia che impediva la regolare viabilità nel tratto comunale, danno cagionato da un autocarro guidato da P.G. e di proprietà della società F.lli A.G. & D. s.r.l..

L’ANAS chiamò in causa il proprietario e il conducente del veicolo per sentirli condannare all’esecuzione delle opere necessarie per ripristinare il cavalcavia.

La F.lli A.G. & D. s.r.l. eccepì in via preliminare la prescrizione del diritto vantato dall’ANAS e a sua volta autorizzata, chiamò in causa, quale garante, Assicurazioni Generali s.p.a. che eccepì l’improcedibilità della domanda per mancata previa diffida ex art. 145 C.d.a..

Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 254/2014, accolse le eccezioni preliminari di intervenuta prescrizione e di improcedibilità della domanda e ordinò l’estromissione della F.lli A. dal giudizio che proseguì tra il Comune e l’ANAS. Condannò quest’ultima al pagamento delle spese in favore della società estromessa per una somma pari a Euro 2.3000,00.

2. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 1426/2019, pubblicata il 17 settembre 2019, ha rigettato l’appello proposto dalla F.lli A.G. & D. s.r.l. relativo alle spese di lite, confermando l’importo riconosciuto dal Tribunale, tenuto conto della indeterminabilità del valore della causa e delle questioni di non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.

3. Avverso tale pronuncia F.lli A.G. & D. s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.

ANAS S.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la “nullità della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice (violazione dell’art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”. Si duole della incostituzionalità del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 62, per violazione dell’art. 3 Cost. e art. 106 Cost., comma 2, nella parte in cui non vieta che il giudice ausiliario possa partecipare al collegio investito dell’appello contro sentenza redatta da un giudice onorario di tribunale.

4.1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 91 c.p.c., D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, e della tabella n. 2 ivi allegata”, in quanto la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5 comma 6. Quest’ultimo dispone che le cause di valore indeterminabile si considerano di valore compreso tra i 26.000,00 e i 260.000,00 Euro; nel caso di questioni particolarmente complesse il valore massimo è di 520,000.00.

Pertanto, alla luce di tale normativa, il giudice, anche nel caso di questioni non particolarmente complesse, non potrebbe applicare una soglia inferiore a 26.000,00, come invece avvenuto nel caso di specie, in cui il giudice ha liquidato la somma di Euro 2.300,00.

5. Occorre esaminare preliminarmente il secondo motivo sulla base della ragione più liquida. Il motivo è fondato.

Il D.M. 2 aprile 2014, n. 77, art. 5, stabilisce i criteri per la determinazione delle spese sulla base dell’oggetto della causa. Il comma 6, prevede che le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a Euro 26.000 e non superiore a Euro 260.000 tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia.

Il valore può essere solo aumentato qualora la causa risulti di particolare importanza (cfr. art. 5, comma 6, secondo inciso), fino ad arrivare allo scaglione (entro) di Euro 520.000.

La Corte ha, pertanto, errato in quanto pur premettendo il valore indeterminabile della causa ha poi contraddittoriamente applicato lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 Euro andando al di sotto di quanto previsto dal D.M. citato. La Corte territoriale non poteva applicare uno scaglione diverso (in ribasso) da quello previsto dal D.M. n. 77 del 2014, art. 5, comma 6, per le cause di valore indeterminabile.

5.1. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo.

6. Pertanto la Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

PQM

Pertanto la Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

 

 

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