Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20750 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32387/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

BANCA DI SARDEGNA S.P.A., LA FONDIARIA SAI S.P.A.;

– intimate –

sul ricorso 2543/2006 proposto da:

FONDIARIA – SAI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), succeduta a La Fondiaria

Assicurazioni S.p.a., in persona del Dirigente Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANTA 2 63,

presso l’avvocato SCIOSCIA MARIA GIOVANNA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCOFONE CARLINO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OSLAVIA 6, presso l’avvocato ALESSI GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale per Notaio dott. ROSSETTI GIOVANNI

di CARBONIA – Rep. n. 45579 del 9.1.2006;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 3381/2006 proposto da:

BANCO DI SARDEGNA S.P.A., in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso l’avvocato

ALESSI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale per Notaio Dott. MANLIO PITZORNO di SASSARI – Rep. n. 47346

del 9.2.2006;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FONDIARIA SAI S.P.A., AGENZIA DELLE DOGANE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3439/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

CARLO SCOFONE che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Banca,

l’Avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI, per delega, che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale; l’accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale; rigetto dell’incidentale.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Fondiaria SAI s.p.a. propose opposizione all’ingiunzione fiscale con la quale il 22 dicembre 1995 l’Agenzia delle dogane (subentrata al Ministero delle finanze) le aveva ingiunto, in forza di polizza fideiussoria a suo tempo rilasciata, il pagamento della somma di L. 209.878.750 a titolo di rimborso dell’anticipazione all’esportazione di cereali, perchè indebitamente percepita dalla F.lli Pardini s.p.a. mediante girata di bollette doganali al Banco di Sardegna. L’opponente chiamò in giudizio anche il Banco di Sardegna, chiedendone la condanna al pagamento di quanto essa fosse tenuta a pagare al ministero. L’opposizione fu respinta dal Tribunale di Roma, e contro quella sentenza la società propose appello.

2 In riforma della sentenza la Corte d’appello di Roma, con la sentenza 25 luglio 2005 n. 3439, premesso che il ricorso all’ingiunzione fiscale era giustificato trattandosi di pretesa extratributaria, estranea all’ambito del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67 (tasse e imposte indirette da riscuotere mediante ruoli) e quindi all’abrogazione disposta dall’art. 130 decreto cit., e che nella fattispecie non potesse parlarsi di contratto autonomo di garanzia, accolse l’opposizione all’ingiunzione fiscale e dichiarò infondata la pretesa dell’erario, ritenendola basata sul presupposto non provato della restituzione indebita delle anticipazioni all’esportazione. La corte, dopo aver considerato che l’inserimento della clausola di pagamento “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” o “senza eccezioni” non è decisiva per l’interpretazione del tipo di garanzia pattuita, e che il contratto autonomo di garanzia di tipo cauzionale postula la volontà di escludere ogni carattere di accessorietà all’obbligazione principale con rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all’art. 1945 c.c., valorizzò, a questo proposito il fatto che sul frontespizio si leggesse che la polizza è a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ai sensi del regolamento n. 3665/87, da effettuarsi “ove risultassero insussistenti le condizioni richieste dalle disposizioni comunitarie”; e che nelle condizioni generali di assicurazione all’art. 4 fosse previsto che “qualora ricorrano i presupposti per la restituzione delle somme” il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione.

3. Per la cassazione della sentenza, notificata il 26 ottobre 2005, ricorrono il Ministero e l’Agenzia delle Dogane, con atto notificato il 12 dicembre 2005.

La Fondiaria SAI s.p.a. resiste con controricorso e ricorso incidentale.

Il Banco di Sardegna resiste con controricorso e ricorso incidentale notificato il 16 gennaio 2006, e con controricorso al ricorso incidentale de La Fondiaria notificato il 23 febbraio 2006.

La Fondiaria e il Banco di Sardegna hanno depositato memoria.

4. I ricorsi, proposti conto la medesima sentenza, devono essere riuniti.

5. Con il ricorso principale si denuncia la violazione delle norme sull’I’nterpretazione dei contratti, dell’art. 1342 c.c., dell’art. 8 Reg. CEE 2220/1985 e art. 5 Reg. CEE n. 3665/1987 e dell’art. 2697 c.c.. La corte territoriale, al fine di escludere il carattere autonomo della garanzia, aveva negato qualsiasi valore alla clausola aggiunta allo stampato predisposto, con cui La Fondiaria si obbligava a versare – nel termine indicato in venti giorni dall’art. 4 della parte prestampata – “l’importo della cauzione a semplice richiesta e senza riserva”, clausola che avrebbe dovuto avere la prevalenza sullo stampato; e aveva invece deciso sulla base di espressioni usate nella parte prestampata, in cui la garanzia è condizionata alla sussistenza delle “condizioni richieste dalle disposizioni comunitarie”, “qualora ricorrano i presupposti per la restituzione delle somme”. Così facendo, peraltro, oltre a violare l’art. 1342 c.c., la corte aveva erroneamente interpretato le espressioni in questione, trascurando il loro esplicito riferimento alla normativa comunitaria, e ponendosi in contrasto con le norme comunitarie indicate, le quali assimilano la polizza fideiussoria ad una cauzione, e condizionano il potere dell’agenzia di incamerare la cauzione alla semplice esistenza di seri dubbi circa la spettanza della restituzione, sicchè a tanto dovrebbe, in ogni caso, limitarsi l’onere della prova gravante sull’erario. Senza fondamento, pertanto, la corte capitolina aveva preteso la prova da parte dell’amministrazione dell’insussistenza dei presupposti del diritto dell’esportatore alla restituzione.

6. La contro-ricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso perchè diretto a sollecitare il riesame del fatto, nonchè dei documenti di causa. L’eccezione è infondata. Il ricorso pone all’esame della corte questioni di diritto doganale comunitario, nonchè una questione di violazione di un canone ermeneutico nell’interpretazione delle clausole aggiunte manualmente ad un contratto prestampato, e da ultimo una questione di onere della prova, in relazione ad una fattispecie assunta nel modo stesso in cui è stata ricostruita dalla corte di merito. Le censure esposte sono conformi ai criteri indicati nell’art. 360 c.p.c..

7. Come risulta dall’impugnata sentenza, la polizza in questione era stata emessa a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ai sensi del regolamento comunitario n. 3665 del 1987, e da effettuarsi ove risultassero insussistenti le condizioni richieste dalle disposizioni comunitarie. Nell’interpretare questa clausola, il giudice di merito ha svalutato l’impegno assunto dal garante, di pagare l’importo, di quella che pure è definita come cauzione, a semplice richiesta e senza riserva alcuna, ma non ha tenuto conto della normativa comunitaria applicabile, la quale, se adeguatamente considerata, avrebbe ridotto in modo decisivo il ruolo che nel contratto deve riconoscersi alla ricostruzione della volontà negoziale delle parti. Il fatto che la garanzia in questione sia espressamente prevista e in buona misura disciplinata dalla normativa comunitaria, infatti, per un verso delinea una figura contrattuale i cui tratti tipici sono sottratti alla libera negoziazione, e per l’altro attribuisce, nella specie, alle clausole di pagamento a semplice richiesta e senza riserve, inserite in una fattispecie legale tipica, un significato decisivo che è stato negato loro senza fondamento.

8. Per il corretto inquadramento normativo della fattispecie occorre premettere che il credito dell’esportatore alla restituzione nasce come diritto soggettivo perfetto al verificarsi del presupposto, costituito dall’esportazione dei prodotti agricoli in un paese terzo entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’esportazione. Anteriormente a tale momento, l’anticipazione della restituzione costituisce una forma di finanziamento all’esportazione, vale a dire un’operazione di natura creditizia. Questa è condizionata, oltre che a controlli amministrativi, peraltro di limitata incidenza perchè inidonei a verificare fatti ancora da realizzare, alla fiducia che l’esportatore porti a compimento l’intento dichiarato, di esportare la merce in un paese terzo. In questo quadro si comprende la ragione per la quale sono sufficienti dei “seri dubbi” circa la destinazione effettiva del prodotto a ripristinare la regola per la quale la restituzione ha luogo alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo, e quindi della documentazione dell’avvenuta esecuzione dell’esportazione, e non prima (art. 5 Regolamento CEE della Commissione, 27 novembre 1987 n. 3665/87).

9. In ordine alla qualificazione della garanzia che deve essere prestata per ottenere l’anticipazione della restituzione, e che è costituita da una polizza fideiussoria, si osserva che si tratta di una forma particolare della garanzia contemplata dall’art. 8 del Regolamento della Commissione 22 luglio 1985 n. 2220/85, e che essa è alternativa ad un deposito cauzionale da eseguire in contanti, che per l’art. 13 del citato regolamento non si considera eseguito sino a che l’organismo competente non abbia accertato che può disporre dell’importo versato, o quando non sia costituito da un assegno con particolari caratteristiche. La polizza fideiussoria, dunque, nonostante la sua natura di contratto consensuale che la differenzia dalla cauzione, contratto reale, aspirando a svolgere la stessa funzione di questa, deve consentire al creditore principale di soddisfarsi in via auto tutelare sulla somma destinata alla garanzia, anche se questa continua ad essere posseduta dal garante (così già Cass. 7 settembre 1968 n. 2899 in tema di polizza fideiussoria). La clausola di pagamento “a prima richiesta” e “senza riserve”, letta nel necessario coordinamento con la norma che prevede l’istituto, non lascia pertanto alcuno spazio all’applicazione dell’art. 1945 c.c..

Ciò risulta chiaramente dall’art. 16 del Regolamento CEE della Commissione 22 luglio 1985 n. 2220, laddove stabilisce che il garante s’impegna congiuntamente e solidamente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei trenta giorni successivi alla domanda dell’organismo competente ed entro i limiti della garanzia, “qualsiasi somma dovuta a seguito dell’incameramento di una cauzione”, dove peraltro l’affermata solidarietà, in funzione del rafforzamento della posizione dell’amministrazione creditrice, non cancella la diversità delle posizioni giuridiche dell’esportatore e del garante, obbligati in forza di titoli diversi ed autonomi.

10. A tale conclusione, del resto, questa corte era già pervenuta, esaminando una fattispecie in tutto simile a quella presente, nella sentenza 26 settembre 2008 n. 24207. In essa si afferma che il Reg.

CEE n. 3665 del 1987 contiene un regime particolarmente rigoroso, che mira a garantire che lo scopo dell’esportazione sia conseguito; che, per tale ragione, si prevede che si anticipi, al momento della dichiarazione doganale di esportazione, il versamento della somma corrispondente al diritto alla restituzione ma si pretende che, in caso d’inadempimento dell’esportatore, la restituzione della somma anticipata sia prontamente recuperata, attraverso l’istituto della cauzione, intesa come garanzia di versamento rapido e sicuro della somma erogata, ex art. 3, comma 1, lett. a, Reg. CEE n. 2220 del 1985; che il regolamento comunitario citato prevede, infatti, che la cauzione possa essere costituita in contanti (art. 8, comma 1, Reg.

CEE cit.) o sotto forma di garanzia con l’impegno, però, del garante “congiuntamente e solidalmente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell’organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell’incameramento di una cauzione”; che da tale indicazione normativa deriva che il contratto di cauzione che venga in concreto stipulato deve essere interpretato in modo da assicurare la finalità che la disciplina comunitaria persegue e cioè garantire l’eventuale restituzione dell’importo anticipato ai sensi del reg. CEE n. 3665 del 1987; che, poichè nel caso di inadempimento dell’esportatore solo il contratto autonomo di garanzia, e non il contratto di garanzia ordinario, assicura lo Stato che ha anticipato la somma, i contratti di cauzione che siano stipulati in funzione di assicurare la garanzia prevista dalle norme comunitarie, non possono che avere la natura di contratto di garanzia autonomo (conf. Cass. 10 dicembre 2009 n. 25821).

11.1. Occorre a questo punto esaminare l’eccezione della controricorrente, che l’impugnata sentenza dovrebbe ritenersi passata in giudicato nella parte finale, nella quale, movendo problematicamente da premesse opposte a quella sino a quel momento sostenuta circa la natura del contratto di garanzia, si afferma che nell’ipotesi che si fosse trattato di contratto autonomo di garanzia, la pretesa dell’agenzia sarebbe ugualmente infondata, perchè dalla documentazione da essa prodotta non sarebbe dimostrata, in punto di fatto, l’esistenza di “seri dubbi” circa la destinazione finale del prodotto, che sola giustificava la richiesta di rimborso, sicchè sarebbe fondata l’exceptio doli, riconosciuta dalla giurisprudenza anche in materia di contratto autonomo di garanzia. Questa parte della sentenza, sostiene la contro-ricorrente, non sarebbe stata censurata dalle amministrazioni.

Nel contro-ricorso e nella memoria depositata, inoltre, si torna sul tema dell’exceptio doli, per sostenere che la prova di essa sarebbe stata data dalla stessa società, con la produzione di documenti pienamente probatori in base alle norme del diritto comunitario.

11.2. A questo riguardo occorre preliminarmente chiarire che, in ordine all’exceptio doli idonea a paralizzare la pretesa del creditore nei confronti del garante anche nel contratto di garanzia autonoma, l’onere della prova grava esclusivamente sul garante.

La prova medesima inoltre, nella fattispecie in esame, dovrebbe avere ad oggetto la circostanza che la merce esportata è stata recapitata a destinazione nel paese terzo, così portando a compimento il rapporto sostanziale garantito ed esaurendo la funzione della garanzia. E’ invece da escludere che essa possa vertere sul difetto, nel caso concreto, del potere dell’amministrazione doganale, creditore garantito, di chiedere il rimborso dell’anticipazione sulla base di “seri dubbi” sulla destinazione della merce: la ricorrenza dei presupposti normativi per l’esercizio del potere di revocare l’anticipazione appartiene al rapporto garantito, per definizione distinto da quello di garanzia autonoma, sicchè il pagamento eseguito dal garante in conformità del contratto legittimerebbe il solo esportatore ad agire nei confronti diretti dell’amministrazione, per far valere l’illegittimità dell’esercizio del suo potere di incamerare la cauzione.

Ora, le affermazioni che si leggono nell’impugnata sentenza, in quella parte a cui la società attribuisce valore di cosa giudicata, vertono sull’asserita inesistenza, nel materiale prodotto dall’amministrazione, di elementi che potessero giustificare “seri dubbi” sulla destinazione della merce. Il giudice di merito, pertanto, è incorso nel duplice errore di diritto di supporre che l’onere della prova dell’eccezione gravasse sull’amministrazione, alla quale potesse conseguentemente addebitarsi il suo mancato raggiungimento (errore: puntualmente censurato dal ricorso in esame);

e d’identificare il contenuto della prova dell’exceptio doli in circostanze di fatto attinenti allo svolgimento del rapporto sostanziale garantito (punto oggetto anch’esso di censura).

Ma ciò che rileva in questa sede è che i fatti, in relazione ai quali s’invoca la preclusione (omessa prova, da parte dell’amministrazione circa la sussistenza di seri dubbi sulla destinazione della merce), sono del tutto irrilevanti nella decisione sul ricorso, essendo stati utilizzati in sentenza solo nell’errata prospettiva, censurata con il ricorso e già respinta, che l’amministrazione avesse l’onere di provare l’esistenza di seri dubbi sulla destinazione della merce.

Nell’impugnata sentenza, invece, non v’ è traccia dei documenti che la società avrebbe prodotto a dimostrazione del fatto che la merce sia stata recapitata a destinazione nel paese terzo. L’omesso esame di tali documenti non costituirebbe del resto un vizio della sentenza, posto che, dalla lettura di questa e, soprattutto, delle conclusioni di La Fondiaria SAI s.p.a. in appello, quali sono riprodotte dalla stessa società nel suo controricorso, deve ritenersi certo che la società non aveva sollevato un’exceptio doli nel senso proprio, in precedenza precisato, che si tratterebbe di richiesta di pagamento prima facie frutto di comportamento abusivo e fraudolento stante l’avvenuta importazione del prodotto nel paese terzo. Un’indagine sul punto, pertanto, deve ritenersi estranea al presente giudizio.

12. Il ricorso deve essere dunque accolto in base al principio di diritto che, in tema di anticipazione delle restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli comunitari, la cauzione prestata ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CEE della Commissione 22 luglio 1985 n. 2220, per la restituzione dell’importo anticipato all’esportatore ai sensi del regolamento comunitario n. 3665 del 1987, costituisce un contratto autonomo di garanzia, nel quale è assente l’elemento dell’accessorietà ed è inapplicabile l’art. 1945 cod. civ., salva restando l’exceptio doli, laddove la richiesta di pagamento appaia prima facie frutto di comportamento abusivo e fraudolento del beneficiario, sempre che l’avvenuta importazione del prodotto nel paese terzo sia stato tempestivamente allegato, e provato nel modo indicato dall’art. 18 del Regolamento CEE n. 3665/87 della Commissione 27 novembre 1987, nel testo modificato dall’art. 1 del Regolamento CEE n. 887/92 della Commissione dell’8 aprile 1992.

13. Il ricorso incidentale di La Fondiaria SAI s.p.a., che ripropone rilievi e domande già sottoposti alla corte d’appello e su cui la corte territoriale non s’era pronunciata, non risponde ai requisiti dell’art. 360 c.p.c., ed è inammissibile, riferendosi a domande sulle quali la corte territoriale non s’era pronunciata perchè assorbite dal rigetto della pretesa dell’agenzia, e che – laddove non fossero già precluse – sono riservate all’esame del giudice del rinvio.

14.1. Nella prima parte del suo ricorso incidentale, il Banco di Sardegna censura l’affermazione della corte territoriale, che per il rimborso dell’anticipazione delle restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli nei paesi terzi fosse utilizzabile il procedimento per ingiunzione fiscale.

14.2. La censura non ha fondamento. Questa corte ha già avuto occasione di affermare che l’ingiunzione doganale prevista dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 82, che rinvia al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, deve ritenersi sopravvissuta al disposto del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 130, comma 2, il quale ha abrogato tutte le disposizioni che regolavano la riscossione coattiva delle imposte mediante rinvio al detto R.D. n. 639 del 1910, e ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia di accertamento della pretesa erariale, idoneo ad introdurre un giudizio sull’obbligazione inadempiuta (Cass. 6 settembre 2006 n. 19194, 20 settembre 2006 n. 20361, 18 giugno 2010 n. 14812). Nè rileva stabilire se le somme delle quali si discute possano essere incluse tra le entrate patrimoniali dello Stato, sebbene si tratti di contributi CEE indebitamente percepiti e dei quali lo Stato ha solo la gestione, giacchè qui il procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, trova applicazione sol perchè espressamente richiamato dal del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82, norma applicabile nella fattispecie, e non già in forza del riferimento del Decreto n. 639 del 1910 alla riscossione, in generale, delle entrate patrimoniali dello Stato. Il ricorso è pertanto, per questa parte, respinto.

14.3. Nel resto del suo ricorso, la Banca di Sardegna discute questioni attinenti al suo rapporto con La Fondiaria SAI s.p.a., non esaminate nell’impugnata sentenza e perciò inammissibili in questa sede, essendo riservate al giudizio di rinvio, nel quale la domanda di La Fondiaria SAI s.p.a. sarà presa in esame.

15. La sentenza impugnata è cassata, e la causa è rinviata alla medesima corte territoriale la quale, decidendo in altra composizione, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato, e adotterà i provvedimenti consequenziali anche nel rapporto tra La Fondiaria s.p.a. e la Banca di Sardegna.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale di La Fondiaria SAI s.p.a., e rigetta nei sensi di cui in motivazione quello del Banco di Sardegna;

cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Roma in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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