Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2075 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sull’istanza di regolamento di competenza proposta d’ufficio, con

ordinanza in data 17.1.2019-1.2.2019, da:

Giudice tutelare del Tribunale di Modena, nel procedimento iscritto

al n. 4875/2018 Registro Tutele:

e nei confronti di

Tribunale Ferrara;

e

M.A.;

– intimato –

avverso il decreto emesso in data 29.11.2018 dal giudice tutelare

presso il Tribunale di Ferrara di trasmissione del fascicolo

relativo al sig. M.A. in considerazione della sua

restrizione presso la Casa circondariale di Modena.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto in data 3 agosto 2018 il Giudice tutelare del Tribunale di Ferrara ha dichiarato l’apertura della tutela in favore del sig. M.A., detenuto all’epoca presso la casa circondariale di Ferrara e ha nominato tutore l’avv. Alfredo Zucchi del foro di Ferrara.

2. In data 29 novembre 2018 il Giudice tutelare del Tribunale di Ferrara preso atto dell’avvenuto trasferimento in data 27 ottobre 2018 del sig. M. presso la casa circondariale di Modena ha ordinato il trasferimento della tutela presso il Giudice tutelare del Tribunale di Modena.

3. Il Giudice tutelare del Tribunale di Modena, in applicazione degli artt. 45 c.c. e s.s. ha richiesto d’ufficio alla Corte di Cassazione il regolamento di competenza ritenendosi incompetente rispetto alla tutela del sig. M. e richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza per territorio si radica nel luogo di apertura della tutela, restando irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora del tutelato, in forza del principio della perpetuati jurisdictionis salva la possibilità di deroga solo per giustificate ragioni riguardanti il collegamento tra il tutore e l’ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività. Nella specie ha rilevato il Tribunale di Modena non sono state esposte dal Tribunale di Ferrara ragioni riguardanti un collegamento tra il tutore, avv. Alfredo Zucchi del foro di Ferrara e il Tribunale di Modena.

4. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, con conclusioni scritte depositate il 29 maggio 2019, sottoscritte dal Sostituto Procuratore Generale cons. Sorrentino Federico e dall’Avvocato Generale Marcello Matera, ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice tutelare del Tribunale di Ferrara richiamando in particolare la sentenza n. 18272/2016 di questa Corte secondo cui: a) l’art. 343 c.c. richiamato dall’art. 424 c.c. radica la competenza per territorio in ordine alla apertura della tutela nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell’interdetto medesimo alla data di apertura della tutela, restando irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell’applicazione del principio generale della perpetuatio jurisdictionis eccezionalmente derogabile solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l’ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività; b) la norma in questione (art. 343 c.c., comma 2) mira ad agevolare i contatti con l’ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sull’esercizio della tutela e deve essere letta in collegamento con quella dettata dall’art. 45 c.c., commi 2 e 3 il quale, una volta intervenuta la nomina del tutore, fa coincidere con il suo domicilio quello dell’incapace, in modo tale da concentrare presso il primo la gestione degli affari e degli interessi del secondo, coerentemente con l’ampiezza dei compiti previsti dall’art. 357 c.c. il quale affida al tutore non solo la rappresentanza del minore o dell’interdetto e l’amministrazione dei suoi beni ma anche la cura della sua persona (con la sola eccezione dell’esercizio dei suoi diritti personalissimi); c) per effetto di tale disciplina, la residenza effettiva dell’incapace viene in considerazione esclusivamente al momento dell’apertura della tutela, come criterio di collegamento per l’individuazione del giudice competente, presso il quale la procedura resta definitivamente radicata, indipendentemente dall’eventuale successivo spostamento in altro circondario della dimora abituale dell’interessato non essendo tale evento idoneo a determinare il trasferimento della competenza in un diverso ufficio giudiziario, ai fini del quale è necessario, ai sensi del citato art. 343 c.c., comma 2 un apposito provvedimento del tribunale, avente carattere discrezionale, il cui presupposto di fatto è costituito dall’ubicazione o dall’avvenuto trasferimento del tutore in altro circondario.

5. In data 15 luglio 2019 è pervenuta comunicazione della

Direzione della Casa circondariale di Modena con la quale si dà atto che in data 6 giugno 2019 il sig. M.A. è stato scarcerato per espulsione dallo Stato italiano e all’atto della dimissione dalla casa circondariale ha eletto domicilio in Modena presso l’avv. Maria Grazia Petrelli.

Diritto

RITENUTO

CHE:

6. Come questa Corte ha già affermato in precedenza (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 12453 del 17 maggio 2017, n. 23107 del 12 novembre 2015, n. 20471 del 12 ottobre 2015) la competenza per l’apertura della tutela dell’interdetto, ove questi si trovi in stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, va attribuita al giudice tutelare del luogo della sua dimora abituale prima dell’inizio dello stato detentivo e non è destinata a subire mutamenti in dipendenza di trasferimenti presso diverse strutture restrittive, stante il carattere non volontario di detti trasferimenti e in assenza della prova dell’esistenza di un diverso domicilio quale centro dei suoi affari ed interessi.

7. Con riguardo alla comunicazione della Direzione della Casa Circondariale di Modena testè citata, successiva alle conclusioni del Procuratore Generale, deve rilevarsi che, alla luce della giurisprudenza citata nelle conclusioni scritte del RG., che va qui ribadita, e dato atto dell’assenza di elementi per ritenere che sia mutato il collegamento del tutore con l’ufficio giudiziario che ha dichiarato l’apertura della tutela come pure che sia mutato, per effetto della scarcerazione e della contestuale elezione di domicilio, il centro degli affari e degli interessi del sig. M., tale comunicazione non apporta la conoscenza di fatti successivi all’istanza di regolamento di competenza che giustifichino il trasferimento della competenza dal giudice tutelare di Ferrara a quello di Modena relativamente alla tutela del sig. M.A..

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice tutelare del Tribunale di Ferrara.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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