Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2075 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2075 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

Ud. 09/12/2013

SENTENZA
PU

sul ricorso 9699-2008 proposto da:
MARTIN & BOULART ASSUREURS MARITIMES ET TRANSPORTS
S.A.

87349339317

in

persona

del

suo

legale

rappresentante Sig. PIERRE BOULART, domiciliata ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
v

2013
2341

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
FANELLI VINCENZO con studio in TORINO, VIA S. MICCA 4
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ROCCHIETTI

S.R.L.

06015890012

in

persona

del

Data pubblicazione: 30/01/2014

Consigliere

delegato

Sig.

LEONARDO

ARCESE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34,
presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

di TORINO, depositata il 14/05/2007, R.G.N. 2070/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato VINCENZO FANELLI;
udito l’Avvocato LORENZO ROMANELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 758/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente giudizio attiene alla legittimazione a chiedere il
risarcimento dei danni, in caso di perdita o avaria del carico,
nei contratti di trasporto internazionale di merci su strada.
Con citazione notificata il 10 luglio 2003 Martin & Boulart

convenne innanzi al Tribunale di Pinerolo Rocchetti s.r.l.
esponendo: a) che il 22 settembre 2000 Neumaticos Michelin
s.a., di cui essa era assicuratrice, aveva affidato alla
convenuta per il trasporto a Cisterna di Latina un carico di
pneumatici;

b) che la partita era tuttavia andata persa, a

causa di una rapina con sequestro di persona verificatasi il
giorno 27 settembre 2000 in un’area di servizio; c) che, in
data 19 febbraio 2001, essa aveva corrisposto alla mittente un
indennizzo, al netto della franchigia, pari a euro 116.212,82,
rimanendo contestualmente surrogata, fino al predetto importo,
nei diritti vantati da Neumaticos nei confronti del vettore,
responsabile della perdita ex art. 17 della Convenzione di
Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto
internazionale di merci su strada (c.d. C.M.R.).
Sulla base di tali premesse, Martin chiese dunque la condanna
della convenuta al risarcimento dei danni, vinte le spese.
Costituitasi in giudizio, Rocchetti s.r.l. contestò le avverse
pretese.
Con sentenza del 15 gennaio 2004 il giudice adito rigettò la
domanda.

3

Assureurs Maritimes et Transports s.a. (in seguito Martin),

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello, in data
14 maggio 2007, lo ha respinto.
Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte
Martin & Boulart Assureurs Maritimes et Transports s.a.,
formulando due motivi, illustrati anche da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
l

La Corte d’appello ha ritenuto corretta l’affermazione del

giudice di prime cure secondo cui, ai sensi dell’art. 13 della
Convenzione di Ginevra, titolare della pretesa risarcitoria
correlata alla perdita della merce non era il mittente ma solo
il destinatario e quindi, nella fattispecie, Michelin Italia
s.p.a., piuttosto che Neumaticos Michelin s.a., alla quale
Martin si era surrogata.
Nell’accogliere siffatta opzione ermeneutica – asseritamente in
linea con gli enunciati del Supremo Collegio, volti a
scongiurare la possibilità che due diversi soggetti siano
contemporaneamente legittimati a esercitare l’azione di danno
(confr. Cass. civ. n. 10621 del 1993) – il giudice di merito ha
valorizzato la sostanziale differenza esistente, nell’ambito
dell’art. 13, tra la prima parte – in base alla quale, affinché
si realizzi il passaggio della merce arrivata a destinazione
nella sfera giuridica del destinatario, è necessario che il
medesimo manifesti una volontà in tal senso, chiedendo il
rilascio del secondo esemplare della lettera di vettura e la
riconsegna del carico – e la seconda parte della medesima

4

Resiste con controricorso Rocchetti s.r.l.

norma, in cui è prevista l’insorgenza della legittimazione del
destinatario a far valere i diritti derivanti dal contratto di
trasporto non appena sia stata accertata la perdita della merce
o sia scaduto inutilmente il termine previsto per la consegna,
posto che sarebbe irragionevole pretendere, in siffatte

riceverla. Di talché in definitiva, secondo il decidente, in
base al comb. disp. degli artt. 12 e 13 della Convenzione, o la
merce arriva a destinazione e i diritti del mittente a disporne
si estinguono con la consegna o la richiesta di consegna del
secondo esemplare della lettera di vettura; oppure la merce,
perduta, non giunge al luogo stabilito e allora, mentre il
mittente perde automaticamente il diritto a disporne, il
destinatario, per espressa disposizione della convenzione,
diventa titolare esclusivo dei diritti nascenti dal contratto,
salvo che il mittente non dimostri di avere disposto il
trasporto nel proprio esclusivo interesse.
2.1 Di tale valutazione si duole quindi l’esponente che, con il

primo motivo di ricorso, denuncia violazione degli artt. 12 e
13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, resa
esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1521,

ex art.

360, n. 3, cod. proc. civ., segnatamente contestando l’assunto
secondo cui, in ogni caso di perdita della merce, il
destinatario sarebbe automaticamente ed esclusivamente
legittimato ad esercitare l’azione di danno, a prescindere da
qualsivoglia manifestazione di volontà in tale senso. Secondo

5

ipotesi, la manifestazione della volontà dello stesso di

la ricorrente, invece, in base alle predette norme, il
destinatario

è autorizzato

ad agire per il ristoro dei

pregiudizi subiti, ma solo una volta che – e a condizione che manifestando la volontà di aderire alla stipulazione, sia
entrato

nel contratto, con correlativa estinzione di ogni

L’esposta lettura della Convenzione – aggiunge – consentirebbe,
in continuità con la giurisprudenza della Corte Regolatrice,
dei cui enunciati il giudice di merito avrebbe fatto
malgoverno, di uniformare la disciplina del trasporto
internazionale di merci su strada alla disciplina del contratto
di trasporto accolta dal nostro ordinamento, improntata al
principio per cui il destinatario, al quale la merce sia stata
consegnata o che ne abbia chiesto la consegna, acquista tutti i
diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento
del danno subito dal carico.
In ogni caso l’esclusione di qualsivoglia legittimazione attiva
in capo al mittente all’esercizio delle azioni di danno sarebbe
iniqua e irragionevole almeno con riferimento ai casi in cui la
consegna, nel rapporti tra mittente e destinatario, sia volta a
realizzare non già l’interesse di quest’ultimo, ma quello del
mittente a che la cosa venga, sia pure temporaneamente, a
trovarsi nella disponibilità del destinatario.
2.2

Con il secondo mezzo l’impugnante denuncia mancanza o

insufficienza

della

motivazione

con

riferimento

all’interpretazione del contratto intercorso tra le parti dal

6

facoltà in capo al mittente.

quale emergerebbe, a detta dell’esponente, la inequivoca
volontà delle stesse di individuare nel mittente il soggetto
legittimato ad agire per il risarcimento del danno conseguente
alla perdita delle merci trasportate.
3 Le censure svolte nel primo mezzo sono fondate per le ragioni

Questa Corte ha costantemente considerato criterio dirimente ai
fini della individuazione del titolare del diritto
all’indennizzo assicurativo, in caso di perdita o di avaria del
carico occorse durante il trasporto, quello che tenga conto
della incidenza del pregiudizio conseguente a tali accadimenti,
e tanto sia con riferimento alla disciplina codicistica, sia
con riferimento alla disciplina dettata dalla Convenzione di
Ginevra (confr. Cass. civ. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass.
civ. 1 0 dicembre 2010, n. 24400; Cass. civ. 13 dicembre 2010,
n. 25110; Cass. civ. 21 marzo 2008, n. 7672).
Più nello specifico, precisato che la normativa codicistica
mantiene integra, in relazione al destinatario, la costruzione
giuridica del contratto di trasporto come contratto a favore di
terzi, si è affermato, con tranquillante uniformità, che la
sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti
derivanti dal contratto (tra i quali pacificamente rientra
quello al risarcimento del danno per perdita o avaria del
carico), avviene nel momento in cui, arrivate le cose a
destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per
il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna (confr.

7

che seguono.

Cass. civ. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. civ. 4 giugno 2007,
n. 12963; Cass. civ. 4 ottobre 1991, n. 10392). Nella medesima
prospettiva si è anzi evidenziato che incombe sul vettore che,
convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione
dello stesso, l’onere di provare l’avvenuta richiesta di
ex art. 1689

cod. civ. e la conseguente perdita della facoltà di disporne in
capo all’attore (Cass. civ. 21 maggio 1998, n. 5084; Cass. civ.
n. 10392/1991 cit.).
4 Ora, da tale orientamento, contrariamente a quanto ritenuto

dal giudice

a quo,

questa Corte non si è discostata neppure

nella sentenza 26 ottobre 1993, n. 10621, avendo ivi per contro
ribadito che la C.M.R. ha
cod. civ.

Il

recepito la portata dell’art. 1689

solo punto in cui il citato arresto risulta

difforme dalla giurisprudenza dominante è quello in cui
riconosce, in via esclusiva, al destinatario la legittimazione
a far valere i diritti nascenti dal contratto di trasporto
anche quando sia scaduto – e perciò solo che sia scaduto – il
termine in cui questa avrebbe dovuto arrivare.
Ma siffatto approdo ermeneutico è in contrasto con il chiaro
dettato dell’art. 1689 cod. civ., che inequivocabilmente esige,
per l’acquisto dei diritti in capo al destinatario, la
richiesta di riconsegna rivolta al vettore, di talché
l’affermazione non può essere,

in parte qua, condivisa.

5 A non diverse conclusioni deve peraltro pervenirsi anche con

riguardo al dettato degli artt. 12 e 13 della Convenzione di

8

riconsegna della merce da parte del destinatario,

Ginevra, posto che, a giudizio del collegio, una corretta
esegesi di tali norme non autorizza affatto la scissione della
disciplina, in punto di legittimazione, a seconda dell’esito
del trasporto, prefigurata dal giudice di merito, di talché le
implicazioni che questo ha preteso di trarre dalla non felice

scarsamente compatibili con il tenore letterale delle
disposizioni e, al postutto, insostenibili sia sul piano logico
che su quello sistematico.
6 Non è superfluo aggiungere, per puro spirito di completezza,

che la Corte territoriale, pur avendo richiamato i principi
enunciati dal giudice di legittimità nella sentenza 26 ottobre
1993, n. 10621, ne ha fatto un’applicazione del tutto
peculiare, avendo esteso l’insorgere della legittimazione
esclusiva del destinatario a far valere i diritti derivanti dal
contratto di trasporto al caso in cui sia accertata la perdita
del carico e non appena tale cognizione venga conseguita,
conseguentemente ignorando che, nella fattispecie, neppure era
maturato il termine entro il quale il trasporto avrebbe dovuto
essere completato, posto che la merce andava consegnata il 27
settembre 2000, verso le ore 8, laddove essa fu trafugata verso
le ore 5.50 di quel medesimo giorno.
In tale contesto, in accoglimento del primo motivo di ricorso,
nel quale resta assorbito il secondo, la sentenza impugnata
deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio
di cassazione alla Corte d’appello di Torino, in diversa

9

formulazione delle due norme vanno al di là del segno, essendo

composizione, che nel decidere, si atterrà al seguente
principio di diritto:

l’art 13 della Convenzione di Ginevra del

19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto
internazionale di merci su strada (c.d. C.M.R.) attribuisce, al
pari dell’art. 1689 cod. civ., la titolarità del diritto

conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose
trasportate. Ne deriva che la legittimazione del destinatario
sussiste solo dal momento in cui, arrivate le cose a
destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute
arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al
vettore.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla
Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Roma, 9 dicembre 2013

all’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio

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