Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2075 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACOLANE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Mastrogiacomi Nazzareno & Sanchioni Claudio S.n.c., in persona

dei

legali rapp.ti p.t., elett.te dom.to in Roma Lungotevere Flaminio 46

presso lo studio dell’avv. Gianmarco Grez e rapp.to e difeso giusta

procura speciale a margine del ricorso dagli avv.ti SPOSITO Gianluca

del Foro di Rimini e Maurizio Miranda del Foro di Ancona.

– controricorrente –

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione. “1.

L’Agenzia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 5/06/09, depositata in data 8.1.2009, con la quale è stato accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Pesaro con cui era stato respinto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ai fini II.DD, irap ed iva per l’anno di imposta 2003. La contribuente si è costituita con controricorso. 2) L’Agenzia ha lamentato con l’unica doglianza l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in relazione ad un fatto decisivo della controversia.

3) Preliminare alla doglianza articolata dalla ricorrente appare il rilievo che nel caso di specie si verte in tema di accertamento del reddito societario di una società di persone (la S.n.c. Mastrogiacomi Nazzareno & Sanchioni Claudio). E ciò, in quanto sul piano sostanziale l’accertamento del reddito sociale e l’accertamento del reddito dei singoli soci, sono in evidente rapporto di reciproca implicazione (non si può accertare il reddito dei singoli se non accertando il reddito sociale e quest’ultimo condiziona l’accertamento del primo), per cui si è in presenza di un’imputazione automatica del reddito sociale ai soci (presunzione legale iuris et de iure) per cui la difesa di questi di fronte alla pretesa erariale (quando non venga contestata la qualità di socio o la quota di partecipazione) deve necessariamente trovare uno spazio processuale per interloquire sulla determinazione del reddito della società (dal quale dipende la ripresa nei loro confronti), altrimenti la presunzione si risolverebbe in una palese violazione del diritto di difesa e del principio della tassazione in base alla capacità contributiva (artt. 24 e 53 Cost.). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno quindi statuito a riguardo che, derivandone la configurabilità di una specifica ipotesi di un litisconsorzio necessario tra società e soci, debba preliminarmente essere rilevata la nullità dell’intero processo, con conseguente necessità di regresso dello stesso in primo grado, avendo la controversia ad oggetto la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, per cui il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone al giudice adito in primo grado l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. un., n. 14815 del 2008).

Resta infine da esaminare la doglianza, proposta dall’Agenzia, in relazione all’accertamento Iva, la cui fattispecie si sottrae all’ambito di previsione della richiamata sentenza delle Sezioni Unite in quanto solo, nel caso in cui venga proposto ricorso avverso un avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone, o avverso un avviso di rettifica notificalo ad un socio, in conseguenza della rettifica del reddito della società, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti i soci e la società. La censura non coglie nel segno. Ed invero, va premesso che i giudici di secondo grado hanno motivato la loro decisione essenzialmente sul rilievo che l’Ufficio aveva “omesso di valutare nel dettaglio l’effettiva coincidenza della situazione della società rispetto al campione preso in esame, o meglio, non aveva (abbia) tenuto conto del discostamento come motivato dal contribuente in sede di contraddittorio applicando viceversa pedissequamente i parametri riferiti al settore specifico con ciò violando la norma specifica e le stesse circolari emesse dall’Agenzia”.

Ne deriva che la CTR ha compiutamento spiegato le ragioni della propria decisione indicando nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento. Ciò posto, considerato che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di applicazione degli studi di settore, “l’accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (cfr le S. U. 26635/09), risulta con tutta evidenza l’infondatezza del vizio motivazionale dedotto. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.

considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori ritenuto conclusivamente che, limitatamente al decisum sugli accertamenti del reddito societario e del reddito dei singoli soci, si deve dichiarare la nullità dell’intero giudizio, cassare la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio della causa alla CTP di Pesaro; ritenuto che, relativamente all’avviso di accertamento IVA, il ricorso debba essere rigettato per la sua manifesta infondatezza; ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando su ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado, limitatamente al decisum sugli accertamenti del reddito societario e del reddito dei singoli soci, con rinvio della causa alla CTP di Pesaro; rigetta il ricorso proposto relativamente all’avviso di accertamento IVA. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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