Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2075 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4442-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SCS COMMERCIALE SANDRI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI PRISCILLA 4,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2012 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il controricorrente l’Avvocato DRUDA che ha chiesto

l’inammissibilità e in subordine il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate notificava alla SCS Società Commerciale Sandri s.p.a., l’avviso di accertamento relativo alla violazione dell’imposta di bollo per Euro 52.922,00, oltre Euro 160.227,00 per sanzioni, per avere negoziato assegni bancari privi dei requisiti necessari, per lo più senza data, con data incompleta o senza indicazione del luogo di emissione, utilizzati quindi come strumenti di credito, in evasione appunto dell’imposta di bollo, come accertato dalla Guardia di Finanza durante un accesso presso la sede della Agricola Berica società cooperativa, fornitore di merce.

La contribuente adiva la Commissione tributaria provinciale di Vicenza che ne accoglieva il ricorso.

La sentenza era, quindi, impugnata Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione tributaria del Veneto, che, con sentenza n. 66/14/12, depositata il 21/6/2012, respingeva l’appello e compensava le spese di lite.

Osservava, in particolare, il Giudice di secondo grado che la società contribuente aveva dimostrato che la fotocopiatura degli assegni, ancora privi della data di emissione, era avvenuta in un momento antecedente la consegna degli stessi al fornitore, la società cooperativa Agricola Berica, e dunque ancora prima della emissione dei titoli, sicchè non aveva pregio la tesi della Agenzia delle Entrate secondo cui, alla luce dell’art. 2712 c.c., alle copie fotostatiche doveva attribuirsi lo stesso valore probatorio degli originali. Aggiungeva che quanto dichiarato dal legale rappresentante della società contribuente circa le modalità di completamento degli assegni, prima della loro consegna al fornitore, non consentiva di ritenere univocamente smentita la tesi difensiva dell’appellata “posto che le fotocopie sequestrate presumibilmente non sono state tratte da assegni già usciti dalla disponibilità del correntista”.

Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria, cui resistite la intimata società con rituale controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

Con l’unico mezzo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Amministrazione ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2712 c.c., per non avere il giudice di appello considerato che i fatti costitutivi del potere dell’Agenzia delle Entrate di emettere l’avviso di liquidazione, nei confronti della società, per l’inosservanza delle disposizioni in materia di emissione di assegni, si ricavano inequivocabilmente dalle fotocopie dei titoli, irregolari, prodotte in giudizio e rinvenute dalla Guardia di Finanza in possesso di un soggetto terzo, fornitore della società medesima. Aggiunge che la contribuente si è limitata a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, non suffragata da alcun elemento in atti, e che l’adeguatezza del mezzo di prova costituito dalla produzione delle fotocopie, in luogo dell’originale degli assegni, è consentita dall’art. 2712 c.c., disposizione secondo la quale le copie fotostatiche dei documenti, se non disconosciute, hanno lo stesso valore probatorio degli originali.

Deve ritenersi inammissibile la censura intesa a collocare l’emissione degli assegni, diversamente da quanto affermato in sentenza, in un momento anteriore all’apposizione sui titoli della data o del luogo di emissione.

In proposito, giova evidenziare che, se è vero che si ha emissione dell’assegno quando esso esce dalla sfera giuridica del traente (senza che peraltro sia necessaria anche la consegna a colui che nell’assegno risulta indicato come beneficiario), è altrettanto vero che, potendo l’assegno non essere compilato interamente dalla medesima persona, solo con una indagine in fatto da effettuarsi caso per caso è possibile accertare se l’assegno compilato solo in parte sia uscito dalla sfera giuridica del traente con la consegna ad un terzo (il quale vi abbia poi apposto di sua iniziativa le parti mancanti), oppure se l’assegno compilato solo in parte, senza uscire dalla sfera giuridica del traente, sia stato da questo consegnato ad un terzo perchè lo stesso, prima dell’emissione, provvedesse, in accordo con il traente, a completarne il procedimento di compilazione.

Tanto premesso, nella sentenza impugnata si afferma che gli assegni furono emessi completi in ogni sua parte ed a fronte di tale accertamento, compiuto dal giudice d’appello, la ricorrente prospetta una diversa ricostruzione dei fatti, affermando invece che i titoli furono emessi incompleti e consegnati al fornitore della società contribuente, il quale solo in un momento successivo (secondo una sottostante intesa per la compilazione “a più mani” dell’assegno) vi appose data o luogo di emissione.

In tali termini, la ricorrente si limita a contrapporre, a quella espressa dal giudice di merito, una propria interpretazione dei fatti di causa, senza peraltro evidenziare eventuali errori logici nel ragionamento del suddetto giudice ovvero fatti decisivi risultanti dagli atti e trascurati nella impugnata decisione.

V’è, infatti, da considerare che è fuorviante invocare, come intende fare l’Agenzia delle Entrate, il disposto dell’art. 2721 c.c., secondo cui le copie fotostatiche dei documenti, se non disconosciute, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali, atteso che, come motivatamente rilevato dalla CTR nell’impugnata sentenza, il distacco dell’assegno bancario dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore, che si realizza all’atto della sua negoziazione (Cass. n. 5278/1991), non può univocamente ricavarsi dal mero rinvenimento, presso la sede della società cooperativa Agricola Berica, ad opera della Guardia di Finanza, delle fotocopie di titoli non integralmente compilati, nè dalle dichiarazioni di S.G., legale rappresentante della società contribuente.

La mancanza del requisito dell’indicazione della data o del luogo di emissione attiene alla relazione di identità tra quanto riprodotto nella fotocopia e quanto esistente nell’originale del titolo di credito in un determinato momento, non già proprio e necessariamente nel momento della negoziazione del titolo medesimo, dato temporale che assume decisiva importanza ai fini qui considerati, ma che attiene ad una più ampia realtà fattuale nella quale si inserisce la creazione dell’assegno bancario, tutta da ricostruire mediante l’attività probatoria, sicchè il motivo in esame si traduce nell’invocata revisione della valutazione e dei convincimenti espressi dal giudice di merito, e tende a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perchè estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità.

La ricorrente, inoltre, non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivi ex art. 360 c.p.c., n. 3, e cioè non lamenta che il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma, ma si duole del risultato della valutazione operata dal giudice di appello in ordine alla ridetta documentazione che, come già detto, è un problema di stretto merito.

Per tutte le considerazioni che recedono, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. n. 1778/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.500,00, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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