Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20749 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 18/05/2017, dep.04/09/2017),  n. 20749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18033/2016 proposto da:

G.L., personalmente ed in rappresentanza della figlia minore,

F.E., FA.EL. già rappresentato dalla madre G.L.

e qui intervenuto avendo raggiunto la maggiore età, F.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GIOVE, rappresentati e difesi

dagli avvocati PAOLO SARDOS ALBERTINI, MATTEO ANGELILLIS;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TEULADA 52, presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCARPA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

C.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 198/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata l’11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la sentenza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto delle indicazioni previste dall’art. 342 c.p.c., affermando che “se si confrontano le (…) ampie e articolate motivazioni della sentenza appellata con le contestazioni solevate nell’atto di appello emerge, con tutta evidenza, che lo stesso non è stato redatto in modo conforme alla disposizione del novellato art. 342 c.p.c.”;

hanno proposto ricorso per cassazione G.L., in proprio e in rappresentanza della figlia minore F.E., nonchè Fa.El. e F.L., denunciando, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c.;

ha resistito l’Allianz s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

è infondata la censura relativa al difetto di motivazione in ordine al rilievo della non rispondenza dell’atto di appello al dettato dell’art. 342 c.p.c., in quanto la motivazione è materialmente presente e dà atto – seppur sinteticamente – della non conformità dell’impugnazione al modello legale;

è inammissibile – per difetto di autosufficienza – la censura relativa alla violazione dell’art. 342 c.p.c., in quanto il ricorso non trascrive l’atto di appello in misura idonea a consentire alla Corte di rilevare – sulla base della sola lettura del ricorso – se il gravame contenesse le indicazioni richieste (cfr. Cass. n. 86/2012 e Cass. n. 12664/2012); invero, il ricorso si limita ad illustrare (a pagg. da 12 a 16) i contenuti dell’atto di appello, senza tuttavia porre la Corte in condizione di verificare se l’appello contenesse la specifica indicazione delle parti della sentenza di primo grado sottoposta a gravame e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, come pure delle circostanze comportanti “violazione della legge” e della loro rilevanza ai fini della decisione, secondo il paradigma del novellato art. 342 c.p.c.;

la censura relativa all’omesso esame di un fatto decisivo resta assorbita;

il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese di lite;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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