Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20748 del 04/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 18/05/2017, dep.04/09/2017),  n. 20748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17982/2016 proposto da:

L.O., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO RINASCIMENTO

11, presso lo studio dell’avvocato AMINA LABBATE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIULIANO FINA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 370/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritto il diritto della L. a richiedere il risarcimento del danno conseguente a infezione da HCV derivata da emotrasfusioni praticate all’attrice presso strutture della USL di Lecce;

premesso che il termine di prescrizione quinquennale decorre, al più tardi, dalla presentazione della richiesta di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, la Corte ha rilevato che tale termine era ampiamente decorso al momento della proposizione della domanda risarcitoria ed ha escluso che la decorrenza potesse essere posticipata alla pronuncia del Giudice del Lavoro che aveva riconosciuto alla L. il predetto indennizzo;

ha proposto ricorso per cassazione la L., affidandosi ad un unico motivo con cui ha denunciato la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. e la “genericità dell’eccezione di prescrizione ed inammissibilità della stessa”.

In data 17.5.2017, il difensore della L. ha depositato nota “al fine di far presente che la ricorrente ha percepito il trattamento di equa riparazione del danno dal Ministero controricorrente e pertanto è venuto meno l’interesse alla decisione”, dichiarando che “il giudizio potrà pertanto essere dichiarato estinto”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la dichiarazione del difensore – nei termini riportati – non è idonea a comportare la rinuncia al ricorso, ma è chiaramente significativa del venir meno dell’interesse della L. all’impugnazione;

ne consegue che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite;

trattandosi di inammissibilità non originaria, ma sopravvenuta, non deve farsi luogo all’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 13636/2015).

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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