Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20747 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. III, 20/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/07/2021), n.20747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34647/2019 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA, 121,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BIONDI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1987/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.F., cittadino senegalese proveniente dalla regione di Casamance, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della propria istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese d’origine dopo che, nel maggio del 2012, durante una festa religiosa, alcuni ribelli avevano preso d’assalto il villaggio derubando parte della popolazione. Nel timore che potessero verificarsi altri attacchi da parte dei ribelli decise di abbandonare il paese recandosi dapprima in Mali, poi in Libia ed infine in Italia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento D.F. propose ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Napoli che con ordinanza del 10.12.2017, lo rigettò ritenendolo infondato.

3. Con sentenza n. 1987 del 2019, la Corte d’Appello di Napoli, ha respinto l’impugnazione proposta da D.F. avverso la sentenza del giudice di primo grado ed in particolare ha ritenuto:

a) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria in quanto, nonostante la credibilità del racconto, “al momento della decisione” non risultava che nel paese d’origine del richiedente asilo vi fosse una situazione di instabilità o di pericolo;

b) infondata la domanda di protezione umanitaria non essendo ravvisabili, nel caso di specie, condizioni di particolare vulnerabilità.

4. Avverso tale sentenza D.F. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7,8,14. Sostiene che la Corte d’Appello avrebbe escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, prescindendo dalle disposizioni normative e dai principi elaborati in materia. In particolare il giudice avrebbe valutato in maniera apodittica la situazione della Regione Casamance non indicando alcuna fonte internazionale qualificata. Ed infatti, quanto al rapporto di Amnesty International del 2018, ha del tuto omesso di indicarne il contenuto ed il sito da cui è stato estratto, quanto alle informazioni ricavate sul sito “(OMISSIS)” esse non possono ritenersi inidonee allo scopo in quanto volte ad orientare scelte dei viaggiatori e non a fornire informazioni attendibili sulla sicurezza del paese per i richiedenti asilo.

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha fatto esclusivo riferimento alle informazioni contenute sul sito “(OMISSIS)”, che come più volte sostenuto da questa Corte non può considerarsi fonte ufficiale, essendosi riferita anche al rapporto Amnesty International del 2018. In base a tale fonte, la trentennale guerra civile di matrice indipendentista risulta finita già dal 2016 e la regione viene descritta come pacifica e aperta al turismo.

Alla luce di ciò i può ritenersi correttamente adempiuto l’obbligo di cooperazione istruttoria della Corte d’Appello.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Si duole del fatto che la Corte d’Appello abbia rigettato la domanda di protezione umanitaria con motivazione del tutto generica, senza fornire alcuna spiegazione dei motivi per i quali abbia ritenuto non rinvenibile nel caso in esame una situazione di vulnerabilità del richiedente asilo. La Corte, inoltre, avrebbe del tutto omesso di considerare gli altri fattori che possono costituire motivo per il riconoscimento della protezione umanitaria ed; in particolare se quei fatti che non sono stati ritenuti determinanti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria fossero invece rilevanti per il riconoscimento della protezione umanitaria considerato che la situazione oggettiva del paese esporrebbe il richiedente a gravi rischi in caso di rimpatrio.

5.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l’omessa pronuncia sulla protezione umanitaria ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. La Corte d’Appello si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente che “non sussistono condizioni di particolare vulnerabilità” senza tuttavia svolgere alcuna valutazione circa i “seri motivi” di carattere umanitario e senza effettuare alcun giudizio di comparazione tra la condizione raggiunta in Italia dal richiedente e quella in cui verserebbe nel caso di rientro nel paese d’origine.

I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Il ricorrente infatti, si è limitato a muovere contestazioni del tutto generiche. Dal verbale della Commissione Territoriale, riportato per intero all’interno del ricorso, inoltre, emerge che l’unica ragione di abbandono del richiedente asilo dal proprio paese è stata causata dal timore della condizione sociopolitica di Casamance, mentre per il resto, non viene fatta alcuna menzione a situazioni di particolare vulnerabilità rilevanti ai fini della protezione umanitaria. Ne consegue che la Corte d’Appello, dopo aver rilevato l’assenza di un conflitto armato generalizzato o comunque di una situazione di instabilità politica in base alle fonti ufficiali del paese, ha correttamente rigettato le restanti domande, in assenza dei presupposti e di sufficienti allegazioni probatorie.

6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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