Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20747 del 04/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 18/05/2017, dep.04/09/2017), n. 20747
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15718/2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CORRADO FRANCESCO SAMMARRUCO;
– ricorrente –
contro
PRODUPER SRL, COMUNE DI NARDO’;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5996/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata
il 17/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
pronunciando sull’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. nella controversia avente ad oggetto l’opposizione all’esecuzione promossa dalla Produper s.r.l. avverso una cartella esattoriale, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la cessazione della materia del contendere (in quanto l’ente impositore – Comune di Nardò – aveva nel frattempo proceduto all’annullamento del ruolo) e ha provveduto sulle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite;
il Tribunale ha ritenuto – fra l’altro – “inconsistente” il secondo motivo di appello avente ad oggetto la notifica della cartella esattoriale, affermando che il primo giudice aveva correttamente ritenuto che tale notifica fosse viziata dalla mancanza di una relata a completamento della notificazione a mezzo posta: più precisamente, ha affermato che “notifica a mezzo posta non equivale a mera spedizione con avviso di ricevimento; della tipologia di notifica che si sta eseguendo è necessario dare atto mediante redazione di relata, un quid pluris che è elemento costitutivo richiesto dalla legge, la cui radicale mancanza (come nella specie) dà luogo ad inesistenza dell’atto e dunque a nullità insanabile”;
ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud, affidandosi ad un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo che “le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della ritenuta infondatezza del secondo motivo di appello, decisiva ai fini dell’applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono palesemente erronee per violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e artt. 137 c.p.c. e segg.”;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il motivo – benchè limitato, nell’intestazione, agli artt. 91 e 92 c.p.c. – censura la violazione delle norme (richiamate nell’illustrazione) concernenti l’attività di notifica demandata al concessionario del servizio di riscossione;
il ricorso è fondato alla luce del pacifico orientamento di legittimità secondo cui, “in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito del citato art. 26, penultimo comma, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione” (Cass. n. 14327/2009; cfr. anche Cass. n. 6395/2014 e Cass. n. 2790/2016);
il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza in relazione alla statuizione sulle spese di lite e rinvio al Tribunale (in persona di altro magistrato), che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017