Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20746 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.04/09/2017),  n. 20746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19646/2016 R.G. proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI

DELLACROCE, con domicilio eletto in ROMA, VIA GIUSEPPE MANGLI 29,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTRONARDI;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall’Avvocato

ANTONIO SPADAFORA, con domicilio eletto in ROMA, VIA PANAMA 88,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA;

– controricorrente –

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

PREMESSO

Che il Giudice di Pace di Cerignola con ordinanza riservata, depositata in data 14.7.2016, ha sospeso per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., il giudizio riassunto – ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 1 – da D.A. nei confronti di ALLIANZ Ass.ni s.p.a. ed avente ad oggetto domanda di condanna al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 4.600,00 relativi a sinistro stradale: la pregiudizialità necessaria è stata ravvisata nella pendenza della stessa causa in grado di appello avanti il Tribunale di Foggia, avendo impugnato ALLIANZ Ass.ni s.p.a. la ordinanza emessa in quel giudizio dal Giudice di Pace con la quale era stata dichiarata la nullità della iscrizione della causa a ruolo da parte della società convenuta, e disposta la cancellazione della causa da ruolo ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 1.

Ricorre il D. ex art. 42 c.p.c., impugnando la ordinanza di sospensione del processo con un unico motivo (violazione degli artt. 295 e 39 c.p.c.)

Resiste con memoria difensiva, ex art. 47 c.p.c., comma 5, ALLIANZ Ass.ni s.p.a..

Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte instando per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO

E’ manifestamente infondata la eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di autosufficienza, fondata sulla omessa trascrizione – nel ricorso ex art. 47 c.p.c., comma 1 – del contenuto dell’atto d’appello proposto da ALLIANZ Ass.ni s.p.a., trattandosi di elemento del tutto irrilevante ai fini della verifica dei presupposti legali legittimanti la adozione del provvedimento di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., e risultando, invece, compiutamente individuati nel ricorso gli elementi essenziali ai fini del decidere, avendo il D.: a) individuato il provvedimento di sospensione impugnato, tanto in relazione al contenuto dello stesso, quanto in relazione alla autorità giudiziaria che lo ha emesso, ed ancora con riferimento alla vicenda processuale che ha dato luogo alla sospensione; b) indicato le norme di diritto violate e esposto gli argomenti giuridici a supporto della censura svolta (nella specie fondati sul criterio di prevenzione ex art. 39 c.p.c., sostenendo il ricorrente che essendo stato adito per primo il Giudice di Pace con atto di citazione in riassunzione del processo di primo grado -notificato il 15.3.2016, la causa pendente avanti tale Giudice era da ritenere pregiudicante rispetto a quella pendente in grado di appello introdotta successivamente con la impugnazione proposta da ALLIANZ s.p.a. notificata in data 1.7.2016, con la conseguenza che il Giudice di Pace non avrebbe dovuto sospendere il giudizio, ma il Tribunale, quale giudice di appello, avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c.).

Il ricorso assolve, pertanto, ai prescritti requisiti essenziali e supera quindi il vaglio di ammissibilità (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14699 del 13/11/2000; id. Sez. 3, Ordinanza n. 5092 del 06/03/2007; id. Sez. 3, Ordinanza n. 29567 del 18/12/2008).

Il ricorso è fondato, occorrendo tuttavia precisare che il sindacato richiesto a questa Corte, atteso il mezzo di impugnazione esperito, è limitato alla verifica della corretta applicazione dell’istituto della sospensione necessaria del processo.

Tanto premesso, come riconosciuto anche dalla stessa società resistente, il processo riassunto avanti il Giudice di Pace ed il processo avanti il Tribunale in grado di appello, integrano contemporanea pendenza della stessa causa avanti a Giudici diversi e l’art. 39 c.p.c., comma 1 (nel testo riformato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 3, lett. a), applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 della medesima legge, al presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato in data 13.5.2015) prevede che, se la “stessa causa è proposta avanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”.

La norma sulla litispendenza si pone su un piano alternativo rispetto a quella sulla sospensione del processo per ragioni di pregiudizialità. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, chiaramente posto in evidenza come “l’ambito di applicazione dell’art. 295 c.p.c…..costituito dai casi di cosiddetta pregiudizialità tecnica, in cui per legge o volontà delle parti che ne chiedono l’accertamento in via principale, un certo fatto o rapporto, che va dunque accertato con efficacia di giudicato, si pone a sua volta come fatto costitutivo o per contro impeditivo di un diritto sostanziale o processuale controverso od esercitato in altro giudizio”, richiede quali presupposti “la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella in tesi pregiudicata; la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secondo diritto nello stesso modo; lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perchè controversi tra le parti” e dunque, ricorrendo tali presupposti, “l’idoneità della decisione sulla causa pregiudicante a condizionare quella della causa che ne dipende, giustifica allora che questa causa resti sospesa a prescindere dal segno che potrà avere la decisione sull’altra. Lo impone prima di tutto l’esigenza che il sistema giudiziario non sia gravato dalla duplicazione dell’attività di cognizione nei due processi pendenti” (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 10027 del 19/06/2012, in motivazione).

Risulta pertanto evidente la differente esigenza cui provvedono gli istituti processuali della litispendenza ex art. 39 c.p.c. e della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.:

a) la applicazione dell’istituto processuale previsto dall’art. 295 c.p.c., implica un rapporto di condizionamento necessario tra accertamenti di fattispecie diverse oggetto di domande distinte (per causa petendi e petitum), delle quali l’una (causa pregiudicante) realizza uno o più degli elementi costitutivi dell’altra fattispecie oggetto del distinto giudizio (causa pregiudicata), sicchè la rilevanza condizionante che assume l’accertamento pregiudiziale impone – al fine di evitare inutili duplicazioni di attività processuale con il rischio di pervenire alla formazione di giudicati contrastanti – la sospensione del processo in cui detto accertamento verrà necessariamente ad esplicare la sua efficacia;

b) mentre l’istituto della litispendenza previsto dall’art. 39 c.p.c., comma 1, pur rispondendo alle medesime esigenze di interesse pubblico di evitare il rischio di giudicati contrastanti e di inutile proliferazione della attività processuale, è circoscritto invece alla ipotesi di coesistenza di due cause proposte davanti a Giudici diversi ed aventi ad oggetto la medesima domanda ed anche se pendenti in gradi diversi.

Questa Corte ha evidenziato chiaramente “la radicale diversità dei presupposti dei due istituti, la sospensione presupponendo la pregiudizialità delle cause, la litispendenza, invece, l’identità”, con la conseguenza che “l’identità delle domande proposte in due giudizi diversi impone al giudice successivamente adito la pronuncia, anche d’ufficio, della litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo, ma non consente la sospensione del giudizio successivamente instaurato in attesa della definizione del primo, ove questo sia pendente in appello o in sede di legittimità, ovvero ancora quando siano pendenti i termini per la proposizione della impugnazione. Invero, il rapporto tra le due cause, in quanto identiche, non può giammai operare sul piano della pregiudizialità logico-giuridica.” (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, in motivazione).

Non appaiono pertanto conferenti, al fine di sostenere la legittimità del provvedimento di sospensione del processo adottato dal Giudice di Pace, i rilievi formulati dalla parte resistente in ordine alla unicità della causa sul presupposto che il giudizio pendente avanti il Giudice di Pace e da questi sospeso con l’ordinanza impugnata con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c. e quello pendente in grado di appello, non si configurino come autonomi giudizi, ma siano “fasi processuali incompatibili” dello stesso ed unico giudizio. E’ sufficiente rilevare al riguardo che, con la notifica in data 15.3.2016 ad istanza del D. dell’atto di citazione in “riassunzione” (l’esame di tale atto, cui ha accesso diretto questa Corte, evidenzia tutti i requisiti prescritti dall’art. 125 disp. att. c.p.c.), pende attualmente avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola la medesima causa originariamente introdotta con atto di citazione notificato il 15.7.2015, ed identica causa (avuto riguardo alla identità delle parti, causa petendi e petitum), risulta attualmente pendente avanti il Giudice di appello (Ufficio del Tribunale di Foggia), non essendo rilevanti, ai fini della verifica richiesta a questa Corte sulla legittimità del provvedimento ex art. 295 c.p.c., le modalità attraverso le quali si è determinata la duplice pendenza della stessa causa avanti a Giudici diversi (1- nell’originario giudizio, introdotto con citazione notificata il 15.7.2015, il Giudice di Pace alla udienza 15.7.2015 disponeva la estinzione del giudizio e la cancellazione della causa da ruolo; 2- con successivo atto notificato il 15.3.2016 il giudizio è stato riassunto dal D. e la Cancelleria del Giudice di Pace ha assegnato alla nuova causa un numero di iscrizione al RG 371/2016, diverso da quello della causa cancellata (RG 980/2015); 3- con atto notificato in data 1.7.2016 ALLIANZ s.p.a. ha impugnato avanti il Tribunale di Foggia il provvedimento del Giudice di Pace di cancellazione della originaria causa dal ruolo).

Ne segue che pendendo avanti a Giudici diversi (Giudice di pace di Cerignola; e Tribunale di Foggia) due distinte cause (se pure identiche soggettivamente ed oggettivamente), in grado diverso, difetta il presupposto della diversità di domande, tra loro in relazione di condizionamento pregiudiziale, richiesto per l’applicazione dell’istituto della sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c..

Il provvedimento di sospensione non poteva, pertanto, essere adottato dal Giudice di Pace di Cerignola avanti il quale il processo dovrà proseguire e che provvederà all’esito a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo avanti il Giudice di Pace di Cerignola, che dovrà essere riassunto nel termine di legge. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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