Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20746 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 01/08/2019, (ud. 31/05/2019, dep. 01/08/2019), n.20746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11672/2013 R.G. proposto da:

S.L., rappresentato e difeso, come da procura speciale in

atti, dall’Avv. Germano Paolini, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via Gallia n. 13;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con

domicilio presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 392/04/2012, depositata il 29 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 31 maggio

2019 dal Consigliere Dott. MICHELE CATALDI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato al Dott. S.L. avviso d’accertamento, in materia di IRPEF per l’anno d’imposta 2004, con il quale ha imputato al contribuente la plusvalenza derivante dalla cessione, con atto pubblico del 20 aprile 2004, a favore del figlio, dell’azienda con attività di farmacia e commercio al minuto di articoli di profumeria, verso il corrispettivo costituito dalla rendita vitalizia, a favore congiuntamente del cedente e della moglie, dell’importo di Euro 10.500,00 mensili, capitalizzato dall’Ufficio mediante attualizzazione.

2. Contro tale atto impositivo, il contribuente ha proposto ricorso dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma, che lo ha accolto.

3. Proposto appello dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 392/04/2012, depositata il 29 novembre 2012, lo ha accolto.

4. Il contribuente propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della predetta sentenza d’appello.

5. L’Ufficio si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 54, comma 3 e art. 75 (per errore materiale indicato come “‘96” nel ricorso), n. 917, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che l’imposta sulla plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda verso il corrispettivo della rendita vitalizia a favore del cedente debba essere computata sulla base imponibile costituita dalla capitalizzazione, mediante attualizzazione, della medesima rendita vitalizia, e vada imputata all’anno d’imposta nel quale il contratto di cessione è stato concluso.

1.1. Il motivo è infondato.

Infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, “In tema di imposte sui redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione di azienda (nella specie una farmacia) con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, ai sensi dell’art. 1872 c.c., posto che essa può costituire il corrispettivo di un’alienazione patrimoniale che, pur assicurando una utilità aleatoria quanto all’ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall’ordinamento giuridico; nè può essere considerato di ostacolo alla tassazione ii rischio di doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilabile a fini fiscali al reddito da lavoratore dipendente, in quanto il divieto di doppia imposizione scatta al momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio pagamento. ” (Cass., 08/03/2013, n. 5886. Conformi, ex plurimis, Cass. 11/05/2007, n. 10801; Cass., 22/12/2014, n. 27179; Cass., 13/01/2016, n. 387; Cass., 11/05/2018, n. 11434).

La circostanza che il corrispettivo dell’alienazione dell’azienda sia rappresentato dalla rendita vitalizia rileva anche ai finì dell’imputazione per competenza di quest’ultima, occorrendo infatti considerare, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, applicato ratione temporis, il momento di stipulazione del relativo contratto, tenuto conto sia della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica dell’atto traslativo, sia delle determinabilità del valore della rendita sulla base delle tabelle di capitalizzazione risultanti dalla normativa fiscale (Cass., 22/12/2014, n. 27179, cit., in motivazione; Cass., 11/05/2007, n. 10801).

Allo stesso modo, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, applicato ratione temporis, dopo avere al comma 1 collegato la tassabilità delle plusvalenze dei beni dell’impresa alla relativa cessione a titolo oneroso, ossia al negozio che faccia uscire il bene dalla sfera patrimoniale dell’imprenditore, attraverso un corrispettivo, al comma 5 esplicita che “concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento realizzato unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”. Il momento rilevante, ai fini impositivi, per la realizzazione della plusvalenza, è dunque, di regola, quello di perfezionamento del contratto per effetto del consenso delle parti (Cass., 22/12/2014, n. 27179, cit., in motivazione; Cass. n. 20544 del 2013).

Nè, peraltro, nel caso di specie rilevano, ai fini della pretesa traslazione dell’imposizione al momento dell’effettiva percezione, da parte del cedente, delle rendite periodiche, le disposizioni invocate dal ricorrente, ed in specie il D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 47 e 48, applicabili ratione temporis, che individuano il criterio di competenza con riferimento alle rendite vitalizie, equiparandole ai redditi da lavoro dipendente.

Infatti, l’avviso d’accertamento in questione non ha per oggetto l’imposizione sulle rendite in quanto tali, ma sulla plusvalenza conseguita dal cedente attraverso il corrispettivo della cessione dell’azienda. Pertanto, in questa sede, si controverte esclusivamente di tale specifico componente attivo e, per quanto qui interessa, in applicazione dei principi costantemente affermati dalla citata giurisprudenza di legittimità, la circostanza che il prezzo realizzato sia stato convenuto nella forma della rendita vitalizia non comporta che il presupposto dell’imposizione della plusvalenza tassata divenga la periodica percezione della stessa rendita, piuttosto che la realizzazione, al momento della conclusione del contratto di alienazione, della contestata plusvalenza.

2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.20,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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