Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20745 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. III, 20/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/07/2021), n.20745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34551/2019 proposto da:

S.B., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA

TORDELA;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 3849/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.B., cittadino del Gambia, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, 251, ex artt. 7 e segg.

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, 251, art. 14

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della propria istanza dedusse di essere fuggito dal paese per paura di essere arrestato dalla polizia, essendosi egli opposto, insieme ad altri membri della famiglia, all’espropriazione dei suoi beni disposta dal Governo. La polizia arrestò il padre che morì in prigione e, di conseguenza, S.B., non sentendosi al sicuro, decise di abbandonare il paese giungendo dapprima in Libia ed infine in Italia nel novembre 2015.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento S.B. propose ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Napoli che rigettò l’impugnazione.

3. S.B. ha impugnato la decisione del Tribunale dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli lamentando l’omessa analisi dell’effettivo contesto di provenienza del richiedente nonché delle ragioni di abbandono del paese. Con sentenza n. 3849 del 19 giugno 2019, la Corte d’Appello di Napoli, ha respinto la domanda del richiedente asilo ed in particolare ha ritenuto:

a) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo le ragioni prospettate dal ricorrente a fondamento dell’abbandono del paese riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione e non essendo ravvisabili attuali e concreti pericoli di persecuzione nel caso di rientro nel proprio territorio. Il giudice di merito ha dichiarato “inammissibili per difetto di specificità dei motivi e della loro inerenza alla storia narrata” le argomentazioni addotte dal richiedente asilo a fondamento della domanda;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza sia di un fondato pericolo per il richiedente, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o trattamenti inumani e degradanti, sia di un conflitto armato generalizzato nella zona di provenienza non essendo rinvenibile in Gambia una condizione di violenza generalizzata: le fonti riferiscono un relativo miglioramento delle condizioni socio-politiche a seguito della difficile transizione dal vecchio al nuovo presidente A.B.;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non potendo ritenersi sufficiente, ai fini della prova d’integrazione nel territorio italiano, la documentazione lavorativa prodotta, riguardante un breve periodo di lavoro a tempo parziale di appena un mese, risalente nel tempo;

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da S.B. con ricorso fondato su tre motivi illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10, 11. La Corte d’Appello, in mancanza di videoregistrazione, avrebbe dovuto fissare l’udienza per la comparizione delle parti, strumento indispensabile per verificare l’attendibilità e veridicità di quanto trascritto nel verbale delle dichiarazioni rese dinnanzi alla Commissione Territoriale.

Il motivo è infondato.

Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584/2020; Cass. n. 22049/2020).

Nel caso di specie la comparizione delle parti è stata fissata come si desume dalla stessa sentenza impugnata (cfr. pag. 2 sentenza impugnata).

5.2 Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con l’art. 5, comma 6 ed art. 19, comma 1, n. 1, del Testo Unico Immigrazione nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14.

La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il ricorrente era fuggito per sottrarsi alle persecuzioni della polizia ed al pericolo di essere incarcerato e costretto a vivere in condizioni disumane; circa la presenza di un conflitto armato interno od internazionale, avrebbe omesso di svolgere gli adeguati accertamenti sull’effettiva condizione socio-politica del Gambia, con specifico riferimento alla regione di provenienza del ricorrente. Infine il collegio non avrebbe tenuto conto dei fattori soggettivi di vulnerabilità del richiedente asilo che era stato costretto a fuggire in età molto giovane e ad abbandonare il proprio lavoro e la propria famiglia.

5.3 Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 8 – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 – violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 – violazione dell’art. 10 Cost. – violazione della direttiva n. 2004/83 – violazione dell’art. 8 della direttiva n. 2001/95/Ul7 – violazione dell’art. 3 CEDU”. Sostiene il ricorrente che, così come si apprende dai reports del Ministero degli Esteri e di Amnesty International, tutto il Gambia è interessato da conflitti armati e da violenza indiscriminata che comportano un diffuso detrimento dell’esercizio delle libertà democratiche riconosciute nel nostro ordinamento. La Corte d’Appello avrebbe omesso di rilevare tale circostanze limitandosi ad una valutazione parziale ed in termini puramente ipotetici.

I due motivi, congiuntamente esaminati per la stretta connessione, sono inammissibili.

Lo sono, in primo luogo, perché apodittici ed aspecifici.

Lo sono in secondo luogo perché il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha affermato che i motivi non erano sufficientemente specifici e centrati sulle singole fattispecie invocate: a fronte di ciò le censure proposte non sono state riportate nel corpo del ricorso, in violazione di quando disposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6. Ai sensi della predetta norma, è onere del ricorrente indicare in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito.

Per quanto poi riguarda la protezione umanitaria la sola circostanza che il richiedente si sia integrato nella realtà italiana non giustifica di per sé il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ne’ il ricorrente ha indicato specifici motivi di vulnerabilità che possano giustificare la concessione della protezione umanitaria.

6. Pertanto la Corte rigetta il ricorso. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

 

 

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