Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20744 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. III, 20/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/07/2021), n.20744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34546/2019 proposto da:

N.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA

TORDELA;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 3098/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. N.M., cittadino del Senegal, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dedusse a fondamento delle proprie ragioni di esser fuggito dal paese d’origine per la paura di esser ucciso dai fratellastri i quali lo accusavano della morte del padre, travolto accidentalmente mentre guidava un trattore.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento N.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Napoli, che con ordinanza del 4 giugno 2018 rigettò il reclamo.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3098/2019 pubblicata il 30 maggio 2019. La Corte ha ritenuto:

a) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

b) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sé dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da N.M. con ricorso fondato su tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si costituisce senza presentare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11”, in quanto la Corte d’appello non avrebbe fissato l’udienza di comparizione delle parti nonostante l’assenza della video registrazione.

Il motivo è infondato.

Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584/2020; Cass. n. 22049/2020).

Ebbene nel caso di specie il giudice del merito ha fissato l’udienza di comparizione come si desume dalla sentenza impugnata sentenza pag. 1, ultimo capoverso).

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, letto in combinato disposto con l’art. 5, comma 6 e con l’art. 19, comma 1, n. 1. del Testo Unico Immigrazione; violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14”. La Corte d’appello non avrebbe compiuto alcun approfondimento istruttorio circa la situazione presente nella specifica zona di provenienza del richiedente e avrebbe motivato in maniera apodittica il diniego della domanda di protezione umanitaria.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 8 – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 – violazione dell’art. 10 Cost. – violazione direttiva n. 2004/83 – violazione dell’art. 8 direttiva 2004/83/CE – violazione dell’art. 8 della direttiva n. 2001/95/UE -violazione dell’art. 3 CEDU”. I giudici di merito avrebbero valutato la situazione del richiedente in maniera parziale e senza informazioni aggiornate sulla situazione sociopolitica presente nel suo paese d’origine.

I motivi, congiuntamente esaminati per la stretta connessione sono inammissibili.

I motivi sono aspecifici e, soprattutto, confusi in quanto non distinguono le forme di protezioni internazionali e le trattano indistintamente.

Anche la doglianza relativa all’omesso dovere di cooperazione istruttoria è infondata perché sono state richiamate COI più aggiornate di quelle indicate dal ricorrente.

Per quanto riguarda il motivo relativo al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, si evidenzia che il ricorrente non allega situazioni di vulnerabilità, né tantomeno indica dove le avrebbe allegate in osservanza del rispetto dei principi dettati dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008). Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

6. In conclusione la Corte rigetta il ricorso. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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