Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20743 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Palumbo Costruzioni s.r.l., cf (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Torlonia

33, presso l’avv. Grisostomi Travaglini Lorenzo, che con l’avv.

Simeone Valentini la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente e controricorrente –

contro

Comune di Calandrino, cf (OMISSIS) in persona del Sindaco,

elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso lo

Studio avv. L. Napolitano, rappresentato e difeso dall’avv. Marone

Gherardo giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1984 del

14.6.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7.7.2011 dal Relatore Cons. Vittorio Ragonesi;

Uditi gli avv.ti delle parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per rigetto del ricorso

principale e inammissibilità o assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell’8.3.1999 P.L., quale titolare dell’omonima impresa edile, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Casandrino, per sentir dichiarare risolto il contratto di appalto stipulato in data 23.9.1996 per colpa del Comune, che aveva disposto la sospensione dei lavori senza riprenderli nonostante le diffide, e sentirlo quindi condannare al risarcimento del danno per diverse causali specificamente indicate.

11 Comune, costituitosi, deduceva l’infondatezza della domanda, riservandosi, inoltre, di agire separatamente per i danni asseritamente subiti a causa degli inadempimenti posti in essere dal P..

Il tribunale rigettava la domanda attrice ritenendo che sussisteva inadempimento contrattuale di parte attrice e che questo fosse prevalente rispetto all’inadempimento del Comune. La decisione, impugnata, veniva confermata in sede di gravame con sentenza contro la quale la Palumbo Costruzioni propone ricorso per cassazione articolato in due motivi illustrati con memoria, cui resiste il Comune con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo, a sua volta resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

la Palumbo Costruzioni denuncia con il primo motivo del ricorso principale la violazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., L. n. 1865 del 2248, art. 340, art. 1362 e segg. c.c., R.D. n. 350 del 1895, art. 5, D.M. 29 maggio 1895, art. 20, L. n. 109 del 1994, art. 16 D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, L. n. 1086 del 1971, artt. 4 e 6 nonchè vizio di motivazione, in riferimento alla rilevata sussistenza degli inadempimenti a carico della società appaltatrice ed alla ponderazione comparativa dei contrapposti inadempimenti delle parti.

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2697, 1453 e 1458 c.c. e vizio di motivazione, in riferimento all’intervenuto rigetto della richiesta di condanna al pagamento delle ritenute a garanzia nonchè degli interessi per ritardato pagamento delle anticipazioni e delle opere eseguite e non contabilizzate;

statuizione che sarebbe errata sia per violazione del principio dell’onere della prova, atteso che sarebbe spettato al Comune dare dimostrazione della intempestività della riserva (con la conseguente decadenza che ne sarebbe derivata), sia per il fatto che, nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di appalto, la procedura delle riserve non avrebbe trovato applicazione.

Con il ricorso incidentale il Comune si duole, nell’eventualità di ritenuta fondatezza del ricorso, dell’affermata non motivata sospensione dei lavori, che sarebbe stata erroneamente rilevata atteso che “il provvedimento dell’Amministrazione conteneva tutti gli elementi giustificativi della disposta sospensione”. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Venendo all’esame del primo motivo del ricorso principale, si osserva che la Corte d’appello ha rilevato che la società Palumbo risultava, tra l’altro, inadempiente sia per mancata redazione e deposito progetto e calcoli relativi a opere strutturali in cemento armato, sia per esecuzione lavori con gravi vizi costruttivi riscontrati anche in sede di CTU Rilevando che, nel bilanciamento fra i contrapposti inadempimenti (illegittima sospensione da parte della committente e vizi dell’opera da parte dell’appaltatrice ed altri inadempimenti) al fine di stabilire l’imputabilità della risoluzione, doveva ritenersi prevalente l’inadempimento dell’appaltatore perchè alla data della sospensione gli inadempimenti della Palumbo erano già realizzati.

La Corte d’appello ha, in particolare, osservato che l’obbligo di provvedere ai calcoli in cemento armato era posto a carico dell’appaltatore dalle norme del capitolato speciale (artt. 35 e 69) e che erano inconsistenti le censure relative all’assenza di condizioni per l’adozione del provvedimento di rescissione.

Tale motivazione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha più volte precisato che nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, (da ultimo Cass 13840/10).

La motivazione in esame appare inoltre congrua sotto il profilo logico- giuridico in quanto basata su una attenta analisi delle risultanze processuali e supportata da argomentazioni adeguate e logicamente coordinate per cui la stessa non appare suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità (Cass 13840/10). La società ricorrente assume l’erroneità di siffatta motivazione perchè : 1) non si sarebbe tenuto conto del fatto che l’impresa non aveva potuto completare le opere per effetto della sospensione dei lavori, durata fino allo scioglimento del rapporto; 2) non si sarebbe considerato che la sospensione era stata disposta quando l’impresa aveva in corso di esecuzione le prime opere non ancora ultimate sicchè i vizi riscontrati, anche ove esistenti, non avrebbero potuto essere interpretati come manifestazione della non corretta esecuzione dei lavori; 3) i pretesi inadempimenti a torto sarebbero stati considerati come di rilevante gravita; i calcoli di stabilità delle opere in cemento armato sarebbero stati a carico dell’Amministrazione, sicchè l’eventuale inadempimento sarebbe stato a carico di quest’ultima e non della società appaltatrice;4) il richiamo alla “non collaudabilità” delle opere sarebbe stato illegittimo, dovendo il collaudo essere eseguito al momento della ultimazione delle opere, che come detto non era ancora intervenuta;5) la mancata denuncia dell’inizio dei lavori al Genio Civile sarebbe stata irrilevante, non essendo previsto alcun obbligo normativo in tal senso; 6) sarebbe inesatto il rilievo, formulato con riferimento alla “ponderazione” dei contrapposti inadempimenti, secondo cui alla data di sospensione dei lavori quelli dell’appaltatrice si sarebbero già manifestati; 7) nonostante l’affermazione in senso contrario, non vi sarebbe stata alcuna valutazione comparativa della condotta dei contraenti in base ai rapporti di proporzionalità e causalità rispetto all’evento verificatosi; 8) non vi sarebbe stata infine valutazione in ordine alla deduzione secondo cui il procedimento di rescissione e la contestazione di inadempimento sarebbero state adottate dal Comune “al solo fine di occultare le proprie gravi responsabilità in relazione all’andamento del rapporto”.

Tali censure si rivelano inammissibili. Esse infatti, da un lato, propongono, una diversa interpretazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio, in tal modo investendo il merito della decisione, e, per altro verso, tendono a richiedere un serie di accertamenti in punto di fatto che sono, come e noto, inibiti a questa Corte che non può accedere agli atti ed ai documenti della fase di merito.

Assume rilievo a tale riguardo il principio, più volte affermato da questa Corte e pienamente condiviso dal collegio, che i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 25 agosto 2003, n. 12467), o consistere in censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. 4 giugno 2001, n. 7476) o che siano attinenti al difforme apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (Cass. 7 agosto 2003, n. 11918). Per quanto concerne ,in particolare, la censura, secondo cui i calcoli di stabilità delle opere in cemento armato sarebbero stati a carico dell’Amministrazione, ai sensi della L. n. 109 del 1994, artt. 16 e 19 sicchè l’eventuale inadempimento sarebbe stato a carico di quest’ultima e non della società appaltaticela stessa non impugna la specifica ratio decidendi della Corte d’appello secondo cui l’adempimento in questione era posto a carico dell’appaltatore dagli artt 35 e 69 del capitolato speciale contenente pure l’approvazione del progetto esecutivo,e che se i detti articoli erano contrari a disposizioni di legge ciò avrebbe potuto comportare l’invalidità dell’aggiudicazione e dello stesso contratto ma non poteva trasferire a carico dell’Amministrazione un preciso obbligo contrattuale consapevolmente assunto dall’appaltatore.

Quanto poi alla denunciata omessa statuizione circa la strumentalità della contestazione da parte del Comune dell’inadempimento da parte di essa appaltatrice e della conseguente rescissione, la Corte d’appello sì è correttamente pronunciata sul punto osservando che la sussistenza del prevalente inadempimento dell’appaltatrice rendeva superata ed assorbita siffatta questione.

Il secondo motivo è infondato.

Per quanto concerne la doglianza relativa alla violazione del principio dell’onere della prova, atteso che – a dire della ricorrente – sarebbe spettato al Comune dare dimostrazione della intempestività della riserva (con la conseguente decadenza che ne sarebbe derivata), la stessa è priva di consistenza alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già precisato – sia pure in una diversa fattispecie – che in tema di appalto di opere pubbliche, qualora i lavori siano sospesi e l’appaltatore abbia iscritto le riserve nel verbale di ripresa degli stessi, è suo onere, a fronte dell’eccezione di decadenza formulata dal committente, fornire la prova che la potenzialità dannosa della sospensione poteva essere percepita, secondo la normale diligenza, solo nel momento della ripresa dei lavori, quando cioè il fatto produttivo del danno era ormai cessato, e che, quindi, l’iscrizione della riserva è tempestiva. (Cass 17083/08, Cass 14361/00). Da tali pronunce risulta chiara l’affermazione del principio che è comunque onere dell’appaltatore fornire la prova della tempestività della riserva.

La seconda censura contenuta nel motivo in esame,secondo cui nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di appalto la procedura delle riserve non potrebbe trovare applicazione, è inammissibile. In primo luogo, la stessa è assolutamente generica limitandosi alla apodittica affermazione che “m caso di risoluzione del rapporto di appalto la speciale procedura delle riserva non trova applicazione dovendosi procedere a liquidare le opere eseguite dall’appaltatore anche ai sensi dell’art. 1458 c.c. senza preclusione alcuna”.

Tale affermazione risulta del tutto sprovvista di adeguata argomentazione in termini fattuali e giuridici e non censura neppure adeguatamente la ratio decidendi della sentenza la quale si basa sulla diversa affermazione secondo la quale “la esclusione da parte del primo giudice della necessità della riserva per far valere la risoluzione e i danni in conseguenza di una sospensione non seguita dalla ripresa dei lavori non contrasta con l’affermazione da parte dello stesso giudice della decadenza per mancata esplicitazione di una riserva formulata in maniera generica in merito all’entità della somma liquidata con il primo stato di avanzamento.

Il ricorso principale va in conclusione rigettato restando assorbito quello incidentale.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

La società ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e condanna la Palumbo Costruzioni al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 7000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA