Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20743 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 02/03/2017, dep.04/09/2017),  n. 20743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 5952-2016 proposto da:

EON SRL, in persona dell’Amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. BAGLIVI 8, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO TRAMONTANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO GANGUZZA;

– ricorrente –

contro

BENETTON GROUP SRL, in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO DE ROSA;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 25933/2015

del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. T. BASILE

che chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La s.r.l EON ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli n.r.g 1170/2016 del 10-2-16.

Il Tribunale ha ritenuto, che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto dalla Benetton Group s.r.l., nei confronti della s.r.l EON, per il pagamento di alcuni ordini di acquisto, ed il procedimento introdotto dalla s.r.l EON per sentir dichiarare la nullità degli stessi ordini di acquisto,previo accertamento dell’abuso da parte della Benetton Group s.r.l. della posizione contrattuale in violazione della L. n. 129 del 2004, art. 9, con il conseguente risarcimento del danno, hanno ad oggetto una questione comune; di conseguenza ha dichiarato la continenza in favore del Tribunale di Treviso, preventivamente adito per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Si e difesa la società Benneton Group s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i motivi di ricorso, la società Eon ha dedotto che erroneamente il Tribunale di Napoli ha ritenuto la continenza fra le due case,mentre il giudizio proposto a Napoli aveva ad oggetto il contratto di affitto di azienda in essere tra le parti, ed in particolare l’accertamento se rispetto alla gestione dell’azienda concessa in godimento, le interferenze ed i condizionamenti attuati dalla Benetton, erano stati tali per cui la EON era stata sostanzialmente privata di qualsiasi autonomia imprenditoriale.

Sostiene la società ricorrente che fra il contratto di affitto di azienda, al fine di esercitare la vendita di prodotti Benetton e la fornitura degli stessi prodotti vi è un collegamento negoziale con inscindibile connessione con il contratto di affitto di azienda, che regola tutti i rapporti contrattuali, per cui opera la competenza territoriale inderogabile ex art. 21 c.p.c., del luogo dove è situata l’azienda concessa in affitto, vale a dire (OMISSIS).

La società Benetton ha eccepito che in entrambi i giudizi la EON ha dedotto al nullità degli ordini di acquisto, senza alcun riferimento alle obbligazioni riferibili al contratto di affitto di azienda, per cui la competenza apparteneva al Tribunale di Treviso.

2. I motivi sono infondati

Dalla lettura degli atti, ammissibile in quanto si tratta di regolamento di competenza/risulta che la domanda proposta dalla EON davanti al Tribunale di Napoli ha per oggetto la richiesta di nullità degli ordini di acquisto, frutto di evidente abuso di potere contrattuale nei confronti del contraente debole, abuso consistito nella consapevole imposizione di quantitativi di merce che, in considerazione dell’elevato canone di locazione e dei prezzi di vendita imposti, non avrebbero consentito alcun ricavo.

La controversia pendente davanti al Tribunale di Treviso ha ad oggetto il pagamento dei medesimi ordini di acquisto, come ha messo in evidenza il Tribunale di Napoli.

3. Secondo giurisprudenza costante di questa Corte ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 2, la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle “causae petendi”, nonchè quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell’ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni.

Cass. S.U. n. 20600 del 2007.

Ed ancora ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 2, sussiste il rapporto di continenza quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, hanno ad oggetto una questione comune, quale quella diretta a stabilire chi dei contraenti, nell’ambito dell’unico rapporto controverso, sia creditore dell’altro, essendo una domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento della controparte e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, e l’altra volta all’esecuzione del medesimo contratto. Cass. Ordinanza n. 13161 del 25/07/2012

4. Il Tribunale di Napoli ha correttamente applicato tali principi in quanto le due controversie hanno ad oggetto il pagamento o meno delle prestazioni richieste dalla Benetton, di cui agli ordini di acquisto che la EON ritiene nulli per abuso della posizione dominante.

Nessuna delle domande proposte davanti al Tribunale di Napoli dalla EON riguarda il contratto di affitto di azienda.

Infatti la EON ha chiesto la nullità degli ordini per abuso della posizione contrattuale da parte della Benetton con conseguente dichiarazione che nulla era dovuto da parte della Eon; la nullità dell’accollo di debito di cui alla scritture 17-3-14; accertare il diritto della EON al risarcimento del danno.

Pertanto la domanda proposta davanti al Tribunale di Napoli non è tale da poter determinare la competenza territoriale inderogabile di cui al contratto di affitto di azienda.

Il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente regolamento seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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