Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20742 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 14/10/2016), n.20742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21693/2014 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

SCARINGELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RENATO SPADARO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS) in persona del Direttore Generale pro

tempore M.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell’avvocato GAETANO PATTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLO LERRO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4957/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità ex

art. 348 ter c.p.c., comma 3; condanna aggravata alle spese e

statuizione sul G.U.; in subordine rimessione alle S.U. affinchè

statuiscano l’ambito di applicazione, anche “ratione temporis”

dell’art. 385 c.p.c., comma 4 e art. 96 c.p.c..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 4957/13 emessa dal Tribunale di Napoli in data 15 aprile 2013 nonchè avverso l’ordinanza n. 944/14 del 25 febbraio 2014 con cui la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., il gravame avverso la già indicata sentenza di primo grado, con cui il predetto Tribunale aveva dichiarato cessato per intervenuta scadenza alla data del 9 dicembre 2001 il contratto di locazione tra l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) (locatrice, attrice) e la G. (conduttrice, convenuta), aveva condannato la convenuta al rilascio dell’immobile in favore dell’attrice, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per lite temeraria avanzata da quest’ultima e condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite.

Ha resistito con controricorso l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva il Collegio che nella ipotesi di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve essere proposto nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), dovendosi intendere il riferimento all’applicazione dell’art 327 c.p.c., “in quanto compatibile” (contenuto nel medesimo art. 348 ter c.p.c.), come limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata (Cass., ord., 14/12/2015, n. 25115; Cass., ord., 21/07/2015, n. 15235; Cass., ord., 2/07/2015, n. 13622).

2. Nella specie emerge dagli atti che l’ordinanza ex art. 348 bis, è stata comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata in data 25.2.2014 e che il ricorso è stato presentato in data 5.9.2014 all’ufficiale giudiziario per la notifica, poi avvenuta in data 8.9.2014.

3. Alla luce degli elementi sopra evidenziati, il ricorso per cassazione risulta essere stato proposto ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità del gravame, nel caso all’esame eseguita – come già evidenziato – a mezzo posta elettronica certificata (v. Cass., ord., 2/07/2015, n. 13622).

3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività dello stesso.

4. Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente a titolo di responsabilità aggravata, chiesta dal P.M. in udienza.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come pere legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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