Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20742 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ANTILLO (Me), in persona del sindaco p.t., autorizzato a

ricorrere e a resistere in questo giudizio rispettivamente dalle

Delib. G.M. 14 ottobre 2005, n. 151 e Delib. 21 dicembre 2005, n. 191

ed elettivamente domiciliato in Letojanni, alla Via Barbicanti n. 2,

presso l’avv. Cammaroto Nunzio del foro di Messina, che lo

rappresenta e difende, per distinte procure a margine del ricorso e

del controricorso;

– ricorrente principale e controricorrente –

contro

ing. P.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Paolo Emilio n. 20 presso l’avv. Ida Sigismondi, rappresentato e

difeso dall’avv. Bruschetta Francesco di Messina, per procura a

margine del controricorso con ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 308/05, del

18 aprile – 31 maggio 2005;

Udita la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte e sentito il P.M. in

persona del sostituto procuratore generale dott. CICCOLO Pasquale

Paolo Maria, che chiede l’accoglimento del ricorso principale con

assorbimento o comunque rigetto dell’ incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza non definitiva di cui in epigrafe del 31 maggio 2005 la Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento dell’impugnazione del Comune di Antillo, ha dichiarato nullo il lodo del 16 luglio 2001, che aveva condannato detto ente locale a corrispondere all’ing. P.A. il compenso professionale per il progetto della strada di prenotazione agricola con trasformazione in rotabile della tratta “Mastrosanto-Intelleri- Pianomare-Pinazzo e diramazione per Sperone-Limina”, compenso liquidato in L. 592.506.747 e accessori, come richiesto dal professionista con l’atto di accesso al giudizio arbitrale cui e allegata parcella vistata dal consiglio dell’ordine. La Corte, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato la impugnazione del lodo relativamente alla qualifica data dagli arbitri di termine, invece che di condizione sospensiva, alla clausola del contratto che subordinava al finanziamento e accreditamento delle somme per realizzare il progetto dall’ente finanziatore, l’obbligo del comune di corrispondere all’ing. P. le sue spettanze. Si è affermato dalla Corte territoriale che la clausola per la quale l’onorario e gli esborsi da corrispondere al professionista per il suo progetto si sarebbero pagati contestualmente all’accredito delle rispettive somme da parte dell’Ente finanziatore, era da considerare nulla, sulla scia della giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto inderogabile la tariffa professionale anche nei rapporti tra professionisti ed enti pubblici, negando ogni efficacia alla previsione che precede, la quale, collegando al finanziamento di terzi il pagamento del compenso professionale, poteva dar luogo ad una prestazione professionale gratuita non concordata come tale dalle parti (la sentenza di merito cita Cass. 23 maggio 2002 n. 7538). In rapporto alla mancata nomina di un c.t.u. dagli arbitri, per accertare qualità e consistenza dell’opera svolta dall’ing. P. e congruità del corrispettivo preteso, anche se tale accertamento era stato chiesto dallo stesso professionista, la Corte ha affermato che il lodo ha liquidato il credito del professionista “sulla semplice premessa che sul punto nessuna contestazione era stata sollevata” dal committente.

Ad avviso della Corte territoriale, però il lodo aveva liquidato la rilevante somma di cui alla parcella “senza compiere alcun accertamento in merito all’attività professionale prestata dal P. e alla congruità delle richieste di carattere economico dallo stesso avanzate” e senza considerare che l’obbligo dell’ente locale era da questo contestato nell’an, per cui la Corte di merito ha ritenuto fondato il relativo motivo d’impugnazione del lodo, non emergendo da quest’ultimo chiare le motivazioni per le quali doveva corrispondersi al professionista la rilevante somma di cui alla parcella, senza indagini sulle concrete prestazioni intellettuali fornite all’ente locale. Si è quindi dichiarato nullo il lodo, pronunciandosi in via non definitiva solo sul giudizio rescindente e riservando al rescissorio, e all’istruttoria da svolgere in questo, la liquidazione delle spettanze dell’ing. P.. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso principale di unico motivo, notificato il 31 ottobre – 2 novembre 2005, il Comune di Antillo, cui replica l’ing. P.A. con controricorso e ricorso incidentale notificato il 10 dicembre 2005, al quale resiste l’ente locale con proprio controricorso il 18 – 21 gennaio 2006, illustrato con il ricorso principale da memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i giudizi sorti dai due ricorsi – principale e incidentale – avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Il ricorso principale del Comune di Antillo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 5 maggio 1976, n. 340, della L. 1 luglio 1977, n. 404, in relazione agli artt. 2233, 1322 e 1355 c.c. e art. 11 del disciplinare di incarico, anche per omessa o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia della natura del pagamento del compenso per il progetto al professionista, condizionata all’erogazione del finanziamento per l’opera progettata.

Il comune riproduce in ricorso l’art. 11 del disciplinare sottoscritto dalle parti, conforme nel contenuto alla Delib. G.M. 29 settembre 1990, n. 339: “le somme per onorario e spese dovute per lo studio e redazione del progetto di cui alla presente convenzione verranno corrisposte al professionista (ing. P.), In unica soluzione nei limiti delle somme previste per il progetto generale esecutivo o per i singoli stralci esecutivi o di ciascun stralcio esecutivo da parte dell’Amministrazione e contestualmente all’accredito delle rispettive somme da parte dell’ente finanziatore”.

La questione della natura della clausola che precede, che nel lodo si era ritenuto contenere un “termine per l’adempimento” contestuale all’accredito, essendosi negato che detta clausola fosse una “condizione sospensiva” del pagamento del compenso, viene prospettata dal comune ricorrente come risolta con un errore di diritto, così come già era avvenuto nella impugnazione alla Corte d’appello di Messina. Quest’ultima ha negato l’esistenza della questione stessa, dichiarando nulla detta clausola, perchè potenzialmente idonea a impedire il pagamento del compenso al professionista, collegando lo stesso a futuri ed incerti finanziamenti dell’opera, la cui mancanza poteva determinare anche il venir meno del compenso professionale dall’ente locale, che aveva ricevuto la prestazione intellettuale. Si afferma che, in tal modo, si violerebbero i minimi tariffari inderogabili e potrebbe esservi una prestazione professionale totalmente gratuita anche contro la volontà del professionista, in violazione della normativa regolatrice della materia.

Secondo il comune ricorrente, la L. 1 luglio 1977, n. 404, art. 6, comma 1, impone la regola della inderogabilità dei minimi tariffari nei rapporti professionali solo se intercorrenti tra privati, e comunque non vi sono norme che sanciscano la nullità dei patti in deroga a tali minimi. Nella fattispecie l’ing. P. si era obbligato a chiedere il compenso solo all’esito dell’accredito delle relative somme dall’ente erogatore del finanziamento al Comune di Antillo e sempre che tale evento si verificasse. Non si è quindi concluso un negozio di prestazione d’opera professionale a titolo gratuito ma un contratto soggetto alla condizione sospensiva del finanziamento, condizione che non è meramente potestativa e rimessa alla volontà del creditore e quindi nulla, ma è potestativa mista, cioè elemento accidentale del disciplinare valido ed efficace (il ricorso cita in tal senso Cass. 28 luglio 1984 n. 14198 e 22 aprile 2003 n. 6423).

La Corte d’appello di Messina ha richiamato la giurisprudenza minoritaria della corte di legittimità che, con la sentenza citata n. 7538/02, ha ritenuto nulla perchè in contrasto con il carattere naturalmente oneroso del contratto di prestazione d’opera professionale e quindi contra legem la clausola che collega al finanziamento dell’opera pubblica il pagamento delle prestazioni intellettuali, essendo invece orientata in senso contrario la prevalente giurisprudenza di legittimità, che nega abbia rilievo di ordine pubblico la tariffa, nei principi regolatori del pagamento dei compensi ai professionisti (si cita dal Comune di Antillo Cass. 19 settembre 2005 n. 18450).

La prevalente giurisprudenza di questa corte ritiene infatti valida ed efficace la clausola che condiziona il pagamento del compenso per la prestazione professionale al finanziamento per realizzare l’opera, imponendo la L. 5 maggio 1976, n. 340 la copertura finanziaria di ogni opera pubblica da realizzare, per cui la Corte di merito, ad avviso del ricorrente principale, doveva accogliere il terzo motivo della sua impugnazione per nullità del lodo, di contenuto identico al presente motivo di ricorso.

2. Con il ricorso incidentale contenuto nel controricorso notificato al ricorrente il 10 – 12 dicembre 2005, l’ing. P. deduce che l’impugnazione del lodo è stata erroneamente accolta per carenze motivazionali di questo in ordine alla misura liquidata del compenso, non qualificabili per il professionista come ipotesi di nullità della decisione arbitrale di cui all’art. 829 c.p.c., per cui la sentenza impugnata deve cassarsi, non avendo gli arbitri omesso ogni motivazione per pronunciare di conseguenza un lodo nullo, con la conseguenza che l’accoglimento della impugnazione per detto profilo era da considerare errata e la sentenza della Corte d’appello era da cassare.

Inoltre la violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione al contenuto degli accordi tra professionista ed ente locale, doveva prospettarsi dal Comune di Antillo con maggiore specificazione, con la precisa indicazione dei punti del lodo in cui gli arbitri si erano discostati dalle regole della ermeneutica contrattuale.

La Corte di merito, secondo il controricorrente e ricorrente incidentale, ha erroneamente accolto l’impugnazione, affermando che la motivazione del lodo era “errata” e non “mancante”, comunque esistendo l’approvazione dal committente degli elaborati dell’ing. P., per i quali egli aveva chiesto il compenso professionale, che rendeva inutile la integrazione di istruttoria per la decisione definitiva disposta con la sentenza parziale oggetto del ricorso, dopo che la stessa era stata negata dal lodo.

La sentenza impugnata erroneamente ha proseguito il giudizio rescissorio senza tenere conto che il lodo aveva già ritenuto ultrenea la nomina di un c.t.u., considerata necessaria dalla Corte territoriale per la prosecuzione del giudizio fino alla decisione definitiva, con implicita mancata valutazione del comportamento complessivo delle parti dal quale emergeva la correttezza della decisione degli arbitri.

3.1.1 ricorso principale è fondato e sul piano logico il suo accoglimento comporta la inesigibilità del credito del controricorrente, con assorbimento conseguente di ogni questione relativa alla liquidazione del compenso oggetto della prosecuzione del giudizio con il rescissorio sancita dalla Corte di merito per determinare quanto dovuto con la decisione impugnata dal ricorso incidentale, che pertanto è assorbito e superato dalla pronuncia sul ricorso principale. La cassazione della sentenza della Corte di merito che si qualifica come non definitiva non osta alla decisione nel merito della causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c. in via definitiva, con superamento di ogni questione in ordine alla motivazione del lodo e conseguente esclusione della necessità di proseguire il giudizio in rescissorio per liquidare il credito inesigibile dell’ing. P..

3.1. Il ricorso principale è fondato; ad esclusione dell’ unica sentenza citata nella decisione impugnata (cioè la Cass. n. 7538 del 2002), si è sempre negata la natura imperativa delle norme che prevedono limiti alla riducibilità dei minimi tariffari, quando committente sia la P.A., con conseguente logica negazione della nullità rilevata erroneamente dalla sentenza impugnata della clausola che condizionava il pagamento del compenso all’ingegnere progettista alla erogazione del finanziamento per l’opera progettata.

La errata lettura in diritto dagli arbitri della clausola che condiziona il pagamento del compenso al finanziamento dell’opera è stata già dedotta dall’ente locale come violazione di legge e motivo di impugnazione per nullità del lodo alla Corte d’appello di Messina, che ha rigettato erroneamente per tale profilo la richiesta di dichiarare la nullità della decisione arbitrale.

In particolare, si è più volte enunciato da questa Corte il seguente principio di diritto:”La clausola con cui in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera, è valida, in quanto non si pone in contrasto con il principio di inderogabilità dei minimi tariffari previsto dalla L. 5 maggio 1976, n. 340, come interpretata autenticamente dalla L. 1 luglio 1977, n. 404, art. 6, comma 1, normativa cui ha fatto seguito il D.L. 2 marzo 1989, n. 65, art. 4, comma 12 bis, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 1989, n. 155, il quale prevede limiti alla riducibilità dei minimi tariffar professionali in favore della P.A., ma non ha natura di norma imperativa la cui violazione, quindi, comporti la nullità del contratto – ancorchè, come nel caso, non prevista espressamente – ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1, essendo posta a tutela di un interesse di categoria e non di un interesse generale della collettività” (così, tra altre, cfr. Cass. 2 dicembre 2005 n. 26257, Cass. 11 agosto 2009 n. 18223, Cass. 5 ottobre 2009 n. 21235).

Nello stesso senso, hanno escluso ogni carattere vessatorio a clausole del tipo di quella di cui al motivo di ricorso negli appalti pubblici numerose altre pronunce di questa Corte (Cass. 22 settembre 2004 n. 19000, S.U. 19 settembre 2005 n. 18450, Cass. 8 marzo 2007 n. 5353, 8 marzo 2010 n. 549), restando isolata la sentenza di legittimità cui si è rifatta la Corte territoriale che erroneamente ha dichiarato nulla la condizione inserita nel disciplinare dell’incarico. Si ritiene ormai unanimemente che la clausola che condiziona all’erogazione del finanziamento dell’opera pubblica il pagamento della prestazione professionale ad essa relativa, non costituisce condizione merarnente potestativa rimessa alla volontà del creditore ma legittima condizione potestativa mista, al cui verificarsi diviene esigibile il credito per il compenso professionale che non deve adempiersi prima che l’ente finanziatore abbia corrisposto quanto previsto per l’opera stessa (così di recente, tra altre, cfr. Cass. 23 settembre 2009 n. 20444 e 22 ottobre 2010 n. 9612, che giustificano la piena legittimità della clausola di tale tipo per gli enti locali, anche in base al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, comma 2, convertito nella L. 24 aprile 1989, n. 144; alle stesse conclusioni perviene, ai sensi del R.D. 3 marzo, n. 383, art. 284 Cass. 28 dicembre 2010 n. 26202).

Quanto rilevato comporta l’esistenza delle denunciate violazioni di legge di cui al ricorso principale e la inesigibilità del credito professionale dell’ing. P. fino al finanziamento dell’opera dall’ente erogatore.

3.2. L’accoglimento del ricorso principale per la dedotta violazione di legge comporta la cassazione della sentenza non definitiva della Corte d’appello di Messina in relazione al motivo accolto, per il quale questa stessa Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento della impugnazione per nullità del lodo e il rigetto della domanda di pagamento dell’ing. P., il cui credito professionale, come già detto, è inesigibile. In rapporto a detta conclusione, il ricorso incidentale del professionista deve dichiararsi assorbito dall’accoglimento di quello principale, nessun rilievo avendo ormai la statuizione impugnata sulla prosecuzione del rescissorio che non deve più aver luogo.

4. In conclusione, dei ricorsi riuniti, deve accogliersi il principale e dichiararsi assorbito l’incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. nei sensi sopra precisati, apparendo equa la totale compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti in eccezionale deroga alla regola della soccombenza, non essendosi negata dallo stesso ricorrente la prestazione professionale del controricorrente e quindi lo stesso credito astratto dell’ing. P., sia pure ancora allo stato inesigibile.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il principale e dichiara assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito la causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiara nullo il lodo oggetto di impugnazione e rigetta la domanda di pagamento del compenso professionale del controricorrente ing. P.. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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