Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20742 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 02/02/2017, dep.04/09/2017),  n. 20742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – rel. Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21260/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR, 96,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROSI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11594/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Presidente Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

C.A., difensore di se stesso, ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza questa Corte n. 11594/15 del 4-6-2015 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’avv. C. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6920-13.

Si è difeso con controricorso l’intimato A.S..

Il procedimento è stato trattato nella Camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di inammissibilità del relatore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso non indica alcuna delle ipotesi per cui possa essere esperita un’azione di revocazione ex art. 395 c.p.c., avverso una sentenza di questa Corte, ma in realtà introduce nuovi fatti attinentì al merito della controversia relativi ad una persistente morosità ad alcuni interventi dell’autorità giudiziaria, oltre che ad un errore materiale non specificato.

Conclusivamente il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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