Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20741 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.04/09/2017),  n. 20741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12623-2014 proposto da:

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA C.F.

(OMISSIS), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE PRINA 24, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

MERCOGLIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati SONIA SPALLITTA,

ACHILLE GATTUCCIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 518/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/03/2014 R.G.N. 492/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 29.3.2014, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la statuizione di primo grado che aveva accolto la domanda di P.R. volta a conseguire le somme versate per suo conto da Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa al disciolto Fondo aziendale di integrazione delle pensioni (FIP), benchè fosse cessata dal servizio senza diritto a pensione;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., deducendo sei motivi di censura, illustrati con memoria; che P.R. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., parte ricorrente, in ossequio a Cass. S.U. n. 477/2015, ha rinunciato al terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali si censurava la sentenza impugnata per aver riconosciuto il diritto dell’iscritto al Fondo all’ammissione al passivo per l’intera contribuzione versata, comprensiva della quota versata dal datore di lavoro e degli accessori maturati alla data di cessazione del Fondo;

che la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, onde resta sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso (cfr. da ult. Cass. n. 22269 del 2016);

che, con i primi due motivi di censura, parte ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ovvero, in subordine, vizio di ultrapetizione) per avere la Corte di merito ritenuto in fatto che l’odierna controricorrente avesse dedotto di essere stata collocata a riposo e chiesto la rideterminazione delle prestazioni del FIP mediante lo strumento c.d. della clausola-oro, laddove, con il ricorso introduttivo del giudizio, ella, dopo aver dedotto di essere cessata dal servizio senza aver perfezionato il diritto ad alcuna delle prestazioni del FIP, aveva domandato la restituzione delle somme affluite al Fondo integrativo, sia per effetto dei versamenti propri che dell’azienda;

che, qualora la sentenza d’appello abbia esaminato una domanda espressamente affermando che essa era stata proposta in primo grado e tale affermazione sia stata fatta senza essere preceduta da alcuna attività valutativa diretta a fornire dimostrazione dell’assunto, la denuncia con il ricorso per cassazione che la supposizione era erronea, perchè la domanda non era stata proposta, ha natura di vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto lamenta un errore di percezione e non di valutazione di un fatto processuale, di talchè il relativo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che la censura avrebbe dovuto farsi valere con il mezzo della revocazione (Cass. n. 27555 del 2011 e, più di recente, Cass. n. 4893 del 2016);

che, con il quinto motivo di censura, parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 429 c.p.c. per avere la Corte di merito accordato il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, nonostante il credito vantato avesse natura previdenziale;

che la censura è infondata, avendo questa Corte già fissato il principio secondo cui la L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, con il quale è stata sancita la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti e non è pertanto applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative dovute dai datori di lavoro privati (Cass. n. 18041 del 2015); che, per contro, è inammissibile la questione relativa alla possibilità che il credito per cui si controverte sia o meno assistito da privilegio, essendo stata per la prima volta prospettata con la memoria ex art. 378 c.p.c. e dunque in violazione del principio secondo cui le memorie presentate ai sensi della disposizione cit. sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie e non possono specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto di argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con l’atto introduttivo, risultandone altrimenti violato il diritto di difesa della controparte (Cass. S.U. n. 11097 del 2006);

che, con il sesto motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato sull’eccezione di prescrizione quinquennale dei diritti fatti valere;

che la censura è infondata, avendo i giudici di merito ritenuto la genericità (e dunque inammissibilità ex art. 342 c.p.c.) del richiamo a tutte le eccezioni formulate in primo grado – e dunque anche a quella di prescrizione – in mancanza di specifiche critiche indirizzate alla motivazione di primo grado, che al riguardo aveva considerato inapplicabile l’istituto della prescrizione breve sul rilievo che, in specie, si controverteva non già dell’inadempimento di un obbligo di pagamento periodico, ma di un obbligo di restituzione di somme che solo alla cessazione del Fondo era venuto a maturazione (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado, riportata a pag. 21 del controricorso);

che il ricorso va conclusivamente rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in relazione al precorso contrasto di giurisprudenza in merito all’applicabilità alla fattispecie del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10;

che, tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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