Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20740 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. III, 20/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/07/2021), n.20740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36182/19 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato a Verona, via Stella n. 19,

presso l’avvocato Paolo Tacchi Venturi, che lo difende in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 1 ottobre 2019

n. 4063;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A., cittadino gambiano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore di essere arrestato e condannato in conseguenza di una relazione omosessuale.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 12.6.2018.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 1.10.2019 n. 4063.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.A. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Deduce che la Corte d’appello, nell’accertare la sussistenza in Gambia di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ha preso in esame “fonti informative non idonee”.

Sostiene che le fonti utilizzate dalla Corte d’appello risalivano a oltre un anno prima della decisione.

Aggiunge che alcune delle fonti utilizzate dalla Corte d’appello erano state tratte dal Web, ma l’indirizzo in cui potevano essere reperite, per come indicato dalla Corte d’appello, “non era funzionante”.

1.1. Il motivo è inammissibile per carente esposizione della sua decisività.

Il ricorrente, infatti, non indica da quali diverse fonti risulterebbe l’effettiva sussistenza, nella regione di provenienza del richiedente, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che chi intenda denunciare in sede di legittimità la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020, Rv. 659234 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 22769 del 20/10/2020, Rv. 659276 – 01).

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Sostiene che la Corte d’appello non avrebbe “preso posizione” né sulla circostanza della prigionia sofferta in Libia; né avrebbe adeguatamente considerato l’attività lavorativa da lui svolta in Italia; né “il contesto generale di compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza”; né “il processo penale tuttora pendente” in Gambia a carico dell’odierno ricorrente.

2.1. Il motivo è in primo luogo inammissibile, perché il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è dedotto secondo i crismi dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/14.

Tale sentenza, nell’interpretare il novellato art. 360 c.p.c., n. 5, ha stabilito (molto tempo prima dell’introduzione del ricorso oggi in esame) che colui il quale intenda denunciare in sede di legittimità un errore consistito nell’omesso esame d’un fatto decisivo, ha l’onere di indicare:

(a) quale fatto non sarebbe stato esaminato;

(b) quando e da chi era stato dedotto in giudizio;

(c) come era stato provato;

(d) perché era decisivo (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nel caso di specie, il secondo motivo di ricorso non contiene nemmeno una delle suddette analitiche indicazioni.

2.2. In ogni caso, e ad abundantiam, rileva il Collegio che:

-) la ritenuta inattendibilità del richiedente esonerava la Corte d’appello da prendere in esame sia le vicende libiche, sia la pendenza di un procedimento penale in Gambia;

-) lo svolgimento in Italia di attività lavorativa, di per sé, non giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, se nel paese di provenienza del richiedente questi non corra il rischio di alcuna grave violazione dei propri diritti fondamentali.

Sicché, avendo la Corte d’appello escluso con giudizio di fatto non censurabile in questa sede – la suddetta violazione, correttamente ha negato qualsiasi rilievo alle attività svolta in Italia dal richiedente.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c.; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Nella illustrazione del motivo deduce che la Corte d’appello avrebbe violato le norme suddette nella parte in cui ha reputato non attendibile il suo racconto.

3.1. Il motivo è inammissibile perché puramente assertivo: esso, infatti, in sostanza si limita a sostenere che il giudizio di inattendibilità formulato dal giudice di merito sarebbe erroneo, ma senza indicare quale regola di giudizio sarebbe stata violata dalla sentenza impugnata.

Giova ricordare, a tal riguardo, che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non può dirsi violato sol perché il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione senza avere previamente accertato la sussistenza di tutti e cinque i requisiti previsti dalla norma suddetta.

Per contro, lo stabilire se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia stata verosimile e credibile oppur no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

Non e’, quindi, consentito censurare in sede di legittimità il giudizio con cui il giudice di merito ha ritenuto inattendibile il richiedente asilo prospettando la mera “insufficienza” della motivazione (censure non più consentita dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5); oppure prospettando la possibilità di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (così già Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674 – 01; Sez. 3 -, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020, Rv. 658017 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237 – 01).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato esaustivo conto della ragione per la quale il racconto del richiedente doveva ritenersi inverosimile, con motivazione plausibile e coerente, né il ricorrente indica a quale diversa valutazione la Corte d’appello sarebbe potuta pervenire, se avesse preso in esame analiticamente le altre circostanze elencate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Ed infatti l’inattendibilità derivante dalla genericità e dalle incongruenze rilevate dalla Corte d’appello non sarebbe venuta meno né prendendo in esame gli sforzi compiuti dal richiedente per circostanziare la domanda; né indagando se questi non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; né prendendo in esame la data di presentazione della domanda di protezione. Lo stabilire, poi, se le dichiarazioni del ricorrente potevano essere interpretate in modo difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito è ovviamente questione di puro fatto, incensurabile in sede di legittimità.

4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Deduce che su questo punto la sentenza sarebbe nulla per mancanza di motivazione.

4.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente nel caso di specie il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, e cioè: a) l’assenza di vulnerabilità soggettiva; b) l’assenza di rischi di violazione dei diritti umani fondamentali in caso di rimpatrio.

La motivazione, pertanto, non manca e non è apodittica.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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