Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20740 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 01/08/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 01/08/2019), n.20740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2951-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO

EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA

PANSARELLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO BERNAZZANI.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il contribuente G.F. presentava all’A.d.e., in data 31.3.2010, istanza di rimborso ai fini Irpef relativa all’anno di imposta 2008, fondata sulla circostanza che, a seguito di revoca della pensione precedentemente riscossa dal 1.10.2005 al 31.7.2008, lo stesso aveva restituito direttamente all’INPS la somma di Euro 112.645,00 indebitamente percepita, sulla quale l’Istituto aveva già effettuato le ritenute Irpef quale sostituto di imposta; ritenute che erano divenute, conseguentemente, non più dovute all’Erario.

Il contribuente, in particolare, aveva effettuato un recupero parziale dell’imposta precedentemente versata mediante inclusione di quanto restituito fra gli oneri deducibili dall’imponibile dell’anno in corso (2008), sino alla concorrenza del reddito dichiarato nell’anno, pari ad Euro 52.317,00, così ottenendo un credito di imposta di Euro 13.213,00.

Quanto all’imposta, pari ad Euro 19.400,00, versata sempre tramite l’Istituto previdenziale sull’imponibile residuo, pari ad Euro 60.328,03, poichè essa non era recuperabile sub specie di oneri deducibili (in quanto eccedente il reddito dichiarato per il 2008), il G. formulava la predetta istanza di rimborso, che veniva rigettata dall’Ufficio sulla base del rilievo che gli arretrati restituiti all’INPS potevano essere riconosciuti esclusivamente quali oneri deducibili nei limiti della capienza dei redditi dichiarati nell’anno di imposta cui si riferisce la dichiarazione, mentre la somma eccedente tali redditi non determinava alcun credito e non poteva essere in alcun modo recuperata.

Avverso tale diniego, il contribuente presentava ricorso avanti alla CTP di Milano, che, nel costituito contraddittorio con l’Agenzia, lo accoglieva.

L’appello presentato dall’Ufficio veniva rigettato dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 174/12/13 del 7.10/13.11.2013.

La CTR affermava, in primo luogo, che l’appello risultava tardivo, essendo stato notificato oltre il 60 giorno dal deposito da parte del contribuente di copia della sentenza presso l’Ufficio; peraltro, pur avendo qualificato l’appello come inammissibile, i giudici di appello deliberavano altresì sul merito della controversia, sancendo il diritto del contribuente alla restituzione dell’importo richiesto, ai sensi dell’art. 2033 c.c..

Avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia, affidato a sei motivi. Resiste il contribuente con controricorso. Lo stesso ha, altresì, depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.L.gs. n. 546 del 1992, art. 1, commi 3 e 5, e art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene, in proposito, che la CTR ha erroneamente affermato l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia “avendo il contribuente depositato la sentenza presso l’ufficio l’11.6.2012, con ciò ponendo la decorrenza del termine breve di 60 giorni per il gravame, a norma del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73”, concludendo per la tardività dell’appello in quanto “notificato il 27.12.2012”.

Tuttavia, la CTR aveva trascurato di rilevare che il contribuente aveva consegnato all’Ufficio una copia non autentica della sentenza della CTP e, parimenti, aveva depositato presso la segreteria della Commissione ricevuta del deposito della sentenza in copia non autentica, difformemente da quanto prevede il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38.

2. Il motivo, che appare rispettoso del principio di autosufficienza, è fondato.

La notifica della sentenza effettuata a mani della parte soccombente, “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, (convertito con modificazioni dalla L. n. 73 del 2000), è idonea a far decorrere il termine cd. “breve” per impugnare, in quanto è stata riconosciuta alle parti private la facoltà di notificare la sentenza mediante consegna diretta dallo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 16, comma 3. (cfr. Sez. 5, n. 4616 del 28/02/2018, Rv. 647548 – 01; Sez. 6-5,. n. 9108 del 07/04/2017, rv. 643952).

In tale prospettiva, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, impone alla parte che provvede alla notifica della sentenza l’onere di depositare, nei 30 gg. successivi, l’originale o copia autentica dell’originale notificato, “ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l’inserisce nel fascicolo d’ufficio”.

3. Orbene, come ritenuto da questa Corte in un caso assimilabile per ratio (Sez. 5, n. 26449 del 21/06/2017), dall’inadempimento di tale ultima formalità, che il notificante non ha dimostrato di aver assolto nelle forme richieste, discende l’inapplicabilità del termine “breve” di impugnazione e, conseguentemente, la tempestività del ricorso proposto dall’Ufficio erariale nei termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c..

In tale dimensione interpretativa, il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni formulate dalla citata pronuncia n. 26449/17 laddove la stessa si è discostata, non condividendolo, dal principio affermato nella sentenza n. 4222 del 21/01/2015, secondo cui il mancato rispetto delle formalità indicate nel cit. art. 38, comma 2, (nella specie, il mancato deposito della ricevuta di consegna diretta all’Agenzia) non farebbe venir meno il decorso del termine breve di impugnazione, in assenza di sanzione espressa, non risultante dalla lettera della legge.

Invero, ha ritenuto la Corte nella decisione recenziore che le formalità procedimentali indicate nella disposizione in esame sono previste come necessarie al fine del decorso del termine breve di impugnazione, “automaticamente conseguendo all’inadempimento di una di quelle formalità il decorso del diverso termine di impugnazione, ovvero quello lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.; invero non si tratta di una “sanzione correlata all’inadempimento di siffatto onere”, quanto piuttosto dell’inoperatività di un termine (quello breve per impugnare) piuttosto che di un altro (quello lungo); a quanto detto deve aggiungersi che il rispetto della forma imposta da una norma procedimentale come quella in esame, esime da ogni valutazione sullo scopo avuto presente dal legislatore con l’imporre simili formalità, non potendo il giudice essere impegnato in tali valutazioni e conseguentemente negare rilevanza a quelle normativamente imposte, soprattutto quando, come nel caso di specie, l’opzione di scelta dell’esercizio dei diritto (di impugnazione) in un determinato termine (peraltro, perentorio) è direttamente condizionato dal rispetto o meno di quelle formalità; peraltro, in applicazione dei principio secondo cui “le forme processuali sono prescritte al fine esclusivo di conseguire lo scopo ultimo del giudizio”, più volte ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. U, n. 13452 de 2017, che richiama Cass., Sez. U., n. 14916 del 2016, n. 15144 del 2011, n. 17931 del 2013 e n. 5700 del 2014), è necessitata la conclusione che” alla posizione della parte che omette l’adempimento di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, per far decorrere all’altra parte il termine breve per impugnare la sentenza della commissione tributaria, deve preferirsi la posizione di quest’ultimo soggetto che, invece, constatato l’inadempimento ad una di quelle formalità” abbia ritenuto inoperante quel termine”. (Sez. 5, n. 26449/17 cit.)

4. Nella specie, poichè il contribuente ha consegnato all’Ufficio una copia non autentica della sentenza della CTP e, parimenti, ha depositato presso la segreteria della Commissione ricevuta del deposito della sentenza in copia non autentica (sul punto, l’Ufficio richiama espressamente l’allegato n. 1 alle controdeduzioni del contribuente avanti alla CTR, costituito dalla copia della sentenza non autentica dell’11.6.2012 consegnata all’A.d.e.; il controricorrente, del resto, non risulta aver contestato le riferite circostanze), deve concludersi che la CTR ha errato nel ritenere la tardività dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, essendo applicabile il termine “lungo” di impugnazione, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza della CTP (7.5.2012), il cui rispetto, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, si è verificato in relazione alla data di spedizione dell’atto, ai sensi del D.Lgs. n. n. 546 del 1992, art. 16,comma 5, avvenuta in data 20.12.12 (e non 27.12.2012), come risulta dalla distinta di spedizione timbrata dall’ufficio postale di Milano il cui contenuto è stato riprodotto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza.

Il motivo, pertanto, deve essere accolto.

5. Quanto ai restanti motivi, va rilevato che gli stessi concernono esclusivamente questioni “sostanziali” attinenti alla controversia, in quanto censurano la decisione della CTR laddove, anzichè arrestarsi al rilievo dell’inammissibilità dell’impugnazione, ha affrontato il merito.

In particolare, con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 4, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10; con il terzo motivo l’Agenzia ricorrente lamenta nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente, non avendo la CTR indicato il motivo per cui il contribuente avrebbe avuto diritto al rimborso della somma eccedente quella oggetto di deduzione t.u.i.r., ex art. 10; il quarto motivo rappresenta il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nella circostanza che le ritenute Irpef operate sulla parte di reddito esorbitante l’imponibile della dichiarazione dei redditi non poteva essere restituito, non essendo applicabile il meccanismo degli oneri deducibili, unico rimedio previsto. Infine, con il quinto motivo di ricorso si deduce contraddittoria motivazione ai sensi del medesimo parametro normativo di cui sopra e con il sesto motivo violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rispetto a tali motivi di ricorso, va osservato che la CTR, nel momento in cui ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate in quanto tardivo, si è spogliata inevitabilmente della potestas iudicandi sul merito, onde non avrebbe dovuto procedere comunque all’esame di quest’ultimo.

Ne consegue che, poichè la vera ratio decidendi risiede nella dichiarazione di inammissibilità, si rende applicabile il principio enunciato da Sez. U, n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01, secondo la quale “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (v. anche Sez. U, n. 24469 del 30/10/2013 Rv. 627991 – 01, secondo cui ” qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto”. (conf. Sez. 6 – 5, n. 30393 del 19/12/2017, Rv. 646988 – 01).

6. In conclusione, pertanto, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, mentre devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse i restanti motivi; la sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, alla quale si demanda, altresì, di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili per carenza di interesse i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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