Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2074 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sull’istanza di regolamento di competenza proposta d’ufficio, con

ordinanza in data 29.1.2019, dal Giudice tutelare del Tribunale di

Pavia nel procedimento iscritto al n. 3599/2018 RGVG;

e nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

e

S.D.;

– intimati –

avverso il decreto emesso in data 6.11.2018 dal giudice tutelare

presso il Tribunale di Parma di trasmissione del fascicolo relativo

al sig. S.D. in considerazione della sua restrizione

presso la Casa circondariale di Pavia.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto del 6 novembre 2018 il Giudice tutelare del Tribunale di Parma ha disposto la trasmissione al Giudice tutelare del Tribunale di Pavia del fascicolo relativo al sig. S.D., nato a Parma il 17 febbraio 1978, ristretto nella casa circondariale di Pavia, e avente, al momento dell’inizio della sua detenzione, residenza in Svizzera e domicilio eletto in Neviano degli Arduini, frazione di Scurano alla (OMISSIS).

2. Il Giudice tutelare del Tribunale di Pavia ha ritenuto che lo stato di detenzione, avendo carattere coattivo, non implica in via automatica il cambiamento di domicilio che rimane invece fissato, in difetto di esplicita manifestazione di volontà dell’interessato, nel luogo dove questi aveva l’abituale dimora e il centro dei suoi interessi al momento dell’inizio della detenzione (Cass. civ. n. 588/2008). Ha quindi rilevato che il sig. S.D., pur risiedendo all’epoca in Svizzera ha eletto domicilio in Neviano degli Arduini e dalla documentazione in atti quest’ultimo risulta essere pertanto il centro dei suoi interessi in Italia, rimanendo irrilevante il luogo della sua detenzione che nel frattempo è mutato in varie occasioni in seguito ai trasferimenti in diverse strutture carcerarie. Conseguentemente, ritenendo verificata una ipotesi di conflitto negativo reale di competenza, ha chiesto d’ufficio, ex artt. 45 e 47 c.p.c., alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in merito all’individuazione del Tribunale di Parma come tribunale competente a conoscere della tutela in favore del sig. S.D..

3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, con conclusioni scritte depositate il 26 marzo 2019, sottoscritte dal Sostituto Procuratore Generale cons. Zeno Immacolata e dall’Avvocato Generale Marcello Matera, ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice tutelare del Tribunale di Parma.

Diritto

RITENUTO

CHE:

4. Come questa Corte ha già affermato in precedenza (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 12453 del 17 maggio 2017, n. 23107 del 12 novembre 2015, n. 20471 del 12 ottobre 2015) la competenza per l’apertura della tutela dell’interdetto, ove questi si trovi in stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, va attribuita al giudice tutelare del luogo della sua dimora abituale prima dell’inizio dello stato detentivo e non è destinata a subire mutamenti in dipendenza di trasferimenti presso diverse strutture restrittive, stante il carattere non volontario di detti trasferimenti e in assenza della prova dell’esistenza di un diverso domicilio quale centro dei suoi affari ed interessi.

5. Nella specie non risulta che vi sia stato trasferimento del domicilio elettivo esistente al momento dell’inizio della detenzione e presso il quale non può che identificarsi il luogo in cui il sig. S. ha conservato il centro dei suoi interessi nonostante i trasferimenti restrittivi verificatisi nel corso della detenzione.

6. Ne consegue la dichiarazione della competenza del Giudice tutelare del Tribunale di Parma relativamente alla apertura e all’esercizio della tutela in favore del sig. S.D..

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice tutelare del Tribunale di Parma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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