Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2074 del 30/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 2074 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 8962-2008 proposto da:
ZARATTINI MARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato GALOPPI
GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati MALVESTIO MASSIMO, CORLETTO PAOLO giusta
delega in atti;
– ricorrente –

013

contro

2339

MIATELLO LINO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 133/2007 della CORTE D’APPELLO

1

Data pubblicazione: 30/01/2014

di

VENEZIA,

depositata

il

07/02/2007,

R.G.N.

1051/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

udito l’Avvocato SIMONA TURRINI per delega;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mara Zarattini, in proprio e quale erede di Garide Miatello, con
citazione notificata 1’8 gennaio 1997, convenne innanzi al
Tribunale di Padova Lino Miatello esponendo: 1) che nel marzo
1992 sia lei che la zia Garide Miatello, moglie del convenuto,

s.r.l. E.M.I., di cui erano titolari; 2) che lo zio aveva
trattenuto e i corrispettivi spettanti alla nipote, parte dei
quali portati da assegni; e quelli spettanti alla consorte; 3)
che, in particolare, gli assegni erano stati girati in bianco al
Miatello, perché provvedesse a taluni adempimenti formali
prospettati come necessari dal giratario, che li aveva
regolarmente incassati; 4) che, divenuta erede universale della
zia, aveva inutilmente chiesto al convenuto la restituzione dei
predetti importi.
Sulla base di tali premesse, l’attrice chiese la condanna di
Lino Miatello al pagamento in suo favore della somma di lire
390.000.000, nonché di quella di lire 260.000.000, pari ai
corrispettivi versati dall’acquirente a fronte della cessione
delle partecipazioni sociali di cui ella e la zia erano
intestatarie, oltre svalutazione, interessi e spese.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestò le avverse
pretese, segnatamente opponendo la presunzione dell’esistenza di
una

causa debendi

derivante dalla girata degli assegni nonché

l’efficacia probatoria dei c.d. fissati bollati sottoscritti

3

avevano ceduto a Cà Vico s.r.l. le quote di partecipazione alla

dalle alienanti, in cui il prezzo dell’alienazione risultava
pagato e quietanzato.
Con sentenza del 21 febbraio 2002 il giudice adito rigettò la
domanda.
Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha

Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte
Maria Zarattini.
Gli intimati, eredi di Lino Miatello, deceduto nelle more, non
hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l Nel motivare il suo convincimento la Corte territoriale ha
osservato quanto segue.
Il c.d.

fissato bollato,

come qualsiasi altro documento

sottoscritto dalle parti, aveva valore di scrittura privata,
indipendentemente dalla funzione da esso svolta a fini fiscali,
ex art. 18 d.lgs. 23 luglio 1996.
La quietanza, quale confessione stragiudiziale proveniente dal
creditore, e rivolta al debitore, costituiva, tra le parti,
piena prova del pagamento di una determinata somma per un
determinato titolo, salvo revoca, possibile solo ove si fosse
dimostrato che le dichiarazioni erano state determinate da
errore di fatto e da violenza.
Nella fattispecie l’appellante insisteva nel voler dimostrare, a
mezzo di testimoni, l’avvenuta consegna dei corrispettivi
direttamente da Ca Vico s.r.l. a Lino Miatello, ma le

4

respinto in data 7 febbraio 2007.

circostanze capitolate non erano rilevanti ai fini del decidere,
posto che non attenevano alla mancanza di un titolo che
abilitasse

raccipiens

a trattenere quelle somme, laddove
causa debendi

l’inesistenza di una

era elemento costitutivo

della domanda di indebito oggettivo.
specifico la Zarattivi

l’accordo

aveva l’onere di provare:

anteriore o coevo al pagamento quietanzato

che

prevedesse l’obbligo del Miatello di riversare le somme alle
titolari; ovvero

b)

il

significato della quietanza, che quale

ratifica dell’operato del

falsus procurator

o

dell’utile

gestore, si rapportasse comunque all’obbligo di restituzione del
Miatello.
Peraltro – ad avviso del decidente – correttamente il Tribunale
aveva valorizzato la circostanza che solo dopo quattro anni dal
conseguito pagamento e dopo il decesso della zia, la Zarattini
aveva avanzato richiesta di restituzione. In ogni caso – ha
aggiunto – la circostanza che almeno un assegno era stato girato
dalla intestataria a terzi dimostrava che comunque ella ne aveva
avuto la disponibilità e ne aveva poi liberamente disposto,
rimettendoli allo zio.
Infine la mancanza di allegazioni probatorie specifiche in
ordine alla inesistenza di causa della girata non poteva essere
sopperita dalla sola prospettazione del rapporto fiduciario
esistente tra le parti, in virtù del vincolo di parentela.
Quanto poi ai rilievi formulati relativamente al rigetto della
domanda di restituzione delle somme portate dagli assegni, la

5

Nello

Zarattini, intestataria dei titoli e prima girante, avrebbe
dovuto provare l’allegata mancanza di causa delle girate,
essendo palesemente insufficiente la sola prospettazione di un
rapporto di fiducia tra le parti, derivante dal vincolo di
parentela.

primo motivo di ricorso, lamenta violazione degli artt. 1453 e
2697 cod. civ., nonché vizi motivazionali,

ex art. 360, nn. 3 e

5, cod. proc. civ.
Deduce che già nell’atto introduttivo del giudizio aveva
rappresentato che la vendita del capitale sociale di E.M.I. era
stata gestita interamente dal convenuto, che nella trattativa
aveva rappresentato sia la moglie che la nipote. Del resto il
giudice di merito aveva dato per pacifico che il prezzo
dell’alienazione fosse stato riscosso direttamente dal Miatello,
il quale aveva sì contestato tale circostanza, ma non
l’esistenza di un contratto di mandato.
Formula il seguente quesito: se nel contratto di mandato sia
onere del mandante che agisce per la restituzione delle somme
riscosse in esecuzione del contratto dimostrare la mancanza di
un titolo che abiliti il mandatario a trattenerle.
Precisa poi che la contraddittorietà della motivazione sarebbe
ravvisabile nel fatto che, da un lato, la Corte territoriale
aveva dato per pacifico che il mandatario avesse riscosso il
prezzo di vendita, e, dall’altro, aveva addossato l’onere della

6

2.1 Di tale valutazione si duole dunque l’impugnante che, con il

prova della mancanza di una

causa

debendl,

allo stesso,

piuttosto che al mandante.
2.2 Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta violazione degli

artt. 1453, 2697 cod. civ., 184 cod. proc. civ., nel testo
vigente ratione temporis, nonché insufficienza della motivazione
ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

Oggetto delle critiche è la ritenuta irrilevanza delle prove
articolate al fine di dimostrare l’avvenuta consegna dei titoli
e del contante a saldo direttamente al Miatello, laddove, una
volta accertata tale circostanza, ne conseguiva l’obbligo del
mandatario di rimettere le somme direttamente alle mandanti,

ex

art. 1713 cod. civ., conseguentemente condannando il convenuto
alla restituzione.
L’esponente contesta altresì l’efficacia probatoria di quietanza
attribuita alla sottoscrizione dei fissati-bollati, senza
considerare che l’apposizione della firma era avvenuta a fini
puramente fiscali, laddove il prezzo era stato

quietanzato dal

Miatello. In particolare – deduce – i fissati bollati nulla
dicevano sul soggetto che aveva rilasciato le ricevute di
pagamento, soggetto che ben poteva essere il Miatello,
nell’esecuzione del mandato a vendere le quote della società
E.M.I. s.r.l.
Aggiunge che, in ogni caso, detti documenti avevano al più
valore di quietanza nei rapporti tra la cedente e la
cessionaria, mentre nessun valore potevano avere nei confronti
di un soggetto terzo, quale il Miatello, il quale avrebbe dovuto

7

su un punto controverso,

piuttosto egli medesimo dimostrare un titolo per trattenere le
somme riscosse.
Infine neppure era corretto valorizzare la circostanza che
l’attrice aveva chiesto la restituzione dopo quattro anni dalla
vendita, considerati gli strettissimi rapporti affettivi che

Formula il seguente quesito: se nel procedimento instaurato per
la restituzione delle somme dovute dal mandatario al mandante a
seguito della vendita di beni del primo effettuata dal secondo,
siano rilevanti i capitoli di prova tesi a dimostrare che i
corrispettivi della vendita furono effettivamente consegnati al
mandatario.
Precisa che la motivazione sarebbe insufficiente nella parte in
cui non darebbe ragione dell’assunto secondo cui l’attrice, al
fine di ottenere la restituzione delle somme, avrebbe dovuto
provare anche la mancanza nel convenuto di un titolo che lo
abilitasse a trattenerle.
2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2033

cod. civ., nonché vizi motivazionali,

ex art. 360, nn. 3 e 5,

cod. proc. civ.
Le critiche si appuntano contro l’affermazione del giudice di
merito secondo cui la domanda di restituzione degli importi
portati dagli assegni rilasciati in pagamento dall’acquirente
all’attrice e dalla stessa girati in bianco al Miatello era
infondata, non essendo stata dimostrata la mancanza di causa
della girata.

8

intercorrevano tra le parti.

Rileva l’esponente che nel rapporto tra primo girante e
giratario non è possibile prescindere dalla causa della girata.
Del resto, come evidenziato in dottrina, nel nostro ordinamento,
ispirato al principio

causalistico

del contratto, per il

trasferimento del diritto cartolare inerente al titolo occorre,

Aggiunge che l’onere probatorio di chi agisce in ripetizione non
può essere esteso a tutte le cause giuridicamente possibili e
astrattamente ipotizzabili a fondamento del pagamento, posto che
altrimenti si tratterebbe di far fronte a una vera e propria
pTobatio diabolica.
Formula il seguente quesito: se nella domanda di restituzione di
indebito,

ex art. 2033 cod. civ., sia onere di chi agisce in

restituzione, allegando l’inidoneità della causa ipotizzata a
fondamento del pagamento, dimostrare, attraverso allegazioni
probatorie specifiche, la mancanza della

causa debendi,

in

assenza di qualsiasi indicazione sul punto controverso.
Precisa che la motivazione sarebbe insufficiente, in quanto il
decidente non avrebbe esplicitato attraverso quali mezzi andava
dimostrata l’assenza di tutte le cause giuridicamente possibili
e astrattamente ipotizzabili dell’attribuzione patrimoniale
effettuata con le girate degli assegni.
3

Le

che

critiche,

congiuntamente,

per

la

si

prestano

loro

infondate.

9

a

evidente

essere

esaminate

connessione,

sono

in ogni caso, anche un negozio causale sottostante.

A prescindere dai profili di inammissibilità connessi alla
astrattezza dei formulati quesiti, nella parte in cui pertengono
ai denunciati

errores in iudicando,

rileva il collegio che la

deduzione dell’esistenza di un mandato in forza del quale il
Miatello avrebbe gestito per intero la vendita delle quote

delle cessioni – segnatamente svolta nei primi due mezzi – è
nuova e, a ben vedere, curiosamente in contrasto con le stesse
allegazioni contenute nella parte espositiva del ricorso, ove la
ricorrente, assumendo di non avere opposto difficoltà alla
girata in bianco dei titoli al Miatello,

convinta che si

trattasse di provvedere a un qualche adempimento formale,
postula, semmai, che un incarico, per il cui espletamento era
necessaria la costituzione di una provvista, venne conferito a
vendita ormai avvenuta.
Non a caso il giudice di merito si è mosso nella prospettiva che
la dimostrata apprensione dei corrispettivi della alienazione
delle quote,

da parte del Miatello, non sarebbe stata

sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda di
restituzione, non avendo l’attrice provato l’inesistenza di una
causa debendi,

il che è coerente all’esperimento di un’azione di

ripetizione di indebito, ma non alla prospettazione
dell’esistenza di un mandato a vendere e di una connessa,
autonoma obbligazione del mandatario di rimettere alle mandanti
le somme riscosse, ex art. 1713 cod. civ.

10

sociali, riscuotendo anche, per conto delle mandanti, il prezzo

Ne deriva che l’impugnante aveva l’onere, rimasto affatto
inadempiuto, di dedurre che la questione della esistenza di un
mandato di tal fatta faceva già parte del

thema decidendum del

giudizio di appello, contestualmente indicando anche, per il
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in

dar modo alla Corte di controllare

de visu

la veridicità di

tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n.
20518; Cass. civ. 1 ° , 31 agosto 2007, n. 18440).
4 Viziate in maniera irredimibile dal difetto di autosufficienza

sono del resto anche le argomentazioni con le quali l’impugnante
contesta la qualificazione in termini di quietanza della
sottoscrizione dei fissati bollati. È sufficiente al riguardo
evidenziare che la ricorrente omette del tutto sia di riportare
il contenuto dei predetti atti, sia di indicarne l’esatta
allocazione nel fascicolo processuale, laddove le sezioni unite
di questa Corte, pur avendo chiarito che l’onere del ricorrente,
di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così
come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti
processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui
quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, quanto agli atti e ai
documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la
produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti
contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della
richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del

11

quale atto del giudizio precedente essa era stata svolta, onde

giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al
richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma,
cod. proc. civ., hanno tuttavia precisato che resta ferma, in
ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di
inammissibilità

ex

art. 366, n. 6, cod. proc. civ., del

fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento (confr.
Cass. civ. sez. un. 3 novembre 2011, n. 22726).
5 A ciò aggiungasi che l’impugnante viene per la prima volta qui

a prospettare, sia pure in termini dubitativi, che ben poteva
essere stato il convenuto medesimo a rilasciare le predette
ricevute, svolgendo allegazioni incerte, nuove e, come tali,
inammissibili.
6

Sotto altro concorrente profilo, precisato che la deduzione

della insussistenza di causa delle girate in bianco degli
assegni rilasciati alla Zarattini in pagamento della vendita
delle quote si risolve nella deduzione della insussistenza di
una

causa debencli,

una volta che gli assegni siano stati

incassati, va poi osservato che gli arresti di questa Corte
Regolatrice che hanno circoscritto nei limiti della
ragionevolezza l’onere dell’attore in ripetizione di provare
l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni
patrimoniali compiute in favore

dell’accipiens,

riconducendolo

nell’ambito degli specifici rapporti tra gli stessi intercorsi
(confr. Cass. civ. 15 luglio 2011, n. 15667; Cass. civ. 25

12

contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si

gennaio 2011, n. 1734; Cass. civ. 11 febbraio 1999, n. 1170),
non giovano all’esponente.
La condivisibilità di siffatte affermazioni, che il collegio non
intende porre in discussione, non toglie, invero, che, avuto
riguardo al dibattito processuale in concreto dipanatosi tra le

doveva essere indirizzato a dimostrare:

a)

solvens,

la rimessione al

Miatello del denaro liquido ricevuto come corrispettivo della
cessione, o comunque la diretta apprensione dello stesso da
parte del convenuto;

b)

l’accordo per l’espletamento di pretesi

“adempimenti formali” che avevano reso necessaria tale
“rimessione” nonché la girata degli assegni, e quindi, in
definitiva, la dazione dell’intero prezzo della vendita, con la
contestuale allegazione della mancata esecuzione ovvero
dell’esecuzione a costo zero delle predette formalità.
In tale contesto non può tacciarsi di irragionevolezza la
motivazione della impugnata sentenza per non avere ammesso le
prove articolate dall’attrice, posto che esse avevano ad oggetto
solo il primo punto della sequenza, ed erano quindi del tutto
ininfluenti ai fini del decidere.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente
rigettato.
La mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa
preclude ogni pronuncia in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

13

parti, lo sforzo probatorio della Zarattini, in quanto

Roma, 12 dicembre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA