Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2074 del 29/01/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2074 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 26712 del ruolo generale
dell’anno 2015, proposto
da
MASTROIACOVO Francesco (C.F.: MST FNC 76H18
L113A)
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli
avvocati Giovanni Dallera (C.F.: DLL GNN 64B05 F205M) e
Claudia De Marchi (C.F.: DMR CLD 66P65 F205Y)
-ricorrentenei confronti di
FIORENTINO Manuel (C.F.: FRN MNL 85H05 F2050)
FIORENTINO Alessandra (C.F.: FRN LSN 88A47 F205C)
eredi di Giuseppe Fiorentino
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso,
dall’avvocato Norberto Argento (C.F.: RGN NBR 62S19 F704Q)
CORRIERE Claudio (CF.: CRR CLD 67H30 E472D)
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Norberto Argento (C.F.: RGN NBR 62S19
F704Q)
MINISTERO DELLA DIFESA (C.F.: 97L60960585), in persona del Ministro pro tempore
MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.: 80185690585), in
persona del Ministro pro tempore
rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F.: 80224030587)
-controricorrentiRic. n. 26712/2015 – Sez. 3 – Ud. 12 dicembre 2017 – Sentenza – Pagina 1 di 9

Data pubblicazione: 29/01/2018

nonché
MESSINA Salvatore (C.F.: non indicato in atti)
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (C.F.: 00079760328),
in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimatiper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3759/2014, depositata in data 22 ottobre 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in

uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
l’avvocato Claudia De Marchi, per il ricorrente Mastroiacovo.
Fatti di causa
Francesco Mastroiacovo, agente della Polizia di Stato, ha agito
in giudizio nei confronti dei carabinieri Salvatore Messina e
Claudio Corriere, nonché dell’agente di Polizia di Stato Giuseppe Fiorentino, per ottenere il risarcimento dei gravi danni
subiti in un conflitto a fuoco avvenuto in data 26 ottobre
1999, nel corso del quale i convenuti lo avevano scambiato
per un rapinatore in fuga.
Questi ultimi hanno chiamato in giudizio in manleva le rispettive amministrazioni di appartenenza, Ministero della Difesa e
Ministero dell’Interno, assumendone la diretta responsabilità
nei confronti dell’attore in virtù del rapporto di immedesimazione organica. Il Corriere ha chiamato altresì in giudizio la
propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile Assicurazioni Generali S.p.A., per esserne garantito.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano nei soli
confronti delle amministrazioni chiamate in causa dai convenuti, condannate a pagare al Mastroiacovo l’importo di C
225.000,00, oltre accessori.
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data 12 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

La Corte di Appello di Milano, in accoglimento del gravame
delle suddette amministrazioni, ha annullato per extrapetizione la relativa pronuncia di primo grado, condannando l’attore
a restituire quanto percepito in virtù della stessa, e ha rigettato l’appello incidentale di quest’ultimo, volto ad ottenere
l’accoglimento della sua domanda risarcitoria anche nei confronti degli originari convenuti.

Hanno resistito con controricorso solo il Corriere e gli eredi di
Giuseppe Fiorentino, i quali hanno proposto altresì ricorso incidentale condizionato.
Il ricorso è stato inizialmente trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..
Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Corrado Mistri, ha depositato conclusioni scritte ai
sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. chiedendo il rigetto del primo
motivo e l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con conseguente assorbimento del terzo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Il ricorrente Mastroiacovo ha depositato memoria ai sensi
dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
All’esito dell’adunanza camerale del 26 aprile 2017 è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso alle amministrazioni resistenti presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ed è stata disposta la trattazione in pubblica udienza, ai
sensi dell’art. 375, u.c., c.p.c..
A seguito della rinnovazione della notificazione, anche le amministrazioni convenute hanno resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «Violazione o falsa applicazione degli artt. 28 Cost., 2043 c.c., 106
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Ricorre il Mastroiacovo, sulla base di tre motivi.

e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c.».
Il motivo è fondato.
Per quanto emerge dagli atti (cui la Corte ha accesso, trattandosi di una denunzia di error in procedendo), gli agenti convenuti hanno chiamato in causa le rispettive amministrazioni

sa), negando la propria legittimazione passiva e sostenendo la
diretta responsabilità di queste ultime nei confronti dell’attore,
in base al principio generale per cui la pubblica amministrazione risponde degli atti illeciti lesivi commessi dal dipendente
pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 28
della Costituzione, in virtù del rapporto di immedesimazione
organica.
Essi non hanno affatto invocato a fondamento della chiamata
dei terzi un diverso rapporto e un diverso titolo rispetto a
quelli posti alla base della domanda dell’attore, e per i quali le
amministrazioni chiamate sarebbero tenute a tenerli indenni
della eventuale condanna in favore dell’attore stesso, ma
hanno sostenuto che, in base al rapporto di immedesimazione
organica, è direttamente l’amministrazione e non il dipendente a dover rispondere nei confronti del terzo leso dagli atti illeciti da quest’ultimo commessi nell’esercizio delle sue funzioni
istituzionali.
In altri termini, il titolo (causa petendi) del rapporto sostanziale posto a base della chiamata in causa non è diverso rispetto a quello posto dall’attore a base della domanda principale: i convenuti semplicemente affermano che in base a quel
titolo l’effettivo soggetto tenuto a rispondere del danno è
l’amministrazione e non il funzionario, e cioè non essi convenuti ma gli enti chiamati in giudizio.

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di appartenenza (Ministero dell’Interno e Ministero della Dife-

Si tratta quindi – a prescindere dalla formulazione strettamente letterale delle difese delle parti, ma considerando la loro effettiva sostanza – di una ipotesi di chiamata del terzo (indicato come) effettivo responsabile in luogo del convenuto principale, ipotesi in cui, per giurisprudenza costante di questa Corte, poiché la chiamata non richiede l’esame di un diverso rapporto sostanziale, è consentita la eventuale condanna diretta

esplicita estensione della domanda nei confronti del chiamato
da parte sua (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n.
24294 del 29/11/2016, Rv. 642803 – 01; Sez. 2, Sentenza n.
8411 del 27/04/2016, Rv. 639737 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
5400 del 05/03/2013, Rv. 625380 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
20610 del 07/10/2011, Rv. 620005 – 01; Sez. L, Sentenza n.
12317 del 07/06/2011, Rv. 617323 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
5057 del 03/03/2010, Rv. 611932 – 01; Sez. 2, Sentenza n.
27525 del 29/12/2009, Rv. 610830 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
25559 del 21/10/2008, Rv. 605465 – 01).
D’altra parte, la domanda proposta con la chiamata in giudizio
delle amministrazioni era stata intesa proprio in questo senso
dal Tribunale che, esclusa la sussistenza di una responsabilità
diretta dei militari nei confronti del terzo danneggiato, in
quanto il loro illecito non era caratterizzato da colpa grave ma
solo da colpa lieve, aveva condannato esclusivamente le suddette amministrazioni a risarcire il danno all’attore, ritenendole direttamente responsabili per la condotta dei convenuti loro
dipendenti (così facendo applicazione dei principi già espressi
ad es. da Cass. Sez. U, Sentenza n. 1282 del 06/05/1971, Rv.
351462 – 01, Sez. L, Sentenza n. 1890 del 18/02/2000, Rv.
534119 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009, Rv.
606823 – 01, con riguardo alla colpa dei funzionari, nonché da
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21408 del 10/10/2014, Rv. 632581
– 01, Sez. 3, Sentenza n. 29727 del 29/12/2011, Rv. 621066
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del terzo in favore della parte attrice, senza necessità di una

- 01, Sez. 3, Sentenza n. 2089 del 30/01/2008, Rv. 601286 01, Sez. 3, Sentenza n. 2423 del 09/02/2004, Rv. 569994 01, Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 28/08/2007, Rv. 599157 01, con riguardo alla diretta responsabilità
dell’amministrazione).
Il Tribunale aveva correttamente interpretato gli atti processuali e correttamente impostato il

thema decidendum:

ne

appello non sussiste affatto, e la sentenza impugnata va cassata sotto questo profilo.
2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia

«Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c.;
118 dísp. att. c.p.c. e 111, sesto comma, Cost. in relazione
all’art. 360 n. 4) c.p.c.».
Anche questo motivo è fondato.
La corte di appello ha rigettato l’appello incidentale del Mastroiacovo affermando che esso sosterrebbe apoditticamente
la tesi dell’eccesso colposo nell’uso delle armi da parte dei
convenuti senza farsi carico di una compiuta ricostruzione dei
fatti alternativa rispetto a quella posta dal G.I.P. alla base del
decreto di archiviazione, che sarebbe “ampiamente motivato”
(ma del quale non è richiamato neanche per sintesi il contenuto rilevante con riguardo alla specifica presente controversia).
La corte rileva in sostanza un difetto di specificità del gravame
(il che avrebbe peraltro giustificato non una pronunzia di rigetto nel merito, ma una dichiarazione di inammissibilità di
esso), ma non riferisce questo difetto di specificità alla ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, bensì a
quella operata in un provvedimento emesso in un altro giudizio, avente oggetto radicalmente diverso.
E sotto tale aspetto va tenuto presente che la sentenza di
primo grado (che non risulta censurata in relazione a tale specifico punto) aveva riconosciuto la responsabilità dei convenuti
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consegue che il vizio di extrapetizione ravvisato dalla corte di

per eccesso colposo nell’uso delle armi, sia pure escludendone
la colpa grave, il che, in base alle disposizioni relative alla responsabilità civile dei pubblici funzionari, esclude l’azione diretta del terzo danneggiato contro gli stessi, mentre non è neanche indicato in atti il contenuto effettivo dell’accertamento
effettuato in sede penale, che peraltro si postula avere escluso
ogni responsabilità dei convenuti stessi.

rigetto dell’appello incidentale dell’attore non solo non esprime
direttamente le ragioni della decisione ma fa riferimento alla
mancanza nel gravame di una completa ricostruzione alternativa delle vicende di fatto, non in relazione agli accertamenti
compiuti dal giudice di primo grado, bensì in relazione a quelli
di un provvedimento penale estraneo al giudizio, non adeguatamente richiamato nel suo contenuto rilevante, e addirittura
per certi versi logicamente incompatibile con la decisione di
primo grado.
Ciò determina una assoluta impossibilità di ricostruire le effettive ragioni della decisione, in relazione alla censure operate
dall’appellante rispetto alla sentenza di primo grado.
Il richiamo ad un provvedimento estraneo al giudizio e con
oggetto differente, anzi addirittura di contenuto logicamente
incompatibile con la predetta pronuncia di primo grado, per
giunta privo di puntuali richiami al suo contenuto rilevante ai
fini della decisione, costituisce motivazione apparente ed intrinsecamente, quanto insanabilmente, contraddittoria.
La sentenza impugnata è quindi nulla, come dedotto dal ricorrente, ed anche per questo aspetto va cassata.
3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia «Vio-

lazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c. c.; 53 e 55 c.p.
in relazione all’art. 360 n. 3); omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c.».
Ric. n. 26712/2015 – Sez. 3 – Ud. 12 dicembre 2017 – Sentenza – Pagina 7 di 9

Dunque, in definitiva, la motivazione posta a fondamento del

Il motivo può ritenersi assorbito, per l’accoglimento del secondo motivo, che richiederà una nuova valutazione in ordine
alla responsabilità diretta dei convenuti ed all’eventuale grado
della loro colpa.
4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato (privo di intitolazione, e formalmente proposto dai soli eredi di
Giuseppe Fiorentino, benché il controricorso di Claudio Corrie-

sione della relativa enunciazione) i controricorrenti chiedono,
in caso di accoglimento delle ragioni dell’attore nei propri confronti, di essere tenuti indenni delle sfavorevoli conseguenze
del proprio operato dal Ministero della Difesa, amministrazione
di appartenenza direttamente responsabile nei confronti dei
terzi danneggiati per i fatti illeciti compiuti dai propri dipendenti nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, in base
al rapporto di immedesimazione organica.
Il controricorrente Corriere invoca altresì la manleva da parte
della propria assicuratrice della responsabilità civile
Anche il ricorso incidentale risulta peraltro assorbito per
l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, essendo necessario un nuovo accertamento all’esito del giudizio
di rinvio.
5. Sono accolti i primi due motivi del ricorso principale; è assorbito il terzo motivo, così come il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti,
con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
per questi motivi
La Corte:

– accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiarando assorbito il terzo motivo ed il ricorso incidentale,
e cassa per l’effetto la sentenza impugnata in relazione
ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di MilaRic. n. 26712/2015 – Sez. 3 – Ud. 12 dicembre 2017 – Sentenza – Pagina 8 di 9

re abbia nella sostanza analogo contenuto, con la sola esclu-

no, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

L’estensore

Il presidente

Augusto TATANGELO

Giacomo TRAVAGLINO

Così deciso in Roma, in data 12 dicembre 2017.

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