Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2074 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 07/01/2010, dep. 29/01/2010), n.2074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – rel. Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23776/2005 proposto da:

COMUNE DI SPELLO (OMISSIS) in persona del Sindaco p.t. Sig.

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE LORENZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LA SPINA Giuseppe giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI MILLE 44, presso lo studio dell’avvocato AVITABILE

PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avvocato ESPOSITO ALAIA

Giuseppe giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BENEDUCE COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 294/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 1/4/2004, depositata il 07/10/2004, R.G.N. 281/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/01/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE LA SPINA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE ESPOSITO ALAIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, e ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.A. ha promosso un procedimento di esecuzione forzata in danno della sua debitrice srl Beneduce Costruzioni con le forme del pignoramento presso il terzo Comune di Spello per crediti vantati dell’importo di oltre L. 5 milioni e di oltre L. 1 milione.

La A. è intervenuta nell’espropriazione anche per altro suo credito di oltre L. 4 milioni.

In seguito a dichiarazione negativa del terzo, su richiesta della A., è stato disposto l’accertamento dei crediti con atto di citazione del terzo e della debitrice davanti al tribunale di Perugia.

2. Il tribunale ha rigettato la domanda, dichiarando che il Comune non era debitore delle somme indicate, perchè il credito della società Beneduce era stato assorbito da maggiori somme versate in acconto e secondo lo stato di avanzamento dei lavori in esecuzione.

3. La decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Perugia con sentenza in data 7 ottobre 1994, la quale ha accertato l’esistenza di un credito di oltre L. 22 milioni, dichiarando che in atti mancava la prova che il credito della società Beneduce fosse stato effettivamente estinto in data anteriore alla notifica dei pignoramenti.

4. Il Comune di Spello ha proposto ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso A.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico complesso motivo del ricorso è denunciata violazione degli artt. 2700 e 2917 cod. civ., dell’art. 547 cod. proc. civ., e segg., e difetto di motivazione.

Il Comune, terzo pignorato, si duole dell’accertamento del credito e, in particolare, dell’applicazione dell’art. 2917 cod. civ., secondo il quale l’estinzione verificatasi dopo il pignoramento non ha effetto in confronto del creditore pignorante.

Il motivo non può essere accolto.

2. Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ha per oggetto l’accertamento del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo.

Esso si svolge con le forme di un ordinario giudizio di cognizione, come si ricava agevolmente dalla lettera dell’art. 548 cod. proc. civ., secondo il quale il giudice, su istanza di parte, provvede all’istruzione della causa a norma del libro secondo.

Nella specie si trattava dì accertare l’esistenza di un credito della società Beneduce verso il Comune di Spello, che A. A. intendeva sottoporre ad espropriazione.

La sentenza impugnata ha accertato l’esistenza del credito, dichiarando che dagli atti non risultava quanto affermato dal terzo pignorato Comune di Spello, che cioè questo avesse dato esecuzione ai mandati di pagamento in favore della società Beneduce per il lavori da questa eseguiti secondo lo stato di avanzamento delle opere compiute.

il ricorrente sostiene in contrario: a) che nei contratti di appalto dì opere pubbliche, come nella specie, il credito dell’appaltatore ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 351 non è pignorabile, e, quindi, non si poteva dare luogo all’esecuzione presso terzi; b) subordinatamente, che esisteva la prova che l’estinzione era anteriore al pignoramento, come si ricavava dai titoli di spesa prodotti.

Il motivo, sotto il primo profilo è inammissibile, perchè la circostanza in esso dedotta appare prospettata per la prima volta in questo giudizio, poichè il ricorrente non deduce di averla fatta valere davanti ai giudici del merito.

Il motivo è anche infondato, come rilevato dalla Corte di appello, dagli atti non risulta che i mandati avessero avuto esecuzione prima del pignoramento.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente in base alla regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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