Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2074 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACOLANE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L., elett.te dom.to in Roma viale delle Milizie 38

presso lo studio dell’avv. Mancini Andrea, e rapp.to e difeso da se

stesso, quale patrocinante iscritto all’albo speciale avanti le

giurisdizioni superiori.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “1. Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 222/17/06, depositata in data 6.3.2008, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado della CTP di Ferrara con cui era stato parzialmente accolto il ricorso avverso l’avviso di rettifica relativo ad IVA 1997.

L ‘Agenzia si è costituita con controricorso.

2) Il ricorrente ha lamentato con la prima doglianza la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver la CTR dichiarato inammissibile per carenza di motivi specifici l’atto di appello che, oltre a riportare i motivi di impugnazione dell’atto tributario, conteneva anche il motivo di carenza di motivazione della sentenza di primo grado; con la seconda doglianza il vizio di contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma, n. 5, deducendo che la Commissione aveva ritenuto l’assenza nell’atto di appello di specifici motivi dell’impugnazione dopo aver nell’esposizione del fatto scritto che l’appellante aveva chiesto la riforma della decisione, in via principale, per carenza di motivazione della medesima.

3) la prima censura è inammissibile per erronea individuazione della categoria del vizio dedotto. Ed invero, il ricorrente, avendo lamentato che la CTR si sarebbe ” evidentemente distratta perchè non ha letto il terzo motivo contenuto nelle pagg. 5 e 6 dell’atto di appello ed intitolato “carente motivazione della sentenza impugnata”, in realtà ha dedotto una violazione di diritto, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 mentre deducendo il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha erroneamente individuato la categoria logico-giuridica del vizio deducibile in questa sede che, al contrario, se correttamente individuato, avrebbe potuto invece portare all’utile controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione.

Ugualmente è inammissibile la seconda doglianza, sia pure per altra ragione. Ed invero, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5, devono contenere a pena di inammissibilità un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione, sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008, Sez. Un. 558/09). Nella specie, il motivo non è stato accompagnato dal prescritto momento di sintesi.

In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile.”.

considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; considerato che nessun elemento di segno contrario può essere tratto dalle memorie ex art. 378 c.p.c., depositate dal ricorrente; ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese d questo giudizio che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglia, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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