Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2074 del 27/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19967-2010 proposto da:

A SAGGESE SRL domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

DIEGO ABATE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 134/2009 della COMM. TRIB. REG. DELLA

CAMPANIA, depositata il 12/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI FIORE per delega dell’Avvocato

ABATE che produce istanza di rinvio a nuovo ruolo per motivi

procedurali e deposita dichiarazione di adesione alla definizione

agevolata;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che non si oppone

alla richiesta di rinvio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che nulla oppone alla richiesta di rinvio, nel

merito inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La C.T.P. di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla A. Saggese s.r.l. avverso l’avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2002, rideterminava i maggiori ricavi accertati in Euro 1.068,00 ai fini IRPEG e IRAP ed in Euro 3.975,25 ai fini IVA.

Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Campania, con sentenza del 12 giugno 2009, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava i maggiori ricavi accertati in Euro 20.955,00 ai fini IRPEG ed in Euro 19.887,00 ai fini IVA.

Avverso detta pronuncia, la A. Saggese s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “insufficienza e contraddittoria motivazione della sentenza. Violazione art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo va dichiarato inammissibile, in quanto privo “della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, come previsto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis per essere stata la sentenza impugnata depositata il 12 giugno 2009. Difatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte “in tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso stesso; tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ma assume l’autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente” (ex plurimis, Cass. civ., sez. trib., 08-032013, n. 5858).

Con il secondo motivo si denuncia “nullità per difetto di motivazione. Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e dell’art. 2729 c.c.. Violazione del D.P.R. 22 dicembre, n. 917, art. 109, comma 2, lett. b”.

Il motivo deve essere dichiarato inammissibile per la mancanza, oltre ad un momento di sintesi del dedotto vizio motivazionale, analogamente a quanto rilevato in ordine alla prima doglianza, per l’assenza del necessario quesito di diritto, sancito dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis per essere stata la sentenza impugnata depositata il 12 giugno 2009.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Mette conto infine di rilevare che la nuova disciplina dettata dal D.L. n. 193 del 2016, non concerne gli avvisi di accertamento ma solo le cartelle di pagamento.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA