Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2074 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 19/09/2021, dep. 25/01/2022), n.2074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8819/2016 proposto da:

C.E., S.P., elettivamente domiciliati in

Roma, Via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell’avvocato

Passarini Fabrizio Alessandro, rappresentati e difesi dagli avvocati

Mantero Alessandro, Regni Roberto, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Autostrade per l’Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 95,

presso lo studio dell’avvocato Galvani Andrea, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società Autostrade per l’Italia spa impugnò la determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione effettuata a seguito della procedura di nomina della terna dei tecnici per la stima, prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21. La predetta societàiin persona del legale rappresentante, ritenuta eccessiva la stima effettuata dai periti convenne C.E. e S.P. proprietari dell’area davanti alla Corte di Appello di Ancona per ivi sentir determinare il giusto valore degli immobili interessati dal procedimento espropriativo relativo all’autostrada (OMISSIS) ampliamento terza corsia (OMISSIS).

Si costituirono i convenuti e nel corso del giudizio venne espletata consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale la Corte di Appello ha ritenuto non edificabile la particella (OMISSIS) riconoscendo un valore unitario di Euro 15/mq. mentre ha ravvisato per la particella (OMISSIS) un’ipotesi di esproprio parziale di un bene unitario disponendo un supplemento di perizia per determinare il valore venale della particella in riferimento a quanto previsto dall’art. 33 T.U. Espropri con il criterio dell’esproprio parziale.

Avverso la ordinanza della Corte di Appello di Ancona hanno proposto ricorso per cassazione C.E. e S.P. affidato a due motivi e memoria. La società Autostrade per l’Italia spa si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte di Appello di Ancona ha recepito le risultanze della CTU aderendo acriticamente alla CTU espletata in corso di giudizio senza fornire adeguata e coerente motivazione in ordine agli elementi decisivi della stima ed ha liquidato per l’area espropriata un’indennità di occupazione ed espropriazione inferiore al valore di mercato degli immobili aderendo acriticamente alla CTU.

Infatti secondo i ricorrenti non appare condivisibile l’impostazione data dalla Corte distrettuale secondo la quale il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree rientranti nella fascia di rispetto stradale ed autostradale non ha contenuto propriamente espropriativo né può essere qualificato come preordinato all’espropriazione trattandosi invece di limitazioni legali della proprietà di carattere generale che gravano, indipendentemente dall’intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovano in una certa posizione di vicinanza rispetto all’opera pubblica da realizzare. In particolare, nella fattispecie, secondo i ricorrenti, la traslazione della fascia di rispetto, cagionata dall’esproprio, in zona prima edificabile rende una porzione di terreno che prima era edificabile del tutto inedificabile.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 33, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Ancona ha, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio dei tecnici e dal CTU, omesso di applicare il criterio di stima di cui all’art. 33 T.U. Espropri che disciplina l’esproprio parziale in riferimento alla particella (OMISSIS).

Il ricorso proposto è inammissibile.

Infatti il provvedimento impugnato non è definitivo e con esso è stata risolta esclusivamente la questione relativa al deprezzamento dell’area conseguente allo spostamento nella proprietà residua dell’area di rispetto autostradale. La Corte d’appello, senza definire, neppure parzialmente, il rapporto controverso e senza regolare le spese di lite, ha provveduto con separata ordinanza in merito all’istruzione e all’ulteriore corso del giudizio mediante supplemento di CTU.

Questa Corte (Sez. 1 -, Sentenza n. 11916 del 12/05/2017) ha avuto modo di precisare in fattispecie analoga: “E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, il ricorso per cassazione immediato avverso la sentenza non definitiva che, decidendo questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, non definisca, neppure in parte, il processo dinanzi al giudice che l’ha pronunciata, potendo l’impugnazione essere proposta, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza con cui, in un procedimento per la determinazione dell’indennità di espropriazione, la corte di appello aveva risolto esclusivamente la questione relativa alla ricognizione giuridica dell’area ablata, disponendo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio)”.

Deve pertanto trovare applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 3, introdotto dal D.Lgs 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, che prevede il divieto di impugnazione con ricorso per cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, come quelle su questioni pregiudiziali di rito, o preliminari di merito che – come nella specie – non definiscono, neppure in parte, il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate.

L’individuazione delle sentenze non definitive su questioni deve avvenire, come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., 22 dicembre 2015, n. 25774), sulla base dell’evidente collegamento fra la disposizione contenuta nell’art. 360 c.p.c., comma 3, con la dell’art. 279, comma 2, n. 4, che, nello stabilire le ipotesi in cui il giudice pronuncia sentenza, contempla anche le decisioni su questioni pregiudiziali attinenti al processo o preliminari di merito idonee a definire il giudizio.

L’impugnazione immediata con ricorso per cassazione della decisione in esame è inammissibile, potendo essere proposta, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in favore del controricorrente in complessive Euro 7.000,00 oltre Euro 200,00 spese più accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 19 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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