Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20738 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7627/2014 proposto da:

OSPEDALIERA (OMISSIS), in del Direttore Generale Dott.

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo

studio dell’avvocato PATRIZIA DEL NOSTRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BONAVENTURA CANDIDO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MEDIOFACTORING SPA già INTESA MEDIOFACTORING SPA, in persona del

Dott. D.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato STEFANO BASSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO TUCCI giusta procura in

calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3619/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato ANTONIO DE MATTEIS per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Mediofactoring S.p.A, quale cessionaria dei crediti vantati dalla Met Sviluppo Srl, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della Azienda Ospedaliera (OMISSIS) per l’importo di Euro 155.999,17. Proposta opposizione, il tribunale di Milano confermava l’ingiunzione e la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione.

2. Contro la sentenza di appello propone ricorso per tassazione l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) affidandolo a 2 motivi; resiste con controricorso la Mediofactoring S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo deduce violazione delle norme sulla competenza del giudice in relazione all’art. 25 c.p.c. e della L.R. Calabria n. 5 del 1978 , art. 61.

2. Il motivo è inammissibile prima di tutto per mancanza di autosufficienza e per genericità delle censure; in ogni caso, la ricorrente fa riferimento a pronunce giurisprudenziali di questa corte (Sez. 3, Sentenza n. 5270 del 09/04/2001, Rv. 545780; Sez. 1, Sentenza n. 4750 del 29/05/1997, Rv. 504761) che però si riferivano al diverso caso di giudizi in cui era parte un’Amministrazione dello Stato, non potendosi certo qualificare come tale un’azienda ospedaliera e mancando comunque ogni argomentazione in proposito. Lo stesso art. 25 c.p.c., invocato dalla ricorrente, pur intitolato “Foro della pubblica amministrazione”, regola la competenza per le cause nelle quali “.. è parte un’amministrazione dello Stato..”.

3. Quanto alle regole privatistiche sulla competenza territoriale, il ricorso afferma ancora una volta in via meramente assertiva la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, sul presupposto non argomentato e per nulla documentato, neanche con riferimento agli atti di causa, che l’obbligazione sia sorta e dovesse essere estinta a Reggio Calabria, senza precise censure contro le argomentazioni spese dalla sentenza di merito relativamente all’avvenuta cessione del credito.

4. In verità, ciò che è carente sopra ogni cosa e che determina l’inammissibilità di tutto il ricorso, non consentendo a questa Corte di comprendere appieno il contenuto delle censure, è la assoluta carenza dell’esposizione in fatto, che non è superabile nemmeno attraverso la lettura dei motivi, i quali appunto si manifestano incompleti e frammentari, dando per presupposta un’esposizione fattuale che invece non vi è stata (E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso del tutto privo della sommaria esposizione dei fatti di causa – che non possono ricavarsi dai motivi di ricorso, i quali, in quanto deputati a esporre le linee difensive, anche ove alludano alle fasi del giudizio, non compiono una precisa enucleazione degli stessi – la cui enunciazione è tanto più essenziale ove il ricorso per cassazione sia rivolto verso una decisione della Corte d’appello, pronunciata in sede di rinvio ex art. 394 c.p.c., assolvendo, in tale evenienza, alla funzione di delimitazione dei confini del giudizio di rinvio; cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22860 del 28/10/2014, Rv. 633187). Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Sez. 6-3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266).

5. Infine, devesi rilevare come il quesito sottoposto alla Corte in chiusura dello sviluppo del primo motivo di ricorso non sia in realtà un quesito di diritto, bensì una domanda di merito in ordine alla fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale; eccezione che, peraltro, doveva comunque essere disattesa, atteso che ai sensi dell’art. 1182 c.c., l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, salvo che (se tale domicilio è diverso da quello che aveva quando è sorta l’obbligazione) ciò renda più gravoso l’adempimento; nel caso di specie manca del tutto la prova della maggiore onerosità dell’adempimento presso il domicilio del creditore cessionario e soprattutto manca la prova del debitore di avere dichiarato al creditore di volersi avvalere del diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

6. Non miglior sorte spetta al secondo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e che in realtà maschera una censura di merito sulla decisione, procedendo ad una complessiva rivalutazione delle prove. Peraltro, la parte non si rende conto che entra in contraddizione laddove afferma che il credito era contestato e poi asserisce di averlo pagato, dunque riconoscendone l’esistenza (cfr. pag. 10 del ricorso). Il tutto con riferimento a documentazione che non viene allegata al ricorso e che non si sa se e dove sia presente nei fascicoli a disposizione di questa Corte. D’altronde, già la Corte d’appello ebbe a rilevare che spettava all’azienda ospedaliera provare l’estinzione del diritto di credito di cui eccepiva l’avvenuto pagamento; nondimeno, la Corte ebbe a rilevare una totale confusione documentale nelle produzioni dell’odierna ricorrente (pagina 6 della sentenza), che ne rendeva impossibile la consultazione a fini difensivi. Pare che di tale monito la parte non abbia fatto tesoro nemmeno in sede di legittimità, affastellando una molteplicità di considerazioni di merito senza nemmeno ottemperare al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso. Infine, anche il secondo motivo si conclude con la proposizione di un quesito che non individua affatto un principio di diritto, peraltro oggi non più necessario, ma che si sostanzia in una domanda di merito inammissibilmente proposta in questa sede di legittimità.

7. In conclusione, il ricorso si presenta, oltre che infondato, inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per mancanza di specificità ed autosufficienza e perchè, sollevando in gran parte censure di merito sulle ragioni della decisione, non tiene conto del fatto che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), del suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893).

8. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria od insufficiente motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030). Nel giudizio di cassazione, invero, è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti (Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015, Rv. 637497).

9. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente Mediofactoring S.p.A., liquidandole in Euro 6.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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