Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20737 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 01/08/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4762-2014 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERIA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 443/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 26/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per la cessata materia del

contendere per la tassa, accoglimento per le spese;

udito per il ricorrente l’Avvocato FEDERICO CLAUDIO per delega orale

dell’Avvocato VAGLIO che si associa alla richiesta del P.G..

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.V. ricorre avverso la sentenza n. 443/14/2013 della CTR di ROMA, contro Equitalia s.p.a. (già Equitalia Gerit SPA) relativa alla cartella di pagamento della tassa automobilistica di Euro 104,00, per l’annualità 2004.

L’intimata non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Alla luce della documentazione prodotta, si deve rilevare che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di Euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, convertito in L. n. 136 del 2018, c.d. decreto fiscale). Detta norma, al comma 1, prevede che ” i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del D. Dirett. Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015″.

La cartella in esame rientra nello stralcio, posto che è stata notificata in data 16.4.2010 e il valore del procedimento complessivamente dichiarato è di Euro 104,00, nè sul punto l’Equitalia muove contestazioni. Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere.

Con memoria ex art. 378 c.p.c., il contribuente rilevava come, pur in presenza della parziale cessazione della materia del contendere, era necessario che la Corte si pronunciasse sulle spese di lite. Infatti – come si desume dal secondo motivo del ricorso – il Giudice di merito aveva liquidato al convenuto contumace le spese di lite incorrendo nella violazione di cui all’art. 91 c.p.c., non avendo quest’ultimo espletato alcuna attività processuale e non avendo sopportato spese al cui rimborso poteva aver diritto (Cass. n. 24750/2013).

Richiamava, pertanto, nella memoria, il criterio della c.d. soccombenza virtuale, al fine escludere la compensazione delle spese.

Ad avviso di questa Corte, sul punto, le osservazioni del ricorrente devono essere condivise. Come osservato da questa Corte (Cass. n. 14267/2017), nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria (estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito), provvede direttamente al regolamento delle spese dell’intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.. Nel caso esaminato la S.C. ha statuito: “preliminarmente, osserva la Corte che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, com’è noto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in questa sede di legittimità, allorchè “risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Cass. n. 271/2006).”….”Pertanto, è evidente che, con l’immediata eliminazione della sentenza stessa e dei suoi effetti, a causa della sua riforma, cessa ogni ragione di controversia tra (omissis) in ordine al contestato diritto dei primi di procedere esecutivamente in forza del detto titolo (si veda al riguardo, in tema di opposizione di terzo all’esecuzione, la recentissima Cass. n. 6016/2017; v. anche, sull’opposizione ex art. 615 c.p.c., Cass. n. 3977/2012).”….”In proposito, può convenirsi con la Corte del merito, laddove essa esclude di poter adottare senz’altro la decisione di cessazione della materia del contendere a fronte di un fatto successivo alla data di precisazione delle conclusioni (che, com’è noto, segna un effetto preclusivo), per quanto la rimessione della causa sul ruolo avrebbe potuto essere forse più opportunamente praticata, anche in ottica deflattiva. Non così, invece, quanto alle restanti ragioni sopra esposte: la seconda, perchè la sentenza d’appello, che riformi la sentenza di primo grado, si sostituisce a questa immediatamente sin dal momento della sua pubblicazione, ex art. 336 c.p.c., comma 2, non occorrendo che essa passi in cosa giudicata (v. Cass. n. 13249/2014); la terza, perchè la correttezza della decisione di primo grado avrebbe potuto e dovuto comunque essere esaminata, seppur virtualmente, al solo fine di provvedere sul regolamento delle spese (si veda, ex plurimis, la già citata Cass. n. 271/2006). Occorre, pertanto, scrutinare il ricorso in esame, al fine di provvedere sulle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale (v., ex multis, Cass. n. 6036/2017, già citata); e ciò tanto più che i (omissis), in seno al ricorso, avevano (irritualmente, benchè apprezzabilmente, in ottica deflattiva) proposto la conciliazione della controversia con integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio, proposta tuttavia respinta dal (omissis), perchè “offensiva del buon senso” (v. controricorso, p. 10). Deve infine evidenziarsi che, poichè la declaratoria di cessazione della materia del contendere resa in sede di legittimità comporta la caducazione delle sentenze precedentemente rese nei gradi di merito (Cass. n. 17334/2005; v. anche Cass., Sez. Un., n. 1048/2000), occorrerà procedere al regolamento delle spese dell’intero giudizio, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c..”.

Pertanto, questa Corte ritiene che accanto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, per i motivi già precisati, debba essere accolto il motivo inerente al regolamento delle spese ed, in particolare, che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza debba essere cassata essendo illegittima la condanna alle spese a favore di una parte non costituita.

Va, pertanto, annullata la condanna alle spese in favore del concessionario, non costituitosi in entrambi i gradi di giudizio di merito. In ragione della mancata costituzione dell’intimata, anche nel presente grado, vanno compensate le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla tassa in oggetto. Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, cassa in parte qua la sentenza impugnata ed annulla la condanna alle spese in favore del concessionario. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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