Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20736 del 01/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 20736 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 15024-2008 proposto da:
GIOVANETTO

SILVANA

C.F.

GVNSVN6’L41L066X,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI
BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI
DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO
STRATTA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
2180

contro

COOP TRANS S.C.R.L. P.I. 07660760013, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA P.anXIA ‘ PALESTRINA 47, presso

Data pubblicazione: 01/10/2014

lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLO IOSSA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
DE GUGLIELMI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1409/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO per delega STRATTA
ALBERTO;
udito l’Avvocato SABIA VINCENZO per delega IOSSA
FRANCESCO PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto.

di TORINO, depositata il 04/12/2007 r.g.n. 1658/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 dicembre 2007 la Corte d’appello di Torino ha
confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 6 giugno 2006 con la
quale era stata rigettata la domanda proposta da Giovanetto Silvana 2intesa
ad ottenere la condanna della Coop. Trans a r.l. al pagamento in suo favore

della somma di e 51.725,89 a titolo di competenze lavorative relative
all’intercorso rapporto di lavoro fra le parti. La Corte territoriale,
condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto
superflua l’ammissione delle dedotte prove testimoniali ritenendo infondata
la domanda della Giovanetto sulla base delle dichiarazioni rese
nell’interrogatorio libero espletato alla prima udienza di comparizione, in
cui la ricorrente ha affermato che le mansioni di autista erano state svolte
saltuariamente e che il credito vantato era stato indicato senza alcun criterio
preciso.
La Giovanetto propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
articolato su quattro motivi.
Resiste la Coop. Trans con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
420, 116, 117 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 cod. pro.c civ. In
particolare si deduce che la decisione impugnata non poteva essere emessa
sulla base del solo interrogatorio libero in quanto questo non è preordinato
a tale fine e le dichiarazioni rese in tale sede non potrebbero avere valore
confessorio.
Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt.
420, 116, 117 cod. proc. civ. e 2734 cod. civ. ex art. 360, n. 3 cod. proc.
civ. In particolare si deduce che, volendosi dare valore confessorio alle

di

0

t

dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero, per il principio
dell’inscindibilità delle dichiarazioni che hanno valore di confessione
giudiziale, si dovrebbe ritenere provata anche la retribuzione mensile di £
3.500.000 nette mensili, in quanto tali dichiarazioni dovrebbero costituire
unica fonte di convincimento anche per le dichiarazioni favorevoli al
dichiarante.
Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360,
n. 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che, a fronte delle dichiarazioni
rese dalla lavoratrice, la Cooperativa datrice di lavoro non avrebbe fornito
alcuna prova dei pagamento dovuti.
Con il quarto motivo si lamenta ancora omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si assume che, a
fronte dell’affermazione dell’esaustività delle dichiarazioni rese dalla
ricorrente in sede di interrogatorio, non vengono precisate le somme
effettivamente riscosse dalla lavoratrice e l’ammontare del suo credito che
sarebbe stato soddisfatto dal pagamento di tali somme.
I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente riferendosi entrambi al
valore dell’interrogatorio libero in base al quale il giudice del merito ha
ritenuto di decidere la causa. Come ripetutamente affermato da questa
Corte (per tutte Cass. 14 settembre 2007 n. 19247), il convincimento del
giudice del merito può essere fondato anche solo sulle dichiarazioni rese
dal lavoratore in sede d’interrogatorio libero, ove le medesime, pur prive
della forza propria della confessione, non siano contraddette da elementi
probatori contrari. Nel caso in esame il giudice del merito ha ritenuto che le
dichiarazioni rese dalla parte siano sufficienti a chiarire i fatti di causa,
considerando conseguentemente superfluo ogni ulteriore atto istruttorio.

,

Non rileva che tale accertamento sia stato sfavorevole alla parte che ha reso
le dichiarazioni considerate, costituendo questa una conclusione di merito
non rilevante in questa sede. In altri termini la natura giuridica non
confessoria dell’interrogatorio libero della parte, non rileva ai fini della sua
libera valutazione da parte del giudice che può legittimamente trarre
che lo ha reso. Tale valutazione, se congruamente e logicamente motivata,
non è censurabile in sede di legittimità.
I terzo ed il quarto motivo sono infondati in quanto, da un lato, sono
conseguenti alla valutazione operata in merito alle dichiarazioni rese dalla
lavoratrice in sede di interrogatorio libero, e, dall’altro, riguardano
accertamenti di fatto riservati al giudice del merito. In particolare la
sentenza impugnata contiene una congrua e logica motivazione riguardo
alle somme corrisposte o dovute alla lavoratrice, facendo riferimento alle
stesse affermazioni rese da questa in sede di interrogatorio e dalle quali ha
tratto il convincimento della genericità della domanda. Tale convincimento,
come detto, non è censurabile in questa sede.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
100,00 per esborso ed € 3.000,00 per compensi professionalidtre accessori
di legge.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2014.

dall’interrogatorio stesso una valutazione contraria all’interesse della parte

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