Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20735 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2021, (ud. 30/04/2021, dep. 20/07/2021), n.20735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13119/2014 R.G. proposto da:

EUROFRIGO s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Mercone,

ed elettivamente domiciliata in Roma, via Giosue’ Borsi, n. 4,

presso lo studio dell’avv. Giovanni Catini;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore;

– intimata –

Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, n. 222/50/2012, depositata in data il 12

giugno 2012, non notificata e oggetto di giudizio di revocazione.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 aprile 2021 dal relatore Dott.ssa Valeria Pirari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In data 25 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) notificò alla Eurofrigo s.r.l., ora Eurofrigo s.p.a., un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007 ai fini Ires, Irap e Iva, col quale aveva rilevato: 1) costi relativi a contributo consorzio non di competenza, perché riguardanti l’anno 2006; 2) e 3) costi non inerenti rispettivamente per spese di rappresentanza (ossia per trasferte amministratori e soci e per rimborso spese ai dipendenti) e per consumo gas metano per utenza ubicata in (OMISSIS); 4) interessi passivi non deducibili riguardanti ritardati pagamenti su rate di condono Inail e omessa registrazione di contratto di locazione con altra società; 5) oneri di progettazione e studio, con costi patrimonializzati e ammortizzati in misura superiore al consentito; 6) sopravvenienze passive prive di giustificazione; 7) erronea determinazione della minusvalenza per vendita di autovettura; 8) insussistenza di passività in relazione a un debito verso altra società acceso nel 2001 e mai regolato; 9) omissione di ricavi con riguardo al numero di pallets disponibili al giorno e all’anno, al prezzo quotidiano accertato per posto e al corrispettivo incassato e dichiarato.

Impugnato il predetto atto dalla contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Caserta accolse parzialmente il ricorso, limitatamente al rilievo di cui al precedente punto 9), con esclusione dei rilievi di cui ai precedenti punti da 1) a 8), e compensò le spese di lite con sentenza n. 528/14/2011 del 16/12/2011.

Impugnata la suddetta sentenza dalla contribuente e proposto appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale per la Campania rigettò l’appello principale e accolse parzialmente quello incidentale con la sentenza n. 222/50/2012, depositata il 12/6/2012.

La contribuente propose ricorso per revocazione avverso quest’ultima sentenza, eccependone la nullità in quanto viziata da errore di fatto rientrante tra quelli di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, il quale fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale per la Campania con la sentenza n. 1553/08/14, depositata il 12/2/2014.

2. Contro la sentenza n. 222/50/2012, depositata il 12/6/2012, la contribuente propone dunque ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con memoria depositata ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta l’omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. espresso un sintetico giudizio statico di inidoneità delle contestazioni, senza manifestare l’iter logico in forza del quale era pervenuta alla decisione assunta, senza argomentare sulla reputata incongruità delle ragioni sottese ai rilievi proposti dall’appellante e senza esaminare gli specifici fatti dedotti e i documenti contabili prodotti, peraltro neppure contestati dall’Ufficio.

2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 95, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la C.T.R. omesso di considerare che le spese di rappresentanza avevano natura di rimborso spese, in quanto sostenute dal personale e dall’amministrazione fuori dal territorio comunale per attività inerente a quella dell’impresa e che i documenti ad esse relative non avrebbero dovuto recare l’intestazione al dipendente o al collaboratore, come invece asserito in sentenza, essendo sufficiente la mera attestazione del dipendente con nota riepilogativa.

3. Con il terzo motivo, si chiede, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

4. Con il quarto motivo, si chiede la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese.

5. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel caso di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, disposta, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, dal giudice davanti al quale è stata proposta domanda di revocazione, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità, di indicare e provare, mediante produzione di idonea documentazione a norma dell’art. 372 c.p.c., l’istanza di sospensione del termine, il provvedimento del giudice della revocazione che concede la sospensione e la comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, nonché le relative date dei suddetti atti, al fine di consentire alla Corte di legittimità di verificare la tempestività dell’impugnazione (Cass., Sez. L, 15/04/2015, n. 7624; Cass., Sez. 2, 15/10/2009, n. 21927).

Nella specie, il ricorrente non si è affatto attenuto a tale principio, essendosi limitato ad indicare il “provvedimento della Commissione tributaria di sospensione dei termini per il ricorso per Cassazione” sia in ricorso, quale allegato n. 5), sia nell’elenco degli allegati, al punto 4), senza tuttavia produrre il relativo documento che, infatti, non è stato reperito nel fascicolo.

Ciò comporta che, essendo stata la sentenza della C.T.R. depositata il 12/06/2012, il ricorso per cassazione, in quanto notificato quasi due anni dopo, ossia il 19/05/2014, data della consegna per la spedizione, sia stato, con tutta evidenza, tardivamente proposto.

Ne consegue l’inammissibilità dello stesso.

Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate spiegato difesa.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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