Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20735 del 14/10/2016

Cassazione civile sez. III, 14/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6838/2013 proposto da:

N.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE

GARDENIE 12, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DI SALVIO REALE,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., P.L., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 413/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato ANTONIO DI SALVIO REALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trae origine da un incidente stradale, verificatosi nel (OMISSIS), in cui N.G., mentre attraversava la strada, venne investito da un motociclo condotto da P.A.. Per tale sinistro aveva ricevuto un parziale risarcimento dalla Unipol assicurazioni per un importo pari ad Euro 11.000 trattenuti dal N. a titolo di acconto.

Il Tribunale di Velletri rigettò la domanda del N. ritenendo congrua la cifra di 11.000,00 Euro.

2. La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 413 del 4 maggio 2012 ha dichiarato improcedibile il ricorso in quanto l’atto di appello era stato notificato, a mezzo posta, oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 453 c.p.c..

3. Avverso tale decisione, N.G. propone ricorso in Cassazione sulla base di un motivo.

3.1. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo ed unico motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 453 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Lamenta che la Corte d’Appello ha erroneamente interpretato il dettato normativo di cui all’art. 435 c.p.c., dichiarando l’improcedibilità dell’appello seppur ritualmente presentato in cancelleria nei termini di legge e notificato agli appellati nel rispetto dei termini a comparire. Il motivo è fondato. E’ oramai principio consolidato di questa Corte che nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante dall’art. 435 c.p.c., comma 2, per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, sempre che, come precisato dalla Corte Cost., ord. n. 60 del 2010, resti garantito all’appellato uno spatium deliberandi non inferiore a quello legale prima dell’udienza di discussione affinchè questi possa approntare le sue difese, e purchè non vi sia incidenza alcuna del comportamento della parte, in mancanza di differimento dell’udienza, sulla ragionevole durata del processo (Cass. n. 3959/2016; Cass. n. 8007/2014; Cass. n. 23426/2013; Cass. 19818/2013; Cass. n. 8685 /2012).

5. Pertanto la Corte cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

PQM

la Corte cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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