Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20734 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 20/07/2021), n.20734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11052/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

D.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Sicilia, Sez. Staccata di Catania, n. 254/34/2016, pronunciata l’11

novembre 2015 e depositata il 22 gennaio 2016, notificata;

Lette le conclusioni scritte del Sost. Procuratore Generale De

Matteis Stanislao che ha chiesto dichiararsi il ricorso

inammissibile e, in subordine, il rigetto;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021

dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. In via pregiudiziale di rito deve rilevarsi il mancato deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione.

2. L’esame del fascicolo d’ufficio conferma non esservi prova dell’avvenuta perfezionata notifica, peraltro non sanata dalla costituzione del contribuente notificando che è rimasto intimato.

3. In difetto della prova della sua notifica, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, come correttamente concluso dal Procuratore generale. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese, in assenza di attività difensiva del contribuente rimasto intimato.

4. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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