Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20734 del 01/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 20734 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso 24459-2009 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
2014
2176

difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, SERGIO
PREDEN, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BALZANI DOMENICO C.F, BLZDNC38T11I310C, elettivamente

Data pubblicazione: 01/10/2014

domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2,

presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

215/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega PREDEN
SERGIO;
udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di BOLOGNA, depositata il 14/05/2009 R.G.N. 563/2005;

Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro
Pubblica udienza del 17 giugno 2014
n. 18 del ruolo – R.G. n. 24459/2009
Presidente Stile – Relatore Amendola

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 maggio 2009 la Corte di Appello d Bologna, in

riforma della pronuncia del giudice di primo grado, accoglieva la domanda di
Domenico Balzani e dichiarava il suo diritto ad usufruire dei benefici di cui
all’art. 13, co. 8, 1. n. 257 del 1992 e successive modifiche e integrazioni,
condannando l’Inps ad applicare l’accredito contributivo determinato
moltiplicando per il coefficiente 1,5 il periodo lavorativo dal 29/1/63 al
6/7/76.
La Corte territoriale, sulla base dell’istruttoria svolta, anche a mezzo di
consulenza tecnica d’ufficio espletata in grado d’appello, ha ritenuto
accertato che il Balzani, nell’indicato periodo ultradecennale, quale operaio
addetto al reparto filatura di un’azienda produttrice di filati sintetici, era
stato esposto all’amianto in misura superiore al cd. valore soglia di cui alla
legislazione di prevenzione contenuta nel d. lgs. n. 277 del 1991.
Avverso tale pronuncia, l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione
fondato su di un unico motivo. L’intimato ha resistito con controricorso,
illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.— Con l’unico motivo l’Istituto denuncia insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, co.
1, n. 5, c.p.c.
Avuto riguardo alla consulenza tecnica d’ufficio espletata in grado
d’appello ed ai successivi chiarimenti resi dal perito l’Inps evidenzia che
questi, pur stimando l’esposizione patita dal Balzani come “sicuramente
possibile e probabilmente superiore al livello di 100 fibre litro”, ha tuttavia
valutato tale livello probabilistico di “significatività contenuta”, nella misura

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i

Pagina

1.

Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro
del 51/54%, quindi lontano da quell’elevato grado di probabilità in base al
quale possa dirsi raggiunta la prova dell’esposizione qualificata all’amianto.
2.— La doglianza è fondata, per le ragioni già esposte da questa Corte in
analoga controversia (v. Cass. n. 4579 del 2012).

cui all’art. 13, co. 8, 1. n. 257 del 1992 e successive modifiche e integrazioni,
non si identifica con la mera durata ultradecennale di una attività lavorativa
svolta in un luogo di lavoro in cui sia presente l’amianto, bensì con
l’esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa dell’inspirazioneper oltre un decennio- di fibre di amianto presenti in quel luogo in quantità
superiore ai valori limite prescritti dalla normativa di prevenzione del d. lgs.
n. 277 del 1991.
Ne consegue che l’accertamento giudiziale della semplice durata di
quell’attività, senza accertamento del rischio effettivo e, quindi, senza
l’apprezzamento di una esposizione “qualificata” non costituisce, di per sé,
ragione di riconoscimento del diritto al beneficio contributivo.
Secondo questa Corte la prova, che grava sul lavoratore, dell’esposizione
all’amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge “deve essere
valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la
rilevanza della mera possibilità di una concentrazione di fibre qualificata,
questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità”
(in termini, Cass. n. 19456 del 2007; conformi: Cass. n. 10390 del 2009;
Cass. n. 4579/2012 cit.; di “rilevante grado di probabilità” parla Cass. n.
16119 del 2005 e Cass. n. 4898 del 2010 aggiunge che tale accertamento
deve essere effettuato per “ogni anno utile compreso nel periodo
ultradecennale”).
Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale, in difformità
dall’opinione espressa dal primo giudice, ha ritenuto raggiunta la prova
dell’esposizione qualificata richiamandosi alla consulenza tecnica di ufficio
espletata in grado di appello.

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Pacificamente il fatto costitutivo del diritto ad usufruire dei benefici di

Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro

La relazione peritale, riportata nella sentenza qui censurata, ha
specificato che “per il lavoratore in esame, Balzani Domenico, si considera
una esposizione sicuramente possibile e probabilmente superiore al livello
delle 100 fibre annuo su tutto il periodo considerato ma tale livello di
contenuta …”.
A seguito dei chiarimenti richiesti dalla Corte bolognese, il perito ha
ulteriormente specificato che “l’esposizione concretizzatasi in termini di
concentrazione ambientale stimata media, fibre/cc-ambiente, è pertanto
possibile e probabile … anche se tale probabilità positiva appare
quantificabile in termini di contenuta positiva significatività (51 -54%)”.
Orbene, la motivazione espressa dai giudici di appello in ordine
all’accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, mediante l’adesione alle
risultanze della consulenza tecnica citata, appare insufficiente atteso che
non spiega come un giudizio probabilistico di “contenuta significatività”,
stimato in poco più del 50%, possa tradursi in quel grado di “elevata
probabilità” che la giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata postula
come necessario.
3.— Le precedenti considerazioni conducono a ritenere fondato il
ricorso, sicché la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di
Appello di Firenze, che procederà ad una più approfondita e coerente verifica
dell’esistenza dell’esposizione qualificata al rischio amianto, suscettibile,
come tale, di rivalutazione contributiva. Il giudice di rinvio provvederà anche
sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q . M .
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 giugno 2014

Il Presidente

Il Consig ere estensore

probabilità, date le condizioni specifiche delineate, appare di significatività

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