Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20733 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 20/07/2021), n.20733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 496/2015 proposto da:

M.G., (C.F. (OMISSIS)), rapp.to e difeso per procura a

margine del ricorso dall’avv. Giuseppe Tinelli, e dall’avv. Maurizio

De Lorenzi, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in

Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 15;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma, alla v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 309/24/13 depositata il 19 novembre 2013 della

Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di

Lecce;

al quale è stato riunito il ricorso n. 498/2015 proposto da:

M.M.L., (C.F. (OMISSIS)), rapp.ta e difesa per procura a

margine del ricorso dall’avv. Giuseppe Tinelli, e dall’avv. Maurizio

De Lorenzi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in

Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 15;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma. alla v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 310/24/13 depositata il 19 novembre 2013 della

Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di

Lecce;

al quale è stato riunito il ricorso n. 499/2015 proposto da:

DELLE GROTTAGLIE Maria di Galaso, (C.F. (OMISSIS)), rapp.ta e difesa

per procura a margine del ricorso dall’avv. Giuseppe Tinelli, e

dall’avv. Maurizio De Lorenzi, elettivamente domiciliata presso lo

studio del primo in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 15;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma, alla v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 308/24/13 depositata il 19 novembre 2013 della

Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di

Lecce;

al quale è stato riunito il ricorso n. 500/2015 proposto da:

DELLE GROTTAGLIE Maria di Galaso, (C.F. (OMISSIS)),

M.M.L., (C.F. (OMISSIS)), M.G., (C.F. (OMISSIS)), nella

qualità di soci della cessata società AGRO ALIMENTI s.n.c., (C.F.

(OMISSIS)), rapp.ti e difesi per procura a margine del ricorso

dall’avv. Giuseppe Tinelli, e dall’avv. Maurizio De Lorenzi,

elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, alla

via delle Quattro Fontane n. 15;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma, alla v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 277/24/13 depositata il 5 novembre 2013 della

Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di

Lecce;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27 gennaio 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con le sentenze n. 209/24/2013, pronunciata nei confronti di M.G., n. 308/24/2013, nei confronti di Delle Grottaglie Maria di Galaso, n. 310/24/2013, nei confronti di M.M.L., e n. 277/24/2013 pronunciata nei confronti di tutti i predetti nella qualità di soci della cessata società Agro alimenti s.n.c., la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. distaccata di Lecce, respingeva gli appelli proposti avverso le pronunce con le quali la CTP di Brindisi aveva rigettato i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione ai fini Irpef 2003 il maggior reddito imponibile accertato nei confronti della società Agro Alimenti s.n.c., in ragione della quota di partecipazione di ciascuno dei ricorrenti.

Con tali pronunce, aventi un tenore sostanzialmente analogo, la CTR osservava che a carico della società ed a sostegno degli accertamenti erano emersi gravi precisi e concordanti elementi tali da far ritenere fondata e legittima la pretesa erariale, tanto più che le scritture contabili, distrutte e mai ripristinate, erano inattendibili ed avevano reso infedeli le dichiarazioni dei singoli soci; inoltre, le prove e le motivazioni addotte dall’Ufficio e dalla Guardia di Finanza non erano state confutate da prove valide ed efficaci, senza potersi trascurare, poi, l’apporto dell’Agecontrol, finalizzato all’accertamento di movimenti fittizi, dal quale era emerso che le operazioni intercorse tra le due società (la Agro Alimenti s.n.c. e la Cooperativa Sole di Puglia) erano state poste in essere al solo fine di incassare in maniera fraudolenta i contributi comunitari sull’olio d’oliva.

I quattro ricorsi per cassazione avverso le predette sentenze sono affidati a nove motivi sostanzialmente analoghi. L’Agenzia resiste mediante altrettanti controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Appare opportuno, per evidenti ragioni di connessione, disporre la riunione dei quattro procedimenti: quello rubricato al n.r.g. 500/2015 riguarda, infatti, l’impugnativa dell’avviso di accertamento avente ad oggetto il disconoscimento dei costi contabilizzati dalla contribuente società Agro Alimenti s.n.c.; gli altri tre (n.r.g. 496/2015, n.r.g. n. 498/2015 e n.r.g. 499/2015) hanno ad oggetto gli avvisi emessi ai fini Irpef nei confronti dei soci, per il maggior reddito da partecipazione accertato dall’Ufficio. I nove motivi posti a fondamento di ciascun ricorso sono analoghi ai corrispondenti motivi degli altri, sicché è possibile procedere ad una trattazione unica per ognuno dei nove mezzi.

2. Il primo motivo è rubricato: violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14 e 29, dell’art. 101 c.p.c., e dell’art. 111 Cost., comma 2, (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Con esso si deduce la violazione del principio del contraddittorio, in quanto il medesimo avviso di accertamento della Agro Alimenti era stato notificato, oltre che alla società, anche ai soci solidalmente responsabili D.G.M.d.G., M.M.L. e M.G. e, successivamente, trattandosi di società in nome collettivo, l’Ufficio aveva notificato ai predetti ulteriori avvisi di accertamento onde attribuire a ciascuno, in ragione delle rispettive quote, il conseguente reddito di partecipazione. Tutti gli avvisi erano stati impugnati con separati ricorsi innanzi alla CTP e poi sfociati in altrettante sentenze emesse all’esito di giudizi mai riuniti. Ciò premesso, secondo i ricorrenti, il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare e dichiarare d’ufficio l’esistenza di un litisconsorzio necessario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, annullando le sentenze di prime cure e rimettendo gli atti al primo giudice, in quanto la norma richiamata, identificando il presupposto per il litisconsorzio necessario nell’inscindibilità dell’oggetto del ricorso, si riferisce a quelle fattispecie in cui il petitum avanzato dal ricorrente coinvolge necessariamente più soggetti, come nel caso di specie, così da privare di effetti l’eventuale pronuncia emessa a contraddittorio non integro.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Come ammesso dagli stessi ricorrenti, infatti, contro tutti gli avvisi di accertamento vennero proposti autonomi e contemporanei ricorsi e tutte le conseguenti sentenze sono state impugnate dai contribuenti con “ricorsi depositati contestualmente al presente” (cfr. pag. 15 di ciascun ricorso); i procedimenti, come più volte precisato, sono stati iscritti ai nn. 496, 498, 499 e 500/2015 e la loro trattazione è stata fissata per la stessa udienza.

2.3. Trova pertanto applicazione il principio dettato da Cass. 18/02/2010, n. 3830 (da ultimo ribadito da Cass. 13/12/2017, n. 29843) secondo cui “Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio”.

2.4. Sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti sopra indicati, ed avendo questa Corte provveduto alla riunione dei ricorsi, non sussiste il vizio lamentato dai ricorrenti.

3. Con i motivi da 2 a 6 (che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente) i ricorrenti si dolgono, sotto vari profili, della mancanza, nel pvc, di qualsiasi riferimento, sia formale che sostanziale, allo Statuto del contribuente e, in particolare, della mancanza di qualsiasi informativa circa i diritti spettanti in sede di verifica ai sensi dello Statuto, art. 12, comma 2, nonché del mancato rispetto del principio del contraddittorio in fase di verifica e post verifica ai sensi della norma richiamata. La violazione di tale disposizione viene fatta valere dai ricorrenti sotto differenti profili: omessa pronuncia, con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 2, e dell’art. 24 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

3.1. Tali motivi sono infondati.

3.2. Quanto al principio del contraddittorio, i contribuenti ne lamentano in modo del tutto generico l’inosservanza, limitandosi ad invocare l’applicabilità dei corollari di cui all’art. 12, senza nemmeno precisare in modo specifico in quale omissione si sarebbe tradotta l’asserita violazione. In ogni caso, trova applicazione il principio enunciato da Cass. 29/07/2015, n. 16036, secondo il quale “In materia di garanzie del contribuente, la violazione del diritto di difesa, ed in particolare del diritto di essere sentiti, determina l’invalidità del provvedimento conclusivo solo se in mancanza di tale irregolarità il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso, come si desume dalle sentenze della Corte di giustizia del 3 luglio 2014 in C-129/13 e del 22 ottobre 2013 in C-276/12. (Principio applicato in relazione ad un accertamento induttivo originato dall’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, di cui è stata confermata la legittimità, nonostante l’omessa attivazione del contraddittorio preventivo, non avendo il ricorrente neppure prospettato un risultato diverso)”.

3.3. Quanto poi alla segnalata mancanza, nell’ambito del pvc, dell’informativa di cui allo Statuto del contribuente, art. 12, comma 2, trattasi di un precetto la cui violazione non determina alcuna sanzione, in assenza di esplicita previsione normativa (cfr., da ultimo, Cass. 29/05/2018, n. 13501).

4. Con il settimo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 4, e degli artt. 24 e 97 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): per poter considerare osservato il richiamato precetto, evidenziano i contribuenti, sarebbe necessario che il soggetto sottoposto alla verifica disponga di elementi sufficienti su cui fondare le proprie osservazioni, laddove, nel caso in esame, il sopralluogo, nel corso del quale era emersa la presunta fittizietà del punto vendita, non risultava verbalizzato in alcuno dei documenti conosciuti o conoscibili, né dal verbale della Guardia di Finanza, né in quello della Agecontrol.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Lo Statuto del contribuente, art. 12, comma 4, testualmente dispone che “Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica”.

4.3. Esaminando il motivo di ricorso, tuttavia, emerge chiaramente come i ricorrenti si dolgano non già della mancata verbalizzazione delle osservazioni e dei rilievi (attività imposta dalla norma invocata), ma di un diverso aspetto, concernente l’impossibilità di formulare le proprie osservazioni a causa delle carenze informative riguardo alle notizie di cui alla norma richiamata, comma 2, la cui omissione, come già osservato in relazione ai precedenti motivi, non determina alcuna invalidità.

5. L’ottavo motivo è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

6. Il nono motivo lamenta l’omessa pronuncia, con conseguente nullità delle sentenze, per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

6.1. Tali motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

6.2. I ricorrenti si dolgono della circostanza che l’Ufficio, avendo disconosciuto la deducibilità dei costi fittizi, non ritenendo veritiere le vendite di olio tra la cedente società cooperativa Sole di Puglia e la cessionaria Agro Alimenti s.n.c., avrebbe conseguentemente dovuto considerare fittizie anche le rivendite del medesimo olio successivamente effettuate dalla ricorrente Agro Alimenti.

6.3. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo, riguarda, tuttavia, un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr. tra le altre Cass. 06/09/2019, n. 22397 e Cass. 18/10/2018, n. 26305).

6.4. La circostanza che le rivendite di olio imputabili alla Agro Alimenti non vennero considerate fittizie dall’Ufficio (pur essendo state considerate tali le operazioni di acquisto del medesimo bene da parte della stessa società), ossia la circostanza della quale i ricorrenti lamentano l’omessa considerazione da parte del giudice di appello, lungi dall’integrare un fatto storico, principale (cioè un fatto modificativo, impeditivo o estintivo) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), introduce semmai una specifica questione di diritto che si assume pretermessa da parte della CTR e dunque esula del tutto dal perimetro del vizio denunciato.

6.5. La soluzione non muta nemmeno nella prospettiva dell’omessa pronuncia (diversamente invocata attraverso il nono motivo): i ricorrenti, infatti, non precisano se e come la pretesa ragione di illegittimità sia stata fatta effettivamente valere nel corso del giudizio di appello: essi riproducono, a riprova dell’avvenuta deduzione di tale eccezione in fase di gravame, un passo contenuto a pag. 7 del ricorso innanzi alla CTR, dove si deduceva la “illegittima modalità di determinazione del maggior reddito rammentando quanto sull’argomento espresso dallo stesso Ministero delle Finanze già nel lontano 1997 con la C.M. n. 271/E del 21/10/97”, ma non viene in alcun modo chiarito come tale doglianza possa essere realmente collegata allo specifico e diverso profilo introdotto in questa fase (riguardante, invece, la contraddizione insita nell’accertamento operato dall’Ufficio).

7. Le ragioni che precedono impongono il rigetto dei ricorsi. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, li rigetta. Pone a carico dei ricorrenti le spese dei giudizi di legittimità, liquidandole a carico di ciascuno in Euro 10.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ciascuno dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

 

 

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