Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20733 del 14/10/2016

Cassazione civile sez. III, 14/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15335/2014 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in AULLA, VIA RESISTENZA

83, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CRISTOFARI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUATTRO VENTI 64

C/0 ST. VIGORITA, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAGNAVACCA,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 696/2013 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il

26/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2002 il Tribunale di Massa, accogliendo il ricorso possessorio proposto da Z.E., con ordinanza possessoria 8.3.2002 ordinò T.M. la riduzione in pristino di una strada privata, sulla quale aveva eseguito opere che limitavano il diritto di passaggio di Z.E..

Il successivo giudizio sul merito si concluse con sentenza del Tribunale di Pontremoli 18.5.2005, la quale condannò T.M. alla rimozione delle suddette opere.

Infine la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 991 del 2011, rigettì il gravame proposto dalla soccombente.

2. Dopo la conclusione del suddetto giudizio, con ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., depositato il 15.4.2012, Z.E., dopo avere premesso che intendeva mettere in esecuzione l’ordinanza possessoria dell’8.3.2002 “e i successivi provvedimenti”, tra cui indicava anche le sentenze sul merito possessorio di primo e secondo grado, concluse chiedendo al Tribunale l’adozione “di tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni al fine di garantire il rispetto dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Pontremoli in data 8.3.2002 confermata dalla sentenza n. 60/05 dello stesso Tribunale”.

3. T.M., vistasi notificare il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, propose opposizione ex art. 617 c.p.c., dolendosi:

– della mancata notifica del titolo esecutivo;

– della mancata notifica del precetto;

– della sopravvenuta inefficacia del precetto notificato nel 2003;

– dell’omessa indicazione, nel ricorso, del titolo posto a fondamento dell’esecuzione.

4. Con sentenza 21.11.2013 il Tribunale di Massa dichiarò inammissibile l’opposizione.

Ritenne il Tribunale che il ricorrente aveva inteso mettere in esecuzione l’ordinanza possessoria del 2002, non la sentenza sul merito possessorio del 2005, e che l’attuazione dei provvedimenti possessori sommari non si attua con le forme del processo esecutivo, e di conseguenza non è consentita l’opposizione ex 617 c.p.c..

5. La sentenza del Tribunale è stata impugnata per cassazione da T.M., con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso Z.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1366 e 1367 c.c.; artt. 669 novies, 669 duodecies c.p.c.); sia il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Il ricorso, pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure.

1.2. Con una prima censura la ricorrente sostiene l’erroneità in iure della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, anche dopo la pronuncia con sentenza sul merito possessorio, l’ordinanza eventualmente pronunciata nella fase sommaria del giudizio possessorio non viene meno, conserva la sua efficacia e ne può essere chiesta l’attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c..

1.3. Con una seconda censura la ricorrente sostiene che in ogni caso il Tribunale ha erroneamente qualificato il ricorso proposto da Z.E. come ricorso ex 669 duodecies c.p.c..

In realtà quel ricorso andava qualificato come ricorso ex 612 c.p.c., con la conseguenza che rispetto ad esso era ammissibile l’opposizione ex 617 c.p.c..

1.4. Va esaminata per prima, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 2, la seconda censura. Se infatti, essa fosse infondata, l’opposizione che ha originato il presente giudizio sarebbe inammissibile, e resterebbero assorbiti gli altri profili di censura.

La suddetta censura è infondata.

Il Tribunale di Massa ha correttamente qualificato il ricorso proposto da Z.E. il 15.4.2012 come un ricorso per esecuzione di provvedimento cautelare, ex art. 669 duodecies c.p.c..

Infatti:

-) nell’epigrafe del ricorso, esso viene formalmente qualificato dal ricorrente come “istanza di attuazione di provvedimento cautelare ex art. 669 duodecies c.p.c.”;

-) il ricorso è stato proposto al giudice competente per territorio a dare attuazione al provvedimento cautelare;

-) nel corpo del ricorso si precisa che “sulla base del predetto titolo”, ovvero l’ordinanza possessoria dell’8.3.2002, Z.E. aveva “notificato atto di precetto per l’esecuzione dell’obbligo di fare”;

-) nelle conclusioni il ricorrente si rivolge al Tribunale di Massa “quale giudice emittente del provvedimento indicato”, ovvero l’ordinanza possessoria 8.3.2002.

Dinanzi a questi elementi letterali, unitariamente considerati, palese appare l’intenzione del ricorrente di dare esecuzione nelle forme di cui all’art. 669 duodecies c.p.c..

Stabilire poi se la scelta del ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., fosse giusta o sbagliata; se l’ordinanza possessoria venne travolta o no dalla pronuncia della sentenza sul merito possessorio, sono questioni irrilevanti in questa sede.

Qui si tratta di stabilire se il giudice dell’esecuzione abbia qualificato correttamente o meno il ricorso del 15.4.2012, e per quanto detto la risposta deve essere affermativa.

Da quanto esposto consegue che altrettanto correttamente il Tribunale di Massa ha giudicato inammissibile l’opposizione ex art. 612 c.p.c., in base al consolidato principio secondo cui l’esecuzione dei provvedimenti possessori sommari deve avvenire non in base alla disciplina stabilita negli artt. 612 – 614 c.p.c., ma con le regole per l’attuazione delle misure cautelari, e, in caso di contestazione relativa alle modalità di attuazione del provvedimento, deve essere proposto ricorso, ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento sommario (Sez. 3, Sentenza n. 6621 del 12/03/2008, Rv. 602618; Sez. 1, Sentenza n. 13666 del 17/09/2003, Rv. 566911).

2. La prima censura proposta col primo motivo di ricorso resta assorbita dal rigetto della seconda. Infatti eventuali contestazioni al diritto di procedere in executivis del creditore andavano formulate, per quanto appena detto, nelle forme di cui all’art. 669 duodecies c.p.c..

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 91 c.p.c.; D.M. 20 luglio 2012, n. 140, artt. 1, 2, 4, 5 e 11.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe liquidato le spese di lite in misura eccedente rispetto a quella massima consentita dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente muove dal presupposto che il valore della causa di opposizione all’esecuzione fosse di Euro 25.000, “trattandosi di reintegrazione nel possesso di una servitù di passo”.

Tuttavia il valore delle cause di opposizione all’esecuzione si determina in base alle norme generali sulla competenza per valore (Sez. 2, Sentenza n. 11429 del 19/11/1993, Rv. 484394); e dunque nel nostro caso in base all’art. 15 c.p.c., comma 1, in virtù del quale il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno, alla data della proposizione della domanda, per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

Nel caso di specie la ricorrente non indica quale sarebbe dovuto essere tale valore secondo in base al criterio suddetto, e ciò impedisce di verificare la fondatezza del ricorso.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) condanna T.M. alla rifusione in favore di Z.E. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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