Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20732 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 10/10/2011), n.20732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9777-2009 proposto da:

C.T. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, CORSO FRANCIA 225, presso l’avvocato BASTRENTAZ LUCA,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO depositato il

22/01/2009, n. 572/07 R.G.C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato D’IPPOLITO MICHELE, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. C.T. impugna con ricorso per cassazione affidato a tre motivi il decreto della Corte d’appello di Salerno, depositato il 22 gennaio 2009, che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione in relazione a procedura fallimentare aperta presso il Tribunale di Lametia Terme, nella quale aveva chiesto ammettersi allo stato passivo credito per spettanze professionali in relazione ad opera prestata in favore del fallito G.G. in epoca antecedente all’apertura della procedura, ha liquidato il solo danno non patrimoniale in Euro 6.000,00 con riguardo a segmento eccedente di sei anni la ragionevole durata. Il Ministero della giustizia intimato si è costituito con controricorso.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione del R.D. n. 267 del 1967, art. 93. Ascrive alla Corte d’appello errore di diritto consistito nell’aver computato la ragionevole durata della procedura fallimentare dalla data della domanda d’insinuazione del credito allo stato passivo, piuttosto che dalla data di deposito dell’istanza di liquidazione del compenso professionale indirizzata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lametia Terme. Quest’organo è deputato a liquidare il compenso professionale, ed il suo parere è assolutamente obbligatorio, si che non poteva essere surrogato, come erroneamente si afferma nel decreto impugnato, dalla produzione degli atti compiuti in espletamento del mandato, che avrebbe, potuto essere allegati” alla domanda d’insinuazione del credito.

Il quesito di diritto articolato in plurimi profili chiede: 1. – se fosse idonea la produzione degli atti relativi all’espletamento dell’attività professionale; 2. – se è consentita in ambito concorsuale l’autodeterminazione delle spettanze professionali; 3. – se la mancata specificazione del quantum avrebbe comportato il rigetto della domanda; 4. – se il parere del Consiglio dell’ordine sia indispensabile. Il Ministero replica per il rigetto della censura. Il motivo è privo di pregio. La censura ivi espressa, e per l’effetto il quesito di diritto, mirano all’affermazione della natura giurisdizionale della fase attribuita al Consiglio dell’ordine, avente invece sicura natura amministrativa e per l’effetto non computabile ai fini della ragionevole durata, che riguarda i soli procedimenti giurisdizionali, e decorre dal momento in cui si è instaurato il rapporto processuale nei confronti dell’istante. Tale momento, in caso di procedura fallimentare, laddove la domanda di equa riparazione provenga da un creditore, coincide con la data della domanda d’ammissione allo stato passivo e non può riferirsi a precedenti fasi che siano prive di carattere giudiziario.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1173 e 2043 c.c. per dolersi del rigetto della domanda di liquidazione del danno patrimoniale, escluso dalla Corte territoriale sull’assunto difetto del nesso causale tra il suo insorgere e la durata della procedura, laddove avrebbe potuto disporsene liquidazione equitativa.

Il conclusivo quesito di diritto chiede se: 1.- la definizione in tempo ragionevole della procedura avrebbe consentito di disporre della somma ammessa al passivo e per l’effetto di far fronte ad impegni non rispettati che hanno determinato l’insorgere di procedura esecutiva; 2.- se questa procedura comporti ulteriori esborsi; 3.-se l’ammissione al passivo determini aspettativa di diritto indennizzabile.

Il motivo è inammissibile. Il primo quesito è astratto e privo di collegamento con gli aspetti concreti della fattispecie. I restanti quesiti sono eccentrici rispetto al decisum che, come riferito, si fonda sull’assenza del nesso causale tra il danno dedotto e la durata della procedura.

Col terzo motivo si lamenta inadeguata liquidazione del quantum debeatur, che avrebbe dovuto essere conforme allo standard europeo di riferimento nel massimo, cioè di Euro 3.000,00 per ciascun anno di ritardo. Il quesito di diritto chiede se: 1.- il criterio adottato sia rispondente al caso particolare; 2.-. se il giudice sia libero di liquidare il danno non patrimoniale in modo autonomo; 3.- se il mancato introito della somma corrispondente all’importo del credito ammesso al passivo abbia creato ansia in rapporto alla pendenza dell’esecuzione intrapresa in suo danno.

Il motivo è infondato. Espone critica, e correlati quesiti di diritto, che evoca in senso assoluto e generico uno standard più favorevole rispetto a quello applicato dalla Corte territoriale che non si discosta affatto dal parametro medio europeo, ma lo ha applicato ragionevolmente.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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