Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20731 del 04/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 04/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.04/09/2017),  n. 20731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26328-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RENATO FUCINI 63, presso lo studio dell’avvocato CARLA MONTANARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPIETRO PIROZZI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7529/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/11/2010 R.G.N. 9542/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza pubblicata il 2.11.10 la Corte d’appello di Roma, in totale riforma della sentenza n. 18382/06 di rigetto emessa in primo grado dal Tribunale capitolino, dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato (per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002”) tra Poste Italiane S.p.A. e F.T., per il periodo 1.2.02 – 30.4.02, accertava la sussistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra le parti, con conseguente condanna della società a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle gli arretrati retributivi a far data dalla notifica del ricorso introduttivo di lite;

che per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a sette motivi;

che l’intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo denuncia erronea motivazione in ordine agli artt. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175,1375,2697,1427 e 1431 c.c. e art. 100 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale non ha ravvisato il mutuo consenso a non riattivare il rapporto di lavoro in fatti incompatibili con la volontà di mantenerlo in vita, come la prolungata inerzia della lavoratrice – protrattasi per circa tre anni dalla scadenza del termine – prima di agire in giudizio;

che il motivo è infondato, dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa S.C., ormai consolidata nello statuire che nel rapporto di lavoro a tempo determinato la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a far ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso (cfr., ex aliis, Cass. 15.11.2010 n. 23057; conf. Cass. 1.2.2010 n. 2279; cfr., ancora, Cass. n. 9583/2011, secondo cui grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze da cui ricavare la volontà chiara e certa delle parti far cessare definitivamente ogni rapporto di lavoro);

che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, e art. 4, comma 2, dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 1362 e ss. e 1325 e ss. c.c., per avere la Corte territoriale dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto de quo per mancanza di specificità della clausola giustificatrice.

che il motivo è infondato, atteso che, con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, questa Corte di legittimità (cfr., ex aliis, Cass. 1.2.2010 n. 2279) ha affermato che il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro di specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza 23.4.2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza 22.11.2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, riguardo sia al contenuto che alla sua portata spazio – temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè la loro immodificabilità nel corso del rapporto;

che l’onere di specificazione nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta all’imprenditore di fare ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate e che tale onere ha lo scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze ammesse dalla legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto;

che il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate, ma obiettive, con riferimento alle realtà in cui il contratto viene ad essere calato;

che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, con conclusione adeguatamente motivata e che resiste, pertanto, alle censure formulate dalla società ricorrente;

che il terzo e il quarto motivo denunciano erronea ed insufficiente motivazione in ordine al diniego della prova testimoniale chiesta dalla società per dimostrare la particolare incidenza dei processi di mobilità del personale anche sull’articolazione produttiva della società, nonchè sull’idoneità della compresenza, nel contratto, di più ragioni di apposizione del termine;

che tali due motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono infondati, poichè la ritenuta invalidità dell’enunciazione, nel contratto, della causale dell’apposizione del termine assorbe ogni altra rilevanza di prova testimoniale a riguardo;

che il quinto motivo prospetta violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, artt. 115,116,244 e 253 c.p.c., e art. 421 c.p.c., comma 2, per avere la sentenza invertito (a carico della ricorrente) l’onere della prova delle ragioni che legittimano l’eventuale proroga del contratto e rigettato l’istanza di prova testimoniale formulata dalla società per dimostrare la fondatezza della causale apposta al contratto a termine;

che il motivo è inconferente in quanto attiene a profili estranei alla ratio decidendi della gravata pronuncia, basata esclusivamente sulla mancanza di specificità della clausola giustificatrice, che rende a monte nulla l’apposizione del termine, a prescindere da successive attività processuali e dal loro esito;

che il sesto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 12 disp. prel. c.c., art. 115 c.p.c. e art. 1419 c.c., perchè, pur risultando la natura essenziale della clausola del termine, la Corte territoriale ha ritenuto comunque costituito un valido rapporto a tempo indeterminato senza rilevare la nullità dell’intero contratto;

che tale motivo è infondato: invero, quanto alla contestata conseguenza della conversione a tempo indeterminato del contratto a termine nullo concluso in violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (Cass. n. 7244/14) che tale norma ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria anche nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; ne deriva che, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative, e pur in assenza di una norma che ne sanzioni espressamente la mancanza, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, all’illegittimità del termine e alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola (pur se eventualmente dichiarata essenziale) e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (in tal senso v. altresì Cass. n. 4760/15 e Cass. n. 12985/08);

che il settimo e ultimo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,2094,2099 e 2697 c.c., nella parte in cui la gravata pronuncia non ha affermato che alla lavoratrice spettano le retribuzioni solo a decorrere dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e che comunque in tal caso andrebbe applicato lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32);

che tale motivo è fondato nella parte in cui invoca l’applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, (il che assorbe ogni ulteriore censura in esso contenuta), dovendosi a riguardo seguire la sentenza n. 21691/16 delle S.U. di questa S.C., che ha statuito che una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può riguardare anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattivamente applicabili anche ai giudizi in corso (come l’art. 32 cit.: cfr., per tutte, Cass. n. 6735/14), atteso che il ricorso per cassazione ha ad oggetto non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico;

che, dunque, ben può chiedersi l’applicazione anche in sede di legittimità dello ius superveniens intervenuto, come nel caso di specie, dopo la sentenza impugnata e prima della proposizione del ricorso per cassazione, con l’unico limite, non verificatosi nel caso di specie, di intervenuto passaggio in giudicato della statuizione relativa alle conseguenze economiche dell’accertata nullità della clausola di apposizione del termine (passaggio in giudicato da escludersi al momento del ricorso per cassazione, essendo ancora sub iudice la questione relativa alla validità del termine);

che, in conclusione, accolto nei sensi di cui sopra il settimo e ultimo motivo e disattesi tutti gli altri, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierno intimato ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461/15), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa dell’illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr., per tutte, Cass. n. 3062/16).

PQM

 

accoglie l’ultimo motivo nei sensi di cui in motivazione, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA