Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20730 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 20/07/2021), n.20730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 37986-2019 proposto da:

D.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA

GUBBIO 31, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA BORZACCHIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE TRUPPI;

– ricorrente –

contro

VODAFONE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA GIUSTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO TOFACCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO

AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 566 del 3 gennaio 2012, in accoglimento dell’appello proposto da D.A.C. nei confronti della Vodafone Italia Spa, dichiarò l’illegittimità sia del trasferimento del lavoratore disposto dalla società da (OMISSIS) a (OMISSIS) sia del conseguente licenziamento intimato in data (OMISSIS), ordinando la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte o in altre equivalenti;

2. Vodafone, in esecuzione del comando giudiziale, ripristinò il rapporto di lavoro con il D.A. presso la sede di (OMISSIS) a decorrere dal (OMISSIS);

3. con ricorso ex art. 414 c.p.c., il D.A. convenne innanzi al Tribunale di Pescara la società Vodafone per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare inefficace, nullo, comunque illegittimo l’impugnato “trasferimento” del ricorrente presso la sede della società convenuta in (OMISSIS), anche previo accertamento e declaratoria, eventualmente pure in via incidentale, della mancata ottemperanza alla sentenza n. 566/2011 della Corte d’Appello di Potenza nonché dell’intervenuto demansionamento nella sede di destinazione del lavoratore; 2) per l’effetto, ordinare alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni già svolte o in mansioni equivalenti presso la sede di (OMISSIS); 3) in via subordinata, nell’eventualità che l’adito giudice avesse respinto le ragioni di invalidità del trasferimento, accertato e dichiarato l’intervenuto demansionamento (presso la sede di (OMISSIS)), dichiarare il diritto del ricorrente all’assegnazione alle mansioni da ultimo espletate nella sede di provenienza ((OMISSIS)) o in mansioni equipollenti ed ordinare alla società convenuta di provvedere immediatamente a detta assegnazione;

4. nelle more di tale giudizio, con sentenza del 30 novembre 2017, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di (OMISSIS) che aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento e del conseguente licenziamento del D.A.;

5. con sentenza del 6 giugno 2019, la Corte d’Appello di L’Aquila, in “parziale riforma” della pronuncia del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, ha dichiarato “il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di D.A.C.”;

6. i giudici d’appello – in sintesi – hanno considerato che, con la Cassazione della sentenza della Corte d’Appello di (OMISSIS), era venuto meno “l’interesse dell’appellante ad ottenere una pronuncia (anche solo di accertamento)” che dichiarasse “la legittimità o meno delle modalità di attuazione della reintegra adottate dalla società appellata stante che una pronuncia sul punto non può prescindere dalla reintegrazione come disposta dalla sentenza, poi cassata, stante che la legittimità del primo trasferimento presso la sede di Pozzuoli e il successivo licenziamento sono tuttora sub judice”; secondo la Corte distrettuale pertanto “deve pronunciarsi sentenza di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’appellante con riguardo alle domande di accertamento della illegittimità del trasferimento presso la sede di (OMISSIS) e dell’intervenuto demansionamento con riassegnazioni delle mansioni da ultimo espletate nella sede di provenienza ovvero equivalenti (sia pure espunte delle correlate richieste reintegratorie) indipendentemente dall’originaria fondatezza o meno di dette domande”;

7. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso la società intimata;

8. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale; parte ricorrente ha formulato istanza di riunione con altro giudizio pendente e la società ha comunicato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., e dell’art. 100 c.p.c.; lamenta che la Corte distrettuale abbia negato la persistenza di un interesse ad agire rispetto all’azione di accertamento della illegittimità del trasferimento e del demansionamento subito presso la sede di (OMISSIS), nel periodo in cui vi era stato un effettivo ripristino del rapporto di lavoro in seguito all’ordine giudiziale, rispetto al quale non produceva effetto caducatorio il successivo annullamento del licenziamento e della reintegrazione; deduce che l’interesse ad ottenere la pronuncia tendente a rimuovere uno stato di incertezza, anche dopo la sopravvenienza in corso di causa, era riconoscibile anche sulla, base della esplicita riserva, formulata sin dall’atto introduttivo del giudizio, di proporre “azione, nei confronti della società datrice, anche di natura risarcitoria, conseguente pure alle domande (e relative pronunce) qui avanzate”;

2. il procuratore del D.A. ha poi comunicato “che è pendente tra le stesse parti altro giudizio innanzi alla Suprema Corte avente R.G. n. 27369/2020”, il quale oltre ad essere connesso soggettivamente, presenta una connessione “anche sotto il profilo oggettivo (parzialmente), traendo origine i giudizi da medesima vicenda lavorativa”;

3. il Collegio, in ragione della esistenza di ragioni di connessione tra i due procedimenti, entrambi pendenti dinanzi a questa Corte (cfr. Cass. n. 26144 del 2020; Cass. n. 10754 del 2020) e al fine di consentire la valutazione in ordine all’istanza di riunione o di trattazione congiunta, reputa opportuno disporre la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro.

PQM

La Corte dispone la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro per la valutazione in ordine alla eventuale trattazione congiunta o riunione col proc. RG. n. 27369/2020.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

 

 

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