Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20730 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/10/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25905/2013 proposto da:

S.G., (OMISSIS) nella sua qualità di titolare

dell’omonima ditta ottica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

VENTUNO APRILE, 34, presso lo studio dell’avvocato JUAN CARLOS

GENTILE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO NICCOLINI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

nonchè da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA in persona del Procuratore Speciale Dott.

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARINO COTTI giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

e contro

S.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 439/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato ALDO NICCOLINI;

udito l’Avvocato AMELIA LOTTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2000 S.G. convenne dinanzi al Tribunale di Cagliari la società Nuova Tirrena s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Groupama s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Groupama”), esponendo che:

-) aveva stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione contro il rischio di danni da allagamento;

-) il (OMISSIS) un violento nubifragio si era abbattuto sul Comune di (OMISSIS), dove si trovava l’immobile assicurato;

-) l’acqua piovana, penetrando attraverso i serramenti, aveva allagato i locali dove svolgeva la sua attività d’impresa;

-) l’assicuratore non aveva adempiuto l’obbligo di pagargli l’indennizzo. Concluse pertanto chiedendo la condanna della Groupama al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto.

2. La Groupama si costituì e negò che l’evento verificatosi rientrasse tra quelli previsti dal contratto, e di conseguenza negò che il sinistro fosse indennizzabile.

3. Con sentenza 21.8.2007 n. 2221 il Tribunale di Cagliari rigettò la domanda, sul presupposto che:

(a) il rischio assicurato fosse solo quello di allagamento causato da acqua penetrata attraverso brecce o rotture dei serramenti;

(b) nel caso di specie non risultava che l’acqua fosse penetrata attraverso brecce o rotture;

(c) ergo, il sinistro non era indennizzabile.

4. La sentenza venne appellata dal soccombente.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza 27.9.2012 n. 439, rigettò il gravame.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.G., con ricorso fondato su due motivi.

La Groupama ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello, ritenendo che fosse coperto il solo rischio di allagamento causato da acqua penetrata attraverso rotture dei serramenti, avrebbe violato gli artt. 1362 e 1363 c.c..

Spiega il ricorrente che l’art. 1 delle condizioni generali di contratto (trascritto alla p. 11 del ricorso) prevedeva l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare i danni causati da eventi atmosferici e quelli da “bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi” atmosferici.

Questa clausola, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta interpretare nel senso che la copertura assicurativa valesse per qualsiasi danno da bagnamento causato da piogge di tale violenza da “eludere la protezione assicurata dal tetto, pareti o serramenti” (così il ricorso, p. 13). Che poi l’acqua fosse penetrata attraverso le fessure dei serramenti, piuttosto che attraverso brecce o lesioni od in altro modo, era circostanza irrilevante ai fini del sorgere del diritto all’indennizzo.

La tesi del ricorrente, in sostanza, è che la Corte d’appello avrebbe dunque adottato una interpretazione erroneamente restrittiva dell’area dei rischi indennizzabili.

1.2. Il motivo è infondato.

Va premesso che l’interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità quando siano state violate le regole legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., ma tale violazione non può dirsi sussistente sol perchè il testo contrattuale consentiva in teoria altre e diverse interpretazioni.

L’interpretazione del contratto prescelta dal giudice di merito può condurre dunque alla cassazione della sentenza impugnata quando sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni.

Nel caso di specie, l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello non solo non viola i precetti nè dell’art. 1362, nè dell’art. 1363 c.c., ma era anzi l’unica consentita dal testo del contratto.

Il contratto stipulato tra la Groupama e S.G. delimitava causalmente il rischio assicurato prevedendo che fossero coperti:

(a) i danni causati da pioggia, senza ulteriori specificazioni;

(b) i danni da bagnamento all’interno del fabbricato, se provocati da acqua penetrata attraverso brecce causate dall’acqua stessa.

Si tratta d’una clausola risalente e diffusa nei contratti di assicurazione contro i danni da spargimento di acqua, la quale delimita due aree concentriche di indennizzabilità:

-) i danni alle parti esterne dell’immobile, che sono indennizzabili sempre e comunque;

-) i danni agli interni dell’immobile, che sono indennizzabili solo se l’acqua è penetrata attraverso aperture da essa stessa prodotte.

La clausola ha tradizionalmente lo scopo di responsabilizzare l’assicurato, per evitare che questi possa pretendere l’indennizzo – ad esempio – per allagamenti causati da acqua penetrata attraverso porte o finestre lasciate incautamente aperte.

La Corte d’appello dunque non ha violato l’art. 1362 c.c., perchè all’espressione “danni causati dalla caduta di pioggia attraverso brecce provocate dalla violenza deli eventi (atmosferici)” non poteva attribuirsi altro senso che quello indicato dal giudice di merito.

Nè può dirsi violato l’art. 1363 c.c., giacchè l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello non collide con alcuna altra clausola contrattuale.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 1370 c.c.. Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 1370 c.c., perchè la clausola in contestazione, in quanto unilateralmente predisposta, si sarebbe dovuta interpretare in senso sfavorevole alla Groupama.

2.2. Il motivo è manifestamente infondato.

La regola ermeneutica di cui all’art. 1370 c.c., presuppone l’ambiguità del testo contrattuale. Nel nostro caso invece, per quanto già detto, la clausola di cui si discorre non presentava alcuna ambiguità: a meno di non volere ritenere “ambigue” tutte le clausole che adottino una sintassi appena meno che elementare.

3. Il ricorso incidentale della Groupama.

3.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Groupama lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, di avere eccepito in primo grado la decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1892 c.c., per avere reso in sede precontrattuale dichiarazioni reticenti sul rischio; che tale eccezione era stata rigettata dal Tribunale, che sul punto aveva proposto appello incidentale, e che l’appello incidentale non era stato esaminato dalla Corte d’appello.

3.2. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse: infatti, essendosi stabilita l’insussistenza del diritto dell’assicurato all’indennizzo, nessun vantaggio trarrebbe la Groupama da un eventuale accoglimento della sua eccezione di reticenza precontrattuale, ex art. 1892 c.c..

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso principale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna S.G. alla rifusione in favore di Groupama s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.600, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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