Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2073 del 29/01/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2073 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 12016 del ruolo generale
dell’anno 2015, proposto
da
GAETANO Armando (C.F.: GTN RND 48P21 F888L)
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,
dall’avvocato Aldo Perna (C.F.: PRN LDA 44C18 L375E)
-ricorrente – controricorrente in via incidentalenei confronti di

Xe.ZX

AZZARITI Domenico (C.F.: ZZR DNC 49R23 D2180)
AZZARITI Maria Rosa (C.F.: ZZR MRS 76R54 M208T)
AZZARITI Daniela (C.F.: ZZR DNL 78R57 M208Z)
AZZARITI Antonio (C.F.: ZZR NTN 84E11 M2083)
GULLO Domenico (C.F.: GLL DNC 56E20 D218K)
GULLO Giovambattista(C.F.: GLI GMB 60D09 D218W)
rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato Eugenio Venturi (C.F.: VNT GNE 56B11
10931)
-controricorrenti – ricorrenti in via incidentalenonché
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE — A.S.P. DI CATANZARO (P.I.: 02865540799), in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso, giusta procura speciale depositata in
atti, dall’avvocato Angelo Grandinetti (C.F.: GRN NGL 49S18
F888K)
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Curz.

Data pubblicazione: 29/01/2018

-controricorrente al ricorso incidentaleper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ca-

tanzaro n. 917/2014, depositata in data 16 giugno 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in
data 12 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge-

ricorso principale, per l’inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale degli Azzariti e dei Gullo, e per il rigetto degli
altri motivi del medesimo ricorso incidentale;
l’avvocato Andrea Colletti, per delega dell’avvocato Aldo Perna, per il Gaetano;
l’avvocato Piero Enrico Turetta, per delega dell’avvocato Eugenio Venturi, per gli Azzariti e i Gullo;
l’avvocato Angelo Grandinetti, per la A.S.P. di Catanzaro.
Fatti di causa

Domenico, Antonio, Maria Rosa e Daniela Azzariti, Domenico e
Giovambattista Gullo, nonché Maria Rosa Gallo, hanno agito in
giudizio nei confronti di Armando Gaetano e della A.S.L. n. 6
di Lamezia Terme per ottenere il risarcimento dei danni subiti
in conseguenza del decesso della congiunta Anna Gullo, che
assumono avvenuto in conseguenza di trattamenti sanitari inadeguati a questa praticati dal Gaetano, medico in servizio
presso l’Ospedale Civile di Lannezia Terme.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Lamezia Terme.
Hanno proposto appello la A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme e il
Gaetano.
Il giudizio di secondo grado, in seguito al decesso dell’attrice
Maria Rosa Gallo, è stato dichiarato interrotto ed è stato riassunto dalla A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza non definitiva
n. 1307/2011, depositata in data 29 dicembre 2011, ha riget-

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nerale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto del

tato le eccezioni preliminari di nullità della riassunzione e di
estinzione del giudizio di secondo grado, nonché di inammissibilità dell’appello della A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme.
Successivamente, in parziale riforma della decisione di primo
grado, con la sentenza definitiva n. 917/2014, confermando la
sussistenza della responsabilità del medico e dell’azienda sanitaria, ha rideterminato gli importi riconosciuti agli attori a tito-

Ricorre Armando Gaetano, sulla base di cinque motivi.
Resistono con controricorso Domenico, Antonio, Maria Rosa e
Daniela Azzariti, nonché Domenico e Giovambattista Gullo
(questi ultimi anche quali eredi di Maria Rosa Gallo, nelle more deceduta), proponendo a loro volta ricorso incidentale fondato su due motivi, al quale resistono con distinti controricorsi
il Gaetano e la A.S.P. di Catanzaro.
Resiste altresì con distinto controricorso la A.S.P. di Catanzaro
(subentrata alla A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme).
Ragioni della decisione
1. Ricorso principale
1.1 Con il primo motivo del ricorso principale, il Gaetano denunzia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40; 41 I°
e III° comma c.p. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.».
Con il secondo motivo denunzia «violazione degli artt. 61, 115
e 116 cpc in relazione all’art. 360, I comma, n. 5 stesso codice per irriducibile contrasto tra affermazioni, tra loro, inconciliabili. Acritica adesione alla CTU ed omesso apprezzamento
delle osservazioni mosse, alla C. T. U., dal consulente di parte
del Dott. Gaetano».
I primi due motivi del ricorso principale, che hanno ad oggetto
il nesso di causa tra la condotta del medico convenuto Armando Gaetano (manovra di incannulazione) e la perforazione atriale subita dalla paziente Anna Gullo (nel trattamento della
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lo risarcitorio.

quale è subentrata la pancreatite che ne ha poi determinato il
decesso), sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Secondo il ricorrente, l’accertamento del suddetto nesso causale sarebbe avvenuto in violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e
2697 c.c., sulla base di meri indizi non significativi in tema di

scientifiche probabilistiche.
Al contrario, i giudici di merito hanno addirittura ritenuto, in
fatto, tale nesso positivamente accertato (e non soltanto “più
probabile che non”, come pure sarebbe stato sufficiente: cfr.
pag. 14 sentenza), sulla base della corretta valutazione di una
serie di elementi probatori e soprattutto delle risultanze delle
consulenze tecniche di ufficio espletate nel corso del giudizio,
che ne avevano tutte affermato la sussistenza.
L’accertamento è stato operato in conformità alle disposizioni
di legge in materia (artt. 40 e 41 c.p.; art. 1223 c.c., norme
rispettivamente volte a disciplinare la causalità materiale la
causalità giuridica), e non vi è stata alcuna alterazione degli
oneri probatori gravanti sulle parti.
La corte di appello ha preso in considerazione e correttamente
valutato le prove orali e documentali acquisite. Ha in particolare osservato che la diagnosi di perforazione atriale conseguente al posizionamento del catetere da parte del Gaetano
era stata formulata immediatamente, come risultava dalla documentazione clinica, era stata confermata dai consulenti tecnici di ufficio, ed era anche ulteriormente avvalorata (a conferma peraltro di una conclusione in fatto già raggiunta) dalle
dichiarazioni del convenuto che avevano accompagnato le sue
offerte transattive, e dalla avvenuta applicazione della pena
su sua richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in sede penale (la
cui valutazione è sempre ammessa in sede civile, secondo la
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responsabilità medica, invece che in base a corrette leggi

giurisprudenza di questa Corte: Cass., Sez. U, Sentenza n.
5756 del 12/04/2012, Rv. 622044 – 01, che esprime un principio di diritto applicabile incondizionatamente, a prescindere
dall’epoca della decisione, diversamente da quanto pretenderebbe parte ricorrente).
Inoltre, prendendo espressamente in considerazione le difese
del Gaetano e della ASL sul punto, la corte territoriale ha e-

surabile nella presente sede) che la perforazione atriale potesse essere stata causata da spostamenti del catetere già inserito, determinati dalla vestizione e dal posizionamento sulla sedia a rotelle della paziente (osservando in proposito che la
perforazione riscontrata nel corso della successiva operazione
chirurgica era di forma e dimensioni compatibili solo con quelli
della guida metallica per l’inserimento del catetere, e non con
quelli del catetere stesso). Ha poi aggiunto (solo ad abundantiam, essendo stata comunque ritenuta già dimostrata la riconducibilità della perforazione alla guida metallica e non al
catetere) che comunque sarebbe stato compito
dell’anestesista verificare il corretto posizionamento del catetere e che non si verificassero movimenti inconsulti potenzialmente pericolosi.
Non sussiste infine alcuna contraddittorietà nella suddetta motivazione sul nesso di causa, per inconciliabilità tra affermazioni contrastanti.
Secondo il ricorrente, nella sentenza si darebbe atto che il
consulente tecnico di ufficio dr. Ricci aveva affermato che la
manovra di incannulazione era stata eseguita correttamente,
secondo i protocolli medici, e ciò contrasterebbe logicamente
con l’affermazione della sussistenza del nesso di causa tra la
stessa e la perforazione atriale.
In realtà le conclusioni del consulente sulla correttezza della
manovra eseguita dal medico sono state motivatamente disatRic. n. 12016/2015 – Sez. 3 – Ud. 12 dicembre 2017 – Sentenza – Pagina 5 di 12

scluso, in base a motivazione adeguata (e come tale non cen-

tese dai giudici di merito. In ogni caso, anche laddove si potesse ritenere correttamente eseguita la predetta manovra,
secondo i protocolli medici operativi, ciò non escluderebbe che
la perforazione possa essere stata comunque da essa causata
(trattandosi di una possibile complicanza dell’intervento, anche se correttamente eseguito). In altri termini, anche la eventuale correttezza della manovra tecnica praticata dal Gae-

piano logico, il nesso di causa tra essa e la perforazione atriale, e potrebbe al più avere rilievo esclusivamente sul diverso
piano della colpa (in relazione al quale non risultano però formulate nel ricorso specifiche censure).
Va pertanto esclusa la contraddizione logica prospettata dal
ricorrente.
In definitiva, il giudizio sul nesso eziologico in contestazione è
stato operato in sede di merito in modo del tutto conforme alle disposizioni normative, e ad esso la corte di appello è pervenuta in base ad accertamenti di fatto fondati sulla corretta
valutazione del materiale istruttorio e adeguatamente motivati, come tali non sindacabili nella presente sede.
Le censure contenute nei motivi di ricorso in esame, anche
nella parte in cui risultano rubricate come denunzia di violazione di legge, si risolvono in sostanza nella contestazione di
accertamenti di fatto incensurabilmente svolti dai giudici di
merito, mirando ad ottenere una nuova e diversa valutazione
delle prove, il che non è possibile in sede di legittimità.
1.2 Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia «Violazione degli artt. 111 Costituzione e 132 n. 4 C.D.C. in relazione all’art. 360, I comma, n. 5, c.p.c. – Omesso esame circa
fatti decisivi del giudizio – Mancanza assoluta di motivazione
e/o motivazione apparente».

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tano non escluderebbe in alcun modo e sotto alcun profilo, sul

Con il quarto motivo del ricorso principale si denunzia «Violazione degli artt. 41, II comma, c.p.c. e 27 Cost. in relazione
all’art. 360, I comma, n. 3 cpc».
Anche il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale hanno
ad oggetto il nesso di causa tra la condotta del medico convenuto e la morte della paziente (questa volta però sotto il profilo dell’incidenza eziologica degli interventi successivi alla per-

rie). Essendo connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati
Si tratta ancora una volta di contestazioni relative ad incensurabili accertamenti di fatto, ed il ricorrente non indica neanche
specificamente gli atti processuali e i termini esatti in cui aveva sollevato le relative questioni nel giudizio di merito.
In ogni caso la corte di appello, sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche di ufficio espletate, ha ritenuto corretta
l’esecuzione degli interventi chirurgici cui venne sottoposta la
Gullo successivamente alla perforazione atriale causata dal
Gaetano, adeguatamente motivando il suo convincimento in
fatto.
E del resto, le stesse complicanze dei trattamenti chirurgici
necessari per porre rimedio alla perforazione atriale causata
alla Gullo dal Gaetano non potrebbero ritenersi, a giudizio della corte di appello, tali da elidere il nesso di causa tra la condotta del primo ed il successivo decesso della seconda, in
quanto non potrebbero ritenersi cause di per sé sole sufficienti
del decesso, trattandosi di operazioni chirurgiche complesse,
alle quali la stessa paziente era arrivata già in condizioni critiche a causa della originaria perforazione atriale, ed in relazione alle quali non erano emersi errori di gravità tale da potersi
ritenere causa esclusiva del decesso.

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forazione, e delle carenze organizzative delle strutture sanita-

La pronuncia, sotto questo aspetto, risulta del tutto conforme
in diritto ai principi enunciati da questa Corte con riguardo alle
cause concorrenti del danno (cfr., Cass., Sez. 3, Sentenza n.
7507 del 04/06/2001, Rv. 547207 – 01; Sez. 1, Sentenza n.
13272 del 07/06/2006, Rv. 589668 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
17397 del 08/08/2007, Rv. 598610 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
6041 del 12/03/2010, Rv. 612075 – 01; Sez. 3, Sentenza n.

Le stesse disfunzioni organizzative delle strutture sanitarie sono state valutate e ritenute concause non assorbenti della
morte della Gullo, come tali non idonee ad escludere la responsabilità del Gaetano, sulla base di adeguata motivazione.
Anche le censure contenute nei motivi di ricorso in esame si
risolvono dunque nella contestazione di accertamenti di fatto
incensurabilmente svolti dai giudici di merito e mirano ad ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove non consentita in sede di legittimità.
1.3 Con il quinto motivo del ricorso principale si denunzia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 in relazione
all’art. 360 I comma, n. 3 cpc. Erroneo riconoscimento del
danno non patrimoniale, iure proprio, ai prossimi congiunti
non conviventi».
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il risarcimento del
danno da lesione del rapporto parentale in favore dei congiunti non richiede necessariamente la dimostrazione di un rapporto di convivenza con la vittima (Cass., Sez. 3 – , Sentenza n.
21230 del 20/10/2016, Rv. 642944 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
12146 del 14/06/2016, Rv. 640287 – 01).
2. Ricorso incidentale Azzariti e Gullo
2.1 Con il primo motivo del loro ricorso incidentale, rivolto nei
confronti della sentenza non definitiva n. 1307/2011, gli Azzariti e i Gullo denunziano «violazione e/o falsa applicazione
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18899 del 24/09/2015, Rv. 636669 – 01).

dell’art. 300 c.p.c. e in relazione all’art. 360 comma I n. 3. Vi-

olazione

dell’art. 7 della Leige Regionale n° 9 del

dell’11.5.2007 in relazione all’art. 360 comma I n. 5 c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio».

Il motivo è inammissibile.
La sentenza emessa dalla corte di appello nel 2011 va qualificata come sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 279 c.p.c.

con l’emissione di distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa).
Ai sensi dell’art. 340 c.p.c., per la sua impugnazione unitamente a quella definitiva, sarebbe stata necessaria la proposizione di una riserva di impugnazione differita nel termine per
appellare (e in ogni caso non oltre la prima udienza davanti
all’istruttore successiva alla sua comunicazione).
I ricorrenti neanche allegano di avere proposto tale riserva di
impugnazione differita, il che determina l’inammissibilità della
relativa censura.
2.2 Con il secondo motivo del loro ricorso incidentale, rivolto
nei confronti della sentenza definitiva n. 917/2014, gli Azzariti
e i Gullo denunziano «violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 2, 32 della Costituzione e dell’art. 1223 e 2059 cod. civ.

in relazione all’art. 360 comma I n. 3».
Il motivo, avente ad oggetto il cd. danno iure hereditatis, è infondato.
La corte di appello (al di là delle premesse teoriche enunciate), nel procedere alla concreta liquidazione del profilo di danno in esame ha espressamente preso in considerazione, oltre
alle condizioni di salute in cui ha vissuto la paziente nei 27
giorni intercorsi tra la perforazione atriale e il decesso, anche
la circostanza che «quanto meno fino al 16.2.1996 la donna è

stata presente a sé stessa e, quindi, molto verosimilmente,
consapevole della gravità delle sue condizioni e del serio riRic. n. 12016/2015 – Sez. 3 – Ud. 12 dicembre 2017 – Sentenza – Pagina 9 di 12

(avendo deciso questioni pregiudiziali attinenti al processo,

schio di morire», rilevando sul punto che «si trattava, del resto, di una donna di 41 anni che, pertanto, vedeva spegnersi
la propria esistenza anzitempo rispetto ad ogni ragionevole
aspettativa di vita, cosciente di lasciare il marito ed i figli ancora molto giovani …». È cioè stato espressamente preso in
considerazione anche il cd. danno “morale/catastrofale”, consistente nella sofferenza interiore connessa alla lucida perce-

è stata correttamente operata sulla base di un criterio equitativo puro, non esistendo parametri “tabellari” per la liquidazione di tale tipologia di danno. Detta liquidazione è del resto
del tutto ragionevole e adeguatamente motivata, e quindi non
è censurabile nella presente sede.
2.3 Con il terzo motivo del loro ricorso incidentale, ancora ri-

volto nei confronti della sentenza definitiva n. 917/2014, gli
Azzariti e i Gullo denunziano «violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 92 II comma c.p.c. in relazione all’art. 360 I comma
n. 3».
Anche questo motivo è infondato.
Le spese del doppio grado del giudizio di merito sono state
compensate per un terzo in ragione del solo parziale accoglimento della domanda, all’esito dell’intero giudizio di merito.
Poiché l’accoglimento solo in parte delle domande dell’attore
determina una situazione di parziale reciproca soccombenza
(cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016,
Rv. 638888 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21684 del
23/09/2013, Rv. 627822 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del
21/10/2009, Rv. 610563 – 01), era ben possibile la parziale
compensazione delle spese di lite (che avrebbe addirittura potuto essere totale), in applicazione dell’art. 92, comma 2,
c.p.c., disposizione che riserva al giudice siffatto potere, il cui
esercizio in concreto non è sindacabile in sede di legittimità.
3. Ricorso incidentale della A.S.P. di Catanzaro
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zione dell’approssimarsi della morte, e la relativa liquidazione

Il Gaetano ha presentato controricorso in relazione ad un ricorso incidentale, notificatogli dalla A.S.P. di Catanzaro, ma
che in realtà non risulta ritualmente depositato (e che comunque nel corso dell’udienza di discussione orale il difensore
dell’azienda ha dichiarato essere stato oggetto di rinunzia).
Le questioni in esso affrontate (relative ad una eventuale responsabilità organizzativa della struttura sanitaria) non hanno

fermata la responsabilità del medico dipendente della struttura, non risultando proposte azioni di rivalsa.
4. Conclusioni
Il ricorso principale del Gaetano è rigettato.
Il primo motivo del ricorso incidentale degli Azzariti e Gullo
(diretto contro la sentenza non definitiva n. 1307/2011) è dichiarato inammissibile, così come quello della A.S.P. di Catanzaro (che è comunque assorbito), mentre gli ulteriori motivi
del medesimo ricorso incidentale degli Azzariti e Gullo (diretti
contro la sentenza definitiva) sono rigettati.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione delle oggettive incertezze esistenti in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla peculiarità delle questioni giuridiche trattate.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:
– rigetta il ricorso principale del Gaetano ed i motivi di
quello incidentale degli Azzarití e dei Gullo diretti contro
la sentenza definitiva;
Ric. n. 12016/2015 – Sez. 3 – Ud. 12 dicembre 2017 – Sentenza – Pagina 11 di 12

peraltro effettivo rilievo ai fini della decisione, una volta con-

-

dichiara inammissibili il motivo del ricorso incidentale
degli Azzariti e dei Gullo diretto contro la sentenza non
definitiva n. 1307/2011 e quello della A.S.P. di Catanzaro;

dichiara integralmente compensate le spese del giudizio
di legittimità tra tutte le parti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del

2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali (Azzariti e Gullo), dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 12 dicembre 2017.
L’estensore

Il presidente

Augusto TATANGELO

Giacomo TRAVAGLINO

2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del

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