Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2073 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 07/01/2010, dep. 29/01/2010), n.2073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – rel. Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11916/2005 proposto da:

M.G. (OMISSIS), M.T.

(OMISSIS), M.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato

GARGIULO ANTONIO, rappresentati e difesi dall’avvocato DI BLASI

GIAMBATTISTA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA DELLA ZURIGO ASSICURAZIONI SA

(OMISSIS) in persona del Dott. G.G., considerata

domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PREVITI GIOVANNI

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 108/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 5/2/2004, depositata il 24/03/2004, R.G.N. 828/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI;

udito l’Avvocato GIOVANNI PREVITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto o inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. M.C., con atto di citazione del 7 dicembre 1988, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Marsala C. A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati alle sue piantagioni in seguito all’uso di un prodotto antiparassitario acquistato dalla convenuta.

Nel giudizio è intervenuta la SA Zurigo Assicurazioni contro la quale la convenuta aveva svolto domanda di garanzia.

2. La domanda è stata accolta del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha condannato la spa Zurigo al risarcimento dei danni nei limiti del massimale di L. 100 milioni e la C. al risarcimento dei danni ulteriori in oltre L. 145 milioni.

3. La decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 24 marzo 2004, la quale ha rigettato la domanda, perchè l’assicuratore società Zurigo non era passivamente legittimato e perchè la domanda risarcitoria non poteva essere svolta direttamente contro di lui.

4. G., T. e M.F., eredi di M.C., hanno proposto ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso la Rappresentanza Generale per l’Italia della Zurigo Assicurazioni, che ha depositato memoria difensiva.

C.A. non ha svolto attività difensiva.

5. Il ricorso inammissibile.

Esso è stato proposto contro la sentenza pronunciata in data 24 marzo 2004, notificata il successivo 30 aprile 2004, ed è stato notificato in data 8 aprile 2005, cioè ben oltre il termine breve indicato dall’art. 325 c.p.c..

6. I ricorrenti, per la regola della soccombenza, debbono essere condannati in solido al rimborso delle spese di questo giudizio in favore della Zurich Insurance Company, SA, subentrata alla Rappresentanza generale per l’Italia della Zurigo Assicurazioni SA.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso in favore della Zurich Insurance Company, SA delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA