Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2073 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACOLANE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elett.te dom.to in Roma via Trasone 8-12, presso

lo studio dell’avv. Ercole Forgione, e rapp.tato e difeso giusta

procura speciale in calce al ricorso dagli avv.ti Romano Antonio e

Pietro con studio in Rho.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentala e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

MIN. ECONOMIA E FINANZE;

– intimata –

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “1. Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 12/45/08, depositata in data 10.3.2008, con la quale è stato disatteso il suo appello avverso la sentenza di primo grado della (TP di Milano, con cui era stato respinto il suo ricorso avverso gli avvisi di accertamento Irpef 2000, 2001, 2002 e 2003 emessi a suo carico per aver percepito compensi in nero per lavoro straordinario.

L’Agenzia si è costituita con controricorso.

2) Il ricorrente ha lamentato con la prima doglianza la violazione di giudicato in relazione ad una controversia tra tale B. V. e l’Agenzia, avente lo stesso oggetto, costituente quindi regola di diritto alla quale avrebbero dovuto attenersi i giudici successivamente aditi; con la seconda doglianza ha lamentato la violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2729 c.c., dell’art. 192 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, per aver la CTR ritenuto la legittimità degli accertamenti in quanto sorretti da elementi presuntivi precisi, gravi e concordanti mentre invece si tratterebbe di elementi privi di tali caratteri; con l’ultima doglianza infine ha dedotto la legittimità della produzione, con il ricorso per cassazione, di alcune sentenze rese in fattispecie identiche.

La prima censura è infondata. A riguardo, va considerato in primo luogo che la preclusione derivante dal giudicalo postula indispensabilmente che i due giudizi siano riferibili al medesimo rapporto giuridico, operando l’autorità del giudicato solo entro i limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presupponendo che tra la causa precedente e quella in atto vi sia identità, oltre che di petitum e causa petendi, anche e soprattutto di soggetti. Giova aggiungere che tra le due vicende deve sussistere una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico (Cass. 12348/09) nè un fatto come nella specie meramente analogo, inidoneo di per se solo a pregiudicare la questione oggetto del successivo esame.

E’ invece inammissibile la seconda doglianza, essendosi la ricorrente limitata a contrapporre all’apprezzamento del giudice di merito la propria valutazione circa l’esistenza degli elementi assunti afonie della presunzione e la loro rispondenza ai requisiti di idoneità, gravita e concordanza richiesti dalla legge. A riguardo, è appena il caso di osservare che “spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo”. (Cass. 8023/09, confl. 4306/05).

E’ inammissibile altresì l’ultimo motivo in quanto il medesimo non costituisce in realtà una ragione di censura e non si rivolge verso la sentenza impugnala, mirando invece a prevenire una valutazione di inammissibilità relativamente alla produzione, con il ricorso per cassazione, di alcune sentenze rese in fattispecie identiche.

In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato.”.

considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; considerato che nessun elemento di segno contrario può essere tratto dalle memorie ex art. 378 c.p.c., depositate dalla ricorrente; ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere pertanto rigettato per la sua manifesta infondatezza e che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese d questo giudizio che liquida in Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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