Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20729 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15223-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E21 ENERGIE SPECIALI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1129/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1129/2018 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate avvero la decisione che, in controversia relativa ad impugnazione di avviso di accertamento relativo a revisione del classamento di un impianto eolico, aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da E21 Energie speciali s.r.l. Rilevava, in particolare, la CTR che il giudice di appello aveva: “deciso il merito della questione, rilevando la mancata dimostrazione dell’effettività del versamento delle somme di cui è stato chiesto il rimborso. Evidente quindi che nessun errore di fatto può essere invocato nella suddetta determinazione, espressamente considerata dal Giudice sulla base di elementi di diritto, avverso la quale è possibile soltanto esperire ricorso per Cassazione”.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerate.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo – rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c. Omesso esame di un punto decisivo del giudizio. Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5” l’Agenzia delle entrate deduce che la CTR aveva pronunciato su un fatto non pertinente al giudizio, giacchè la controversia era relativa alla corretta determinazione della rendita catastale di un aerogeneratore e non al rimborso di una somma di denaro, dimostrando così di aver confuso la causa con un’altra. La commissione tributaria, pertanto, era incorsa sia in violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 395 c.p.c. che nel vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia avendo travisato la questione oggetto di giudizio.

La censura, previa riqualificazione, è fondata.

L’Agenzia delle entrate pone a fondamento dell’impugnazione il travisamento della questione oggetto del giudizio, avendo la CTR fondato la decisione sulla mancata dimostrazione del versamento delle somme di cui sarebbe stato chiesto il rimborso, mentre la causa verteva sulla corretta determinazione della rendita catastale di un aerogeneratore.

In tal modo la ricorrente, pur evocando i parametri normativi di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 prospetta, in realtà, la nullità della sentenza per motivazione apparente e, quindi, un vizio di ordine processuale che determina la nullità della sentenza sussumibile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Ciò in quanto le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (mancata dimostrazione del versamento delle somme di cui sarebbe stato chiesto il rimborso), per la loro incongruenza rispetto alla fattispecie concreta oggetto di giudizio (corretta determinazione della rendita catastale di un aerogeneratore), non si palesano idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, secondo cui “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

La riqualificazione del motivo di impugnazione è consentita a questa Corte, in virtù del principio di diritto secondo cui “L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Cass. n. 4036 del 2014).

In conclusione, contrariamente alla proposta del relatore, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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